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Lunedì 22 Giugno 2020
#sanità

Obiezione di coscienza e legge 194. Un piccolo aiuto con i consultori di Roma.

Funzione essenziale del diritto è di stabilire regole che, come sottolineava Kant, consentano all'arbitrio di ciascuno di coesistere con l'arbitrio degli altri.

A tale scopo, nelle Costituzioni moderne, sono stati inseriti alcuni principi generali che non possono essere violati, se non negando il sistema stesso sul quale si basano le democrazie.

Seguendo una visione tradizionale, principi e regole dovrebbero essere stabiliti solo dallo Stato (diritto positivo); nessuno spazio dovrebbe competere al "diritto naturale", cioè quel complesso di regole che scaturisce da valutazioni di coscienza, individuale o collettiva.

E' inevitabile quindi che la legge possa talvolta imporre di fare ciò che la morale vieta. Per risolvere tale confitto, negli ultimi anni sono aumentate le ipotesi di "obiezione di coscienza" espressamente previste e disciplinate.

A partire dal 1972 si è ammessa l'obiezione al servizio militare, con la legge "Marcora" (15 dicembre 1972 n.772), del tutto insufficiente, restrittiva e punitiva. Si dovrà attendere fino all'8 luglio 1998, con la legge n.230, per stabilire che l'obiezione non è un beneficio concesso dallo Stato, ma un diritto della persona. Importante riconoscimento sul piano teorico, ma di pochi effetti pratici: la legge 23 agosto 2004 n.226 renderà il servizio di leva volontario.

La legge 12 ottobre 1993 n.413 ammette l'obiezione alla sperimentazione animale.

La legge 19 febbraio 2004 n.40 ammette l'obiezione alla procreazione medicalmente assistita.

La legge 22 maggio 1978 n.194 depenalizza l'interruzione volontaria di gravidanza e contestualmente, con l'articolo 9, ammette l'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario.

A dimostrazione di come l'argomento sia di difficile gestione, citiamo:
- la legge 22 dicembre 2017, n.219, sulle disposizioni in materia di testamento biologico, che NON ammette obiezioni da parte del personale medico;
- la legge 20 maggio 2016 n.76, che riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso ma NON ammette obiezioni dell'ufficiale di stato civile;

In questo ultimo caso, per quanto ci sforziamo, non riusciamo a capire perché si dovrebbe ammetterne una qualsiasi forma; affinché si possa parlare di obiezione, è ovvio che deve sussistere un obbligo: se qualcuno ti costringe ad usare un fucile o se qualcuno ti costringe ad interrompere una gravidanza ... Immaginate cosa potrebbe accadere se un giudice si rifiutasse di emettere la vostra sentenza di divorzio, solo perché pensa che il matrimonio sia indissolubile.

Al massimo possono nascere dubbi di incostituzionalità, peraltro fugati più volte da esperti costituzionalisti (sia nel caso del divorzio, sia nel caso delle unioni civili).

Ma torniamo alla legge 194. Sia chiaro, è una legge dello Stato Italiano, quindi andrebbe applicata in tutte le strutture sanitarie.

Ma c'e' l'articolo 9, che ammette obiezione.
Quindi la legge prevede che il Sistema Sanitario Nazionale garantisca l'adeguata presenza di personale non obiettore.
Ma ci sono i tagli alla sanità.
E poi molte strutture ospedaliere italiane sono di matrice cattolica.
E poi la percentuale di ginecologi obiettori è passata dal 50% al 70% in dieci anni (fonte Ministero della Salute), dato quantomeno sospetto se si considera che il 60% degli italiani sono a favore dell'aborto (fonte Censis).
E poi ...

Considerazione politiche ed economiche esulano dagli scopi di questo sito, quindi il nostro contributo è semplicemente il seguente:

- fornire una lista degli ospedali dove "non ci sono troppi problemi" con la 194 e la ru486;
- fornire una lista dei consultori familiari;
- fornire una lista dei centri antiviolenza (giusto per suggerire che il problema è forse di carattere culturale, prima ancora che politico morale o religioso).
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