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Sabato 27 Dicembre 2025 16:12

Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO

introduzione e conclusioni di Anna Maria Bianchi – analisi della riforma di Alfredo M. Bonagura,

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introduzione e conclusioni di Anna Maria Bianchi – analisi della riforma di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma

“Non c’è bisogno di sperare per intraprendere, né di riuscire per perseverare”. Questa frase di Guglielmo il Taciturno  si attaglia molto bene ai tempi che stiamo vivendo, tempi di guerra e di progressivo ritorno alla legge del più forte, sia a livello internazionale, sia nel nostro Paese, dove il governo di centrodestra sta smontando pezzo dopo pezzo molte conquiste democratiche costate sangue e sacrifici a chi ci ha preceduto, a cominciare dalla Costituzione Italiana.

Come ha ben descritto il costituzionalista Gaetano Azzariti
[1]
,  è in atto un disegno politico complessivo finalizzato a conseguire un insieme di incisivi cambiamenti sociali e istituzionali: il premierato, l’autonomia regionale differenziata, i decreti sicurezza, gli attacchi alla libertà di stampa e al diritto al dissenso e alla libertà di riunione e di manifestazione dei cittadini, il venir meno di ogni politica di accoglienza e di ogni garanzia dei diritti inviolabili che devono essere assicurati a tutte le persone, stranieri compresi, sono solo alcuni degli esempi del  lungo elenco  in cui si inserisce la legge costituzionale che modifica l’assetto della magistratura, del tutto conforme alla cultura del tempo, al regresso annunciato.

Riforma che forse più di ogni altra  mette più a rischio i fondamenti costituzionali e la stessa tenuta democratica del Paese, di cui l’autonomia della magistratura è uno degli indispensabili presupposti.

Eppure tale pericolo è poco avvertito, e non ha – ancora – provocato i necessari  anticorpi sociali che finora ci hanno permesso di superare altri attacchi. Il problema, come in molte battaglie che riguardano temi  astratti e complessi, è la difficoltà di suscitare l’interesse di tanti elettori e di spiegare la posta in gioco con poche e semplici parole, mentre è molto facile per i fautori della riforma ricorrere a slogan e fake news che c’entrano assai poco con gli obiettivi che si intendono raggiungere, ma che sono molto efficaci se dati  in pasto a chi non ha la possibilità – o la voglia –  di informarsi. Per questo il referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento
[2]
richiede la massima mobilitazione da parte di tutti coloro che intendono sostenere  la Costituzione nata dalla Resistenza, l’autonomia della magistratura e l’uguaglianza  dei cittadini davanti alla legge.

§ § §

 Questi  i principali slogan del SI alla riforma e le ragioni  del NO, tratti da un documento di  Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma

  1. “Giustizia finalmente giusta ed efficiente”
    [3]
    NON E’ VERO: non è una riforma della giustizia, ma dell’ordinamento dei magistrati; quindi non ha la benché minima incidenza sull’efficienza della giustizia, in termini di velocità e qualità della risposta dello Stato alle richieste dei cittadini. Le disfunzioni che certamente esistono, ad es. in termini di ‘ragionevole durata’ dei processi penali, non riceveranno alcuna soluzione dalla riforma, che è diretta ad altri fini. E mentre l’attenzione della politica è diretta a una riforma che non servirà ai cittadini, migliaia di lavoratori e lavoratrici precari del PNRR nel settore Giustizia saranno mandati a casa dal 1° luglio 2026; la loro stabilizzazione servirebbe ai cittadini in termini di efficienza del servizio giustizia, ma la politica è impegnata in altro.
  2. “Così i magistrati pagheranno per i loro sbagli”
    [4]
    NON E’ VERO : la riforma non riguarda assolutamente la responsabilità civile dei magistrati, che è già regolata dalla legge
    [5]
    .
  3. “Con la separazione delle carriere si assicura  la terzietà e l’indipendenza dei giudici rispetto ai Pubblici Ministeri”: si sostiene, cioè, che appartenere alla stessa carriera farebbe sì che i giudici tendano a decidere i processi aderendo all’accusa del PM, e quindi condannando. E’ FALSO e OFFENSIVO.  Si vorrebbe sostenere l’assurdo che un giudice, convinto dell’innocenza dell’imputato, lo condanni solo perché il suo collega PM ha chiesto, appunto, la condanna.  I giudici sono già terzi e indipendenti rispetto ai pubblici ministeri, anche se le due figure appartengono alla stessa carriera. Il 40% dei processi viene definito con un provvedimento favorevole all’imputato, il che dimostra che i giudici non subiscono alcun condizionamento dall’appartenere alla stessa carriera dei PM. Il prof. Franco Coppi, uno dei più illustri avvocati penalisti italiani, ha dichiarato pubblicamente che in 50 anni di carriera non ha mai avuto neanche l’impressione che un proprio assistito fosse stato condannato perché il Giudice e il PM hanno la stessa carriera, e che i propri assistiti erano stati condannati perché erano colpevoli o perché lui non aveva saputo spiegare le tesi difensive al Giudice o perché il Giudice non aveva capito
    [6]
    .  Recenti fatti di cronaca dimostrano che il giudice non è in alcun modo condizionato dalle richieste del PM, qualunque richiesta il PM avanzi: nel processo contro il Ministro Salvini a Palermo il PM aveva chiesto la condanna e Salvini è stato assolto
    [7]
    ; nel processo contro il sottosegretario Del Mastro il PM aveva chiesto l’archiviazione ma il GIP l’ha rigettata ordinando il processo
    [8]
    ; all’esito del giudizio di primo grado il PM ha chiesto l’assoluzione ma il Giudice ha condannato
    [9]
    . Gli esempi potrebbero essere migliaia: ogni giorno in tutta Italia centinaia di richieste dei Pubblici Ministeri vengono rigettate o sconfessate dai Giudici (richieste di intercettazioni, richieste di applicazione di misure cautelari, richieste di sequestri, richieste di condanna o di assoluzione). E che la tesi sia FALSA è provato dal fatto che, se fosse VERA, dovremmo automaticamente affermare che dal 1989 in poi (anno del varo del nuovo codice di procedura penale con il processo accusatorio
    [10]
    ) tutti i milioni di processi che si sono tenuti si sono svolti davanti a un giudice non terzo perché ‘colluso’ con il PM in quanto appartenente alla stessa carriera e, quindi, si sono conclusi con una sentenza ingiusta. Il che, ovviamente, non è possibile affermarlo. I Giudici accolgono le richieste del PM quando le ritengono fondate; le rigettano quando le ritengono infondate.
  4. “Con la separazione delle carriere finalmente difensore e PM siano uguali davanti al Giudice”: si sostiene che con le carriere separate saranno effettivamente equiparate le posizioni della difesa e del PM come parti davanti al Giudice. E’ FALSO. Nel nostro sistema PM e difesa non sono uguali e non possono esserlo: il PM non è un avvocato dell’accusa, ma è un dipendente dello Stato, pagato dallo Stato; il difensore è un libero professionista pagato dall’imputato; il PM nella fase delle indagini ha a disposizione la polizia giudiziaria, il difensore ovviamente no; il PM per le indagini utilizza la polizia giudiziaria perché suo compito non è di ottenere una condanna, ma di cercare la verità, esattamente come il Giudice; per far ciò deve