Domenica 2 Novembre 2025 22:11
Il testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”
Il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale impropriamente chiamata da alcuni “Riforma della Giustizia”, ma
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Il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale impropriamente chiamata da alcuni “Riforma della Giustizia”, ma che nella stessa titolazione dichiara di riguardare “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“, cioè una riforma della magistratura. Dopo due passaggi parlamentari alla Camera e due passaggi al Senato (1), il provvedimento è stato definitivamente approvato il 30 ottobre scorso con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Oltre alla maggioranza di centrodestra ha votato a favore anche Azione. Contrari Pd, M5s e Avs, Iv astenuta.
La riforma, come
sintetizzato dall’ufficio documentazione della Camera
modifica il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente). A ciascun CSM spettano, per le rispettive competenze, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati giudicanti o requirenti(2). Viene altresì istituita un’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti (3). Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati con almeno quindici anni di esercizio compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti (4). Il testo, non avendo ottenuto in seconda lettura voto favorevole da due terzi dei parlamentari in entrambe le camere, può essere sottoposto a consultazione popolare (come previsto dall’articolo 138 della costituzione): sia i partiti di maggioranza (FI, FdI, Lega) sia quelli di opposizione (Pd, M5s, Avs) hanno già annunciato la raccolta di firme per chiedere il referendum, che si dovrebbe tenere entro la primavera del 2026. Lo possono richiedere anche 500mila elettori o cinque consigli regionali.
L’associazione nazionale dei magistrati (ANM), contraria alla riforma, segnala che il provvedimento “altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge”.
Carteinregola continuerà a informare e approfondire l’argomento, come già sulle altre riforme costituzionali, dall’Autonomia Regionale differenziata (5), al cosiddetto”premierato”, alla riforma dei poteri di Roma Capitale (6).
Pubblichiamo il testo della legge dalla Gazzetta Ufficiale e in calce il calendario della audizioni in Commissione Affari Costituzionali, tra le quali quelle dei costituzionalisti Villone e Azzariti, con cui Carteinregola ha collaborato nelle iniziative per l’Autonomia Regionale Differenziata
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e’ stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1 Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Il testo della legge costituzionale e’ stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1 Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2 Modifica all’articolo 102 della Costituzione
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3 Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
1. L’articolo 104 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Art. 4 Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
1. L’articolo 105 della Costituzione e’ sostituito dal seguente: «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 5 Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» e’ inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» e’ inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Art. 6 Modifica all’articolo 107 della Costituzione
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
Art. 7 Modifica all’articolo 110 della Costituzione
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Vai all’iter parlamentare con le audizioni del Progetto di legge di revisione costituzionale C. 1917-B
Comm. I – Affari costituzionali(in sede referente)
23 luglio 2024Audizione informale di Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), Audizioni informali, pag.
4
WebTV Separazione carriere – Audizione Santalucia ANM, Azzariti, Spangher, professori; Cassano, Salvato, Viola, Cassazion
Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma «Sapienza», e Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l’Università degli Studi di Roma «Sapienza», Audizioni informali, pag.
4
WebTV Separazione carriere – Audizione Santalucia ANM, Azzariti, Spangher, professori; Cassano, Salvato, Viola, Cassazione
Documenti acquisiti C. 23 cost. e abb. – Memoria prof. Azzariti
Audizione informale di Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione, di Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte di cassazione e di Alfredo Viola, Procuratore Generale aggiunto della Corte di cassazione, Audizioni informali, pag.
5
WebTV Separazione carriere – Audizione Santalucia ANM, Azzariti, Spangher, professori; Cassano, Salvato, Viola, Cassazione
Documenti acquisiti C. 23 cost. e abb. – Memoria Alfredo Viola
C. 23 Cost. e abb – Memoria Luigi Salvato
12 settembre 2024Audizione informale di: Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino; Maurizio Fumo, già presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Domenico Gallo, già presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Roberto Rossi, Procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, Audizioni informali, pag.
8
WebTV Separazione Carriere – Audizione di Airoma; Fumo; Gallo; Rossi, esperti; UCPI, OCF, CNF, associazioni; Villone, Guzzetta e Demuro, professor
Documenti acquisiti C. 23 cost e abb -Memoria Prof. Gallo
C. 23 cost. e abb. – Allegato audizione Airoma
. C. 23 cost. e abb. – Memoria Airoma
C. 23 cost. e abb. – Memoria Rossi
Audizione informale di rappresentanti dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), di rappresentanti dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) e, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Audizioni informali, pag.
9
WebTV Separazione Carriere – Audizione di Airoma; Fumo; Gallo; Rossi, esperti; UCPI, OCF, CNF, associazioni; Villone, Guzzetta e Demuro, professori
Documenti acquisiti C. 23 cost e abb – Memoria UCPI
Audizione informaledi: Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli; Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Roma Tor Vergata; Gianmario Demuro, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Cagliari, Audizioni informali, pag.
9
WebTV Separazione Carriere – Audizione di Airoma; Fumo; Gallo; Rossi, esperti; UCPI, OCF, CNF, associazioni; Villone, Guzzetta e Demuro, professori
24 settembre 2024 Audizione informale, in videoconferenza, di Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l’Università di Genova, di Sergio Fienga, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi «Link Campus University» di Roma, e di Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l’Università di Foggia,Audizioni informali, pag.
WebTV
29
WebTV
Separazione Carriere – Audizioni – professori Gialuz (Università Genova); Fienga (Link Campus University Roma); Lorusso (Università Foggia)
Documenti acquisiti C. 23 – Memoria Mitja Gialuz
26 settembre 2024Audizione informale di Giuseppe Benedetto, presidente della fondazione Einaudi, di Beniamino Migliucci, presidente del comitato promotore per la separazione delle carriere dei magistrati, in videoconferenza, e di Gian Domenico Caiazza, avvocato esperto in diritto penale Audizioni informali, pag.
20
WebTV Separazione Carriere – Audizioni – Benedetto (Fondazione Einaudi); Migliucci (Comitato promotore sparazione carriere); Caiazza (avvocato penalista)
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
2 novembre 2025
vedi anche
PDF
30 settembre 2025Dipartimento IstituzioniNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinareA.S. 1353-BPDF
16 settembre 2025Dipartimento IstituzioniNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinareElementi per l’esame in AssembleaPDF
28 luglio 2025Dipartimento IstituzioniNorme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinareSchede di letturaNOTE
(1) disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Governo, era già stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025 e dal Senato della Repubblica il 22 luglio 2025, e approvato, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 18 settembre 2025
PRIMA LETTURA CAMERA
Disegno di legge:
1917
Presentato il 13 giugno 2024
Abbinamento con C.
1917
, C. 23
, C. 434
, C. 806
, C. 824
Iter in Commissione
- Esame in Commissione (iniziato l’11 luglio 2024 e concluso il 3 dicembre 2024)
Iter in Assemblea
- Discussione in Assemblea (iniziata il 9 dicembre 2024 e conclusa il 16 gennaio 2025. Approvato in prima deliberazione)
PRIMA LETTURA SENATO
Disegno di legge:
1353
Trasmesso dalla Camera il 16 gennaio 2025
SECONDA LETTURA CAMERA
Disegno di legge (C. 1917-B)
Trasmesso dal Senato il 23 luglio 2025
Iter in Commissione
- Esame in Commissione (iniziato il 29 luglio 2025)
Iter in Assemblea
- Discussione in Assemblea (iniziata il 16 settembre 2025 e conclusa il 18 settembre 2025. Approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei componenti)
SECONDA LETTURA SENATO
Disegno di legge:
1353-B
Trasmesso dalla Camera il 18 settembre 2025
(2) Dal punto di vista della composizione dei neoistituiti organi, sono membri di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM giudicante e il Procuratore generale della Corte di Cassazione per quanto riguarda il CSM requirente.
(3) L’Alta Corte è composta da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità:
3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i magistrati giudicanti.
3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
3 componenti estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune;
6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità;
(4) Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
(5) vedi
Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
(6)vedi
Poteri Roma Capitale: l’audizione di Carteinregola alla Commissione della Camera
