Servizi > Feed-O-Matic > 685388 🔗

Martedì 25 Novembre 2025 15:11

Autonomia differenziata: il Ministro Calderoli sottoscrive le pre intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria

Informa il sito istituzionale (1) che “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

#uncategorized
leggi la notizia su Carteinregola





Informa il sito istituzionale (1) che “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli a seguito dei negoziati relativi all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), in seguito all’approvazione della legge n. 86 del 2024 (2) ha sottoscritto, il 18 e il 19 novembre 2025, quattro accordi preliminari (cd. pre-intese) con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Ciascun accordo preliminare impegna il Governo e la rispettiva Regione a concludere i negoziati già avviati ai fini dell’intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, quattro cosiddette “materie non LEP” (Livelli Essenziali di Prestazione). In ciascun accordo, sottoscritto dal Ministro Calderoli e dai rispettivi Presidenti di Regione, sono indicati i contenuti specifici, relativi a ognuna delle materie”. Gli accordi impegnano il Governo e le quattro Regioni a concludere i negoziati già avviati ai fini dell’intesa.
Pubblichiamo in calce il testo della pre intesa della Liguria e in download i testi delle pre intese delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte. A breveupubblicheremo riflessioni e approfondimenti. (AMBM)

Vai a
Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

Vai al nostro libro Autonomia differenziata Perchè NO – le 23 materie che possono cambiare i connotati al nostro Paese e ai diritti dei cittadini (
> vai alla pagina con l’indice e il libro scaricabile gratuitamente del giugno 2024)


I testi degli accordi preliminari sono reperibili al seguente link:
https://www.affariregionali.it/it/il-ministro/comunicati/autonomia-ministro-calderoli-pubblica-le-pre-intese-con-le-4-regioni/

Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria

Il presente accordo preliminare (cd. pre-intesa) viene sottoscritto tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

VISTI:

  • l’articolo 5 della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, informando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;
  • l’articolo 114 della Costituzione, a norma del quale “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dale Regioni e dallo Stato” e le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;
  • l’articolo 117 della Costituzione, che definisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, secondo uanto stabilito dalla Costituzione;
  • l’articolo 118 della Costituzione, il quale, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell’articolo 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
  • l’articolo 119 della Costituzione, che riconosce l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo, stabilendo inoltre che le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
VISTO l’articolo 3 della Costituzione;

VISTO, altresì, l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che riconosce la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), precisando in proposito che:

  • l’iniziativa del procedimento per l’attribuzione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetta alla Regione interessata e su di essa devono essere sentiti gli enti locali;
  • tale attribuzione avviene con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base dell’intesa tra lo Stato e la Regione;

VISTI l’articolo 5, par. 3, del Trattato sull’Unione europea, nonché il Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che, nel delineare la sussidiarietà quale principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo, mirano a garantire che ledecisioni siano adottate al livello territoriale che sia il più vicino possibile al cittadino;

VISTA la legge 30 dicembre 1989, n. 439, che ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione alla Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dagli Stati membri del Consiglio d’Europa;

CONSIDERATO il quarto rapporto di monitoraggio dell’applicazione della Carta, adottato nel corso della 46^ sessione del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa, svolta il 26-28 marzo 2024, nel quale il Congresso prende atto con soddisfazione dell’introduzione del concetto di “autonomia differenziata”, notando anche come il medesimo concetto possa essere di interesse anche per altri Paesi.

CONSIDERATA, inoltre, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, la quale definisce i principi generali per l’attribuzione ale Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

RILEVATO, in particolare, che, nell’ambito delle materie individuate dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge n. 86 del 2024, ai fini dell’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, opera una distinzione tra materie per le quali occorre preliminarmente procedere all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e materie che, per contro, non sono riferibili a LEP;

CONSIDERATO che l’articolo 3 della medesima legge n. 86 del 2024 individua le materie nelle quali sono determinati i LEP;

TENUTO CONTO che, successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, in data 8 luglio 2024, il Vicepresidente della Regione Liguria, con comunicazione indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso gli atti di iniziativa volti a riprendere il procedimento già avviato nel 2017 per l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della medesima legge di attuazione;

CONSIDERATO, difatti, che:

  • tale richiesta fa seguito al percorso intrapreso dalla Regione Liguria, allorquando la Giunta regionale, con deliberazione n. 1175 del 28 dicembre 2017, e successivamente il Consiglio regionale – Assemblea legislativa, con la risoluzione n. 1 del 23 gennaio 2018, hanno dato mandato al Presidente della Regione di avviare il confronto con il Governo, secondo le procedure individuate, al fine di definire i contenuti di un’intesa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia, individuando comeoggetto della contrattazione i relativi ambiti di competenza;
  • le trattative così avviate sono proseguite nel corso del 2019, come risulta dalla ulteriore documentazione allegata dal Vicepresidente della Regione Liguria ala nota del 26 luglio 2024, senza tuttavia addivenire alla sottoscrizione della prevista intesa;
RILEVATO che con le note dell’8 e del 26 luglio 2024 del Vicepresidente della Regione Liguria:

  • è stata manifestata la volontà di riprendere i negoziati nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo quindi dall’attribuzione di quelle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei LEP;
  • a tal fine, sono stati trasmessi sia la deliberazione della Giunta regionale n. 1175/2017, la risoluzione del Consiglio regionale n. 1/2018 e anche la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 17 luglio 2024, oltre alla corrispondenza intercorsa nel 2019 tra il Presidente della Regione pro-tempore e l’allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e specificamente, le deliberazioni della Giunta regionale n. 34 del 25 gennaio 2019 e n. 181 dell’8 marzo 2019, il parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) con deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2019, riferito alla deliberazione n. 34/2019, nonché le schede relative a ciascuna delle materie oggetto di richiesta;
  • nel dettaglio, sono state oggetto di richiesta innanzitutto le seguenti sei materie cd. non- LEP: commercio con l’estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l’UE;
  • è stata in ogni caso sottolineata la possibilità di successive integrazioni in ordine alle materie richieste, restando impregiudicato l’interesse della Regione Liguria a richiedere l’attribuzione di maggiori competenze e funzioni anche sulle altre materie di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione;
  •  in data 12 novembre 2024, a supporto dell’istanza di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avanzata dalla Regione Liguria, è stata trasmessa un’ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della medesima Regione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
CONSIDERATO che, in data 1° luglio 2024, 10 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all’avvio del negoziato per l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge n.86 del 2024, sono state trasmesse rispettivamente dalle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia;

TENUTO  CONTO che:

  • in data 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ritenendo gli
atti di iniziativa regionali ricevuti compatibili con quanto previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024, ha provveduto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmettendoli al contempo ai Ministri competenti per materia e al Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione delle loro valutazioni;

  • nella medesima data del 26 luglio 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha informato il Consiglio dei ministri delle richieste di avvio dei negoziati pervenute dalle anzidette Regioni;
  • in data 12 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso analoga informativa alla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
  • in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha tramesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare le medesime Camere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalle predette Regioni;
  • in data 3 ottobre 2024, è stata convocata la prima riunione congiunta tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i rappresentanti delle quattro Regioni richiedenti dedicata alla definizione delle modalità organizzative per l’avvio dei negoziati a seguito degli atti di iniziativa trasmessi;
  • all’esito della predetta riunione, è stato concordato di procedere alla costituzione di un tavolo congiunto di lavoro, al cui interno coinvolgere anche i rappresentanti delle amministrazioni statali competenti, partendo dalle materie oggetto di comune richiesta da parte di tutte e quattro le Regioni;
  • in data 1 novembre 2024 è stato, quindi, convocato il predetto tavolo congiunto di lavoro allo scopo di avviare il negoziato relativo all’attribuzione alle anzidette quattro Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nell’ambito della materia “protezione civile” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
DATO ATTO  che:

  • è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto o dichiarato inammissibili i ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania avverso la legge n. 86 del 2024;
  • con tale pronuncia, la Corte costituzionale, ferma restando la distinzione tra materie LEP e non-LEP, ha tra l’altro precisato che il trasferimento previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione deve riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/ o amministrativa, che si collocano all’interno delle materie individuate dalla norma costituzionale, nonché basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione;
  • la sentenza, pertanto, non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con le quattro Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano gia stati determinati;
  • in data 9 dicembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha reso al Consiglio dei ministri un’informativa sul seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel corso della quale ha sottolineato che la stessa non preclude il proseguimento dei negoziati già avviati;
  • alla luce di tali conclusioni, in data 24 gennaio 2025, nell’ottica della ripresa dei negoziati già avviati, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso alle quattro Regioni richiedenti una nota con cui ha chiesto di integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa al fine di dimostrare che essa sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a questo fine un apposito modello di griglia di valutazione;
  • in data 1 febbraio 2025 sono, dunque, riprese le attività del predetto tavolo congiunto di lavoro avviate in data 1 novembre 2024, al fine di procedere con le trattative per l’attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni nell’ambito della materia “protezione civile” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • nelle date 5 giugno 2025 e 25 giugno 2025 sono stati altresì avviati, attraverso la convocazione di appositi tavoli congiunti di lavoro, i negoziati volti all’attribuzione alle anzidette quattro Regioni richiedenti di specifiche funzioni, rispettivamente, nell’ambito delle materie “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • nel corso di successive interlocuzioni, la Regione Liguria ha altresì rappresentato la volontà di integrare i negoziati già intrapresi con riguardo alla richiesta di attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;
PRECISATO che tale richiesta è stata ritenuta idonea in quanto non si pone la necessità di procedere alla previa determinazione di LEP, anche in considerazione del fatto che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, al punto 9.2. del Considerato in diritto, i LEP sono già stati determinati attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA, su cui è intervenuto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

CONVENUTO altresì che, in considerazione della correlazione con i livelli essenziali delle prestazioni, l’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito della materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” sarà oggetto di autonoma e distinta intesa, in conformità all’articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024;

RILEVATO, inoltre, che:

  • in data 13 ottobre 2025, la Regione Liguria ha integrato la documentazione già trasmessa al fine di dimostrare la giustificazione delle richieste ala luce del principio di sussidiarietà;
  • gli elementi così prodotti dalla Regione Liguria sono stati ritenuti idonei a giustificare l’iniziativa alla luce del principio di sussidiarietà;
C O N S I D E R AT O che:

  • in relazione alle funzioni oggetto di richiesta di trasferimento da parte delle anzidette Regioni, l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non comporta in ogni caso la riduzione delle funzioni già loro assegnate ed esercitate nell’ambito delle medesime materie, di cui viene assicurato il mantenimento;
  • la gradualità dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, richiedela stipula di un accordo preliminare che guidi il completamento dei negoziati nel solco tracciato dalle disposizioni di cui alla legge n. 86 del 2024, nell’osservanza di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;
  • – nelle more della conclusione dei negoziati avviati, le Parti hanno dunque ravvisato la necessità di attribuire sin da ora rilevanza al percorso intrapreso, in ossequio al principio di leale collaborazione, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare con riguardo a funzioni concernenti le medesime materie oggetto delle trattative in corso, da intendere quale atto iniziale del percorso concordato tra le Parti ai fini della sottoscrizione dell’intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché dalla legge n. 86 del 2024;
RITENUTO, quindi, di potere procedere alla sottoscrizione di un accordo preliminare tra il Governo e la Regione Liguria, che costituisce un primo passo lungo il percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base di quanto previsto dalla legge n.

86 del 2024 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o a LEP già fissati dalla legislazione vigente e specificamente “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa”, “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”;

VISTA la nota con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha autorizzato, delegandolo a tal fine, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, a sottoscrivere ilpresente accordo preliminare;

tutto ciò premesso, i firmatari concludono il presente accordo preliminare e

convengono quanto segue:

1.Il presente accordo preliminare impegna il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati ai fini dell’intesa, con riguardo a funzioni concernenti le materie “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo il principio di leale collaborazione, cardine fondamentale delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sono enti costitutivi della Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2.Il Governo e la Regione Liguria convengono che l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a funzioni relative alle materie “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, nei termini di cui agli allegati del presente accordo preliminare, corrisponde a specificità proprie della Regione richiedente e immediatamente funzionali alla sua crescita e sviluppo. Soddisfa, inoltre, il principio di sussidiarietà.

3. I negoziati avviati per il trasferimento delle funzioni nelle materie oggetto del presente accordopreliminare saranno conclusi, nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento regionale, entro il 31 dicembre 2025, al fine della predisposizione dello schema di intesa preliminare da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024 e in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.

4. Gli allegati al presente accordo preliminare ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al fine del proseguimento e della conclusione del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata. Resta impregiudicato ogni ulteriore negoziato su ulteriori funzioni relative ale medesime materie o su funzioni relative ad altre materie, che siano state indicate o saranno indicate dalla Regione Liguria.

Firmato a Genova, il 19 novembre 2025, in due identici originali.

Allegato 1. Protezione civile, Professioni e Previdenza complementare e integrativa.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e contenuto)

1. Il presente accordo preliminare (cd.-pre-intesa) ha ad oggetto l’attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81,117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all’attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti le materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

TITOLO II

Attribuzione di funzioni

CAPO I

PROTEZIONE CIVILE

Art. 2

(Ordinanze regionali di protezione civile)

1. Fermo restando il potere di ordinanza della Regione di provvedere ai sensi dell’articolo 25, comma 11, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eventi calamitosi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione, nei limiti previsti dal presente articolo, può emanare ordinanze in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea nonché dele disposizioni del citato codice della protezione civile. Rimane fermo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 3 a 6.

2. Le deroghe alla disciplina statale ai sensi del comma 1, in ogni caso, sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate acquisita la previa autorizzazione statale. A tali fini, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, formulata su richiesta del Presidente della Regione, può autorizzare l’emanazione delle ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale ai sensi del presente articolo, stabilendo la durata e l’ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni legislative statali sono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata. Rimane salvo il potere del Consiglio dei ministri di revocare l’autorizzazione di cui al secondo periodo ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, il Presidente della Regione può senza indugio, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, emanare le ordinanze di protezione civile in deroga ala disciplina statale ai sensi del presente articolo. Le ordinanze di cui al precedente periodo sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata e da questi sono immediatamente sottoposte all’approvazione al Consiglio dei ministri, alo scopo convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell’ordinanza. In caso di mancata approvazione ai sensi del presente comma, a

far data dalla deliberazione negativa del Consiglio dei ministri, l’ordinanza regionale cessa di produrre ulteriori effetti giuridici. Rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri, in caso di approvazione, di stabilire, per l’avvenire, la durata e l’ampiezza della deroga, in ogni caso nei limiti delle misure adottate dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi. Restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze regionali non approvate o approvate con limitazioni ai sensi del presente comma.

5. Al fine di rendere più agevole l’erogazione delle risorse per l’attuazione delle misure e degli interventi volti al superamento dell’emergenza, le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 possono autorizzare l’apertura di contabilità speciali presso la tesoreria regionale. La contabilità speciale può essere mantenuta per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 27 del citato Codice della protezione civile, ivi compresa la disciplina dei relativi controlli (MEF – Corte dei conti).

6. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono disciplinati i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche ala deliberazione di autorizzazione o approvazione di cui ai commi 3 e 4 e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di concerto con i Ministri interessati, acquisita l’intesa della Regione e consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate, possono essere adottate linee guida non vincolanti, finalizzate all’individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili in regime di emergenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3

(Ruolo del Presidente della Regione nella gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

1. Per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice della protezione civile, che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il commissario delegato di cui all’articolo 25, comma 7, del medesimo Codice è individuato nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona dal medesimo Presidente indicata.

Art. 4

(Attribuzione di funzioni)

1. È attribuita alla Regione potestà normativa e amministrativa in materia di “Protezionecivile”, con riferimento all’esercizio delle funzioni:

a) di reclutamento, anche con possibilità di attivare procedure d’urgenza per l’assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, lett. d) del citato Codice della protezione civile anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa di cui alla normativa vigente in caso di necessità e urgenza. La facoltà di attivare le procedure d’urgenza ai sensi del primo periodo della presente lettera si applica anche per il personale delle Province e della Città metropolitana, ai fini del reclutamento del relativo personale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;

b) per la valorizzazione della specificità del personale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice anche attraverso l’istituzione, nell’ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell’ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale;

c) di formazione degli operatori di protezione civile, con riferimento alla determinazione ed al riconoscimento dei percorsi formativi ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e lotta attiva agli incendi e le relative attività di soccorso, all’individuazione e al riconoscimento degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all’individuazione dei docenti. La Regione csercita questa funzione nel rispeto degli indirizzi previsti con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del citato Codice entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Veicoli e conducenti)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 11-bis dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche ai veicoli ed ai conducenti della Protezione Civile della Regione.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 138 è subordinata alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione.

L’applicazione del suddetto comma 1 del citato articolo 138 è altresì subordinata all’obbligo di comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 138, secondo modalità definite con apposito provvedimento della medesima Direzione generale per la motorizzazione.

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. Qualora la deroga ale disposizioni statali di cui all’articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni.

CAPO II

PROFESSIONI.

Art. 7

(Disciplina di professioni di rilievo regionale)

1. In attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, sono attribuite alla Regione Liguria funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale.

2. Sono escluse dall’attribuzione di cui al comma 1 le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, le professioni sanitarie e relative attività tipiche.

3. Ai fini della presente intesa per professione di rilievo regionale si intende l’attività economica che presenta, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;

b) è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;

c) riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all’attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione specialistica su base locale.

4. L’esercizio delle professioni di cui al comma 3 è subordinato all’iscrizione in apposito elenco. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera b), n. 1, l’iscrizione abilita all’esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione.

5. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, la Regione, nell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, non può:

a) subordinare l’esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza;

b) vietare, impedire o, comunque, rendere più gravoso per i cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione regionale o di una professione ad essa affine, in conformità alla normativa nazionale, di un altro Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera:

1) l’esercizio di dette professioni su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

2) l’esercizio in maniera stabile di dette professioni, fermo restando l’obbligo di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 in caso di svolgimento della professione regionale;

c) in ogni caso avere ad oggetto lo svolgimento di attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato.

6. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3, da parte dei soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un’altra regione la professione regionale disciplinata ai sensi del comma 1 ovvero una professione ad essa affine, in conformità alla normativa statale o regionale, la Regione provvede all’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), mediante acquisizione, al momento della richiesta di iscrizione, di una dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di controllo della dichiarazione presentata secondo le modalità previste dagli articoli 43 e 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo, è comunque consentita l’iscrizione nell’elenco istituito ai sensi del comma 3, fermo restando l’obbligo del richiedente di acquisire l’esperienza e la formazione specialistica su base locale secondo le modalità definite dalla Regione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Art. 8

(Riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. Ai fini dell’esercizio in maniera stabile da parte dei soggetti di cui all’art. 7, comma 5, lettera b), alinea, delle professioni regionali istituite ai sensi del comma 1 del medesimo art. 7, la Regione provvede, in qualità di autorità competente ai sensi del titolo Il e del titolo III, capo Il e capo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al riconoscimento delle qualifiche possedute da detti soggetti, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento.

2. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e per le attività di cui al titolo III, capo III, del decreto legislativo citato, è autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo, in Svizzera ovvero, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Paesi terzi.

CAPO III

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA.

Art. 9

(Previdenza complementare e integrativa)

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341 del 14 dicembre 2016, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e alle procedure di vigilanza ivi previste, la Regione Liguria:

a) promuove e finanzia forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti;

b) disciplina il funzionamento delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, con riferimento al personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale, spetta alla Regione medesima la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi con i fondi pensione a livello regionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art.10

(Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. Con riguardo all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la “protezione civile”, le “professioni” e la “previdenza complementare e integrativa”, è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy e, per la Regione Liguria, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI).

2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all’articolo 10 provvede annualmente alle verifiche previste dall’articolo 8 della legge n. 86 del 2024.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Potrà essere effettuata una verifica congiunta con il MEF circa l’eventuale onerosità delle funzioni, ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024 e dell’articolo 5, comma 1, della medesima legge.

2. Dall’attuazione del presente accordo preliminare non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni.

2. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali attuative della presente intesa cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, le disposizioni di legge statale di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante dell’intesa.

Allegato 2. Tutela della salute – Coordinamento della finanza pubblica

Art. 1

(Oggetto e contenuto)

1. Il presente accordo preliminare (cd.-pre-intesa) ha ad oggetto l’attribuzione ala Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della legge 26 giugno 2024, n. 86, nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra enti che, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, compongono la Repubblica, nella consapevolezza del suo carattere unitario e indivisibile.

2. Il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde all’attribuzione alla Regione Liguria di specifiche funzioni concernenti la materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 86 del 2024.

Art. 2

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire uniformemente sul territorio nazionale, anche con riferimento all’uniforme accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale, e in attuazione degli articoli 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, la presente intesa reca misure per garantire alla Regione Liguria discrezionalità nella gestione delle risorse in ambito sanitario, previa verifica della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005.

Art. 3

(Disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria)

1. La Regione Liguria può, previa intesa con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017:

a. definire in autonomia la gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione per gli assistiti, in deroga alla normativa vigente in materia; le disposizioni oggetto di deroga potranno essere specificate nello schema di intesa;

b. definire in autonomia la programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, in deroga alla normativa vigente in materia; le disposizioni oggetto di deroga potranno essere specificate nello schema di intesa;

c. definire in autonomia l’individuazione di sistemi di governance delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale, anche mediante l’istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell’Anagrafe dei fondi sanitari, in deroga alla normativa vigente in materia; le disposizioni oggetto di deroga potranno essere specificate nello schema di intesa;

d. fermo restando il limite complessivo della spesa sanitaria, allocare le risorse tra i diversi ambiti e finalità della medesima, in deroga ai vincoli di spesa specifici per le politiche di gestione della spesa sanitaria.

Art. 4

(Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali)

1. È istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta pe  lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da

 un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministro della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall’Unione dele province d’Italia (UPI).

2. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Verifiche e monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all’articolo 4 provvede annualmente alle verifiche previste dall’articolo 8 della legge n. 86 del 2024.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente accordo preliminare non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente accordo preliminare con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Durata)

1. La presente intesa ha una durata di dieci anni. L’efficacia dell’intesa è condizionata alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui all’articolo 2.

A tal fine, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli esiti della verifica svolta ai sensi dell’articolo 12 dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005.

2. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali attuative della presente intesa cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, le disposizioni di legge statale di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante dell’intesa.

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

25 novembre 2025

NOTE

(1)
https://www.affariregionali.it/it/il-ministro/comunicati/autonomia-ministro-calderoli-pubblica-le-pre-intese-con-le-4-regioni/

(2)  il 28 giugno è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, con entrata in vigore il 13 luglio. Vedi 
LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (24G00104) (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024



Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti, per migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza dell’utente. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy. Chiudendo questo banner si accettano le condizioni sulla privacy e si acconsente all’utilizzo dei cookie.
CHIUDI