svolgere indagini anche a favore dell’imputato e, se non riesce a trovare le prove della sua colpevolezza, deve chiedere l’archiviazione o l’assoluzione. Se il PM fa una consulenza tecnica che si rivela a favore dell’imputato ha l’obbligo di produrla in giudizio, altrimenti commette un reato; il difensore, invece, non cerca la verità ma deve chiedere sempre l’assoluzione o comunque una pronuncia a favore dell’imputato;  non può fare indagini contro il proprio assistito, altrimenti viola i propri doveri professionali; se fa fare una consulenza tecnica che si rivela contraria al proprio assistito, non ha l’obbligo di produrla in giudizio, anzi non la deve produrre altrimenti viola i propri doveri professionali. In una parola : il PM cerca la verità come fa il Giudice; il difensore non cerca la verità, ma fa e deve fare esclusivamente gli interessi dell’imputato.  Quindi, poiché PM e Giudice hanno entrambi il compito di cercare la verità, è fisiologico che siano nella stessa carriera. A meno che non ci si voglia attaccare ai luoghi comuni di PM e Giudici che “si danno del tu” (cosa neanche poi sempre vera) e che vanno a prendere il caffè insieme alla macchinetta (cosa peraltro quasi mai vera): del resto, se questo fosse il problema, allora bisognerebbe separare anche le carriere dei giudici che decidono su sentenze di altri giudici, tutti giudici che notoriamente si danno del tu e vanno a consumare insieme alle macchinette : e quindi le carriere dei giudici di appello da quelle da quelle dei giudici di primo grado; o le carriere dei magistrati della Cassazione da quelle dei giudici di appello; o le carriere dei giudici del Tribunale del Riesame da quelle dei GIP.
  5.  “La separazione delle carriere  serve a fare in modo che un giudice non passi a fare il PM e viceversa”: si sostiene che tale promiscuità, ossia la possibilità per un giudice di diventare PM e per un PM di diventare Giudice, comprometta la terzietà del Giudice. Si sostiene perfino che il PM che diventa Giudice possa trovarsi a decidere cause in cui lui stesso aveva svolto le indagini. E’ FALSO. Dal 2006
    [11]
    è praticamente impossibile cambiare funzione, perché: un giudice penale che voglia diventare PM deve trasferirsi in un’altra Corte d’Appello, e quindi in un ufficio giudiziario di un’altra regione; un PM che voglia diventare Giudice può restare in un ufficio giudiziario della stessa Corte d’Appello solo se va a fare il giudice civile; se vuole fare il giudice penale deve trasferirsi in un ufficio di un’altra regione; dunque non vi è alcuna promiscuità, poiché con queste regole nessun Giudice che prima faceva il PM potrà imbattersi in cause da lui istruite (visto che ha cambiato Regione); fino al 2022 ogni magistrato poteva cambiare funzione non più di 4 volte in carriera; dal 2022 ogni magistrato può cambiare funzione una sola volta nell’intera carriera e solo nei primi 10 anni di attività
    [12]
    ;  tali regole sono talmente ferree, e comportano un tale sacrificio personale e familiare per un magistrato che voglia cambiare funzione, che ogni anno cambia funzione appena lo 0,5% dei magistrati
    [13]
    . Peraltro sembra che ci si sia dimenticati che il Pubblico Ministero migliore è quello che ha fatto il Giudice (perché, avendo fatto il Giudice, nel corso delle indagini sa perfettamente cosa serve per giungere alla prova della colpevolezza dell’imputato e, al contrario, sa perfettamente quale standard probatorio è insufficiente agli stessi fini), e non a caso la Raccomandazione (REC) (2000) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell’ordinamento penale”
    [14]
    , adottata il 6 ottobre 2000, prevede al punto 18 che “ se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie” .E’ stucchevole, inutile e irrispettoso che si tenti di attirare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’una o all’altra posizione in ordine alla separazione delle carriere. Più utile, invece, sarebbe ricordare che entrambi (come tanti altri magistrati uccisi dalla mafia o dal terrorismo) hanno fatto sia il Giudice che il PM, cercando giustizia e verità in qualsiasi funzione da essi svolta.    
Sono molti i motivi per sostenere la campagna per il NO alla riforma costituzionale, per i danni che può infliggere all’attuale ordinamento della magistratura e ai principi costituzionali a cui risponde (sempre dal documento di di  Alfredo M. Bonagura):

  • La formazione di Giudice e PM sarà diversa, non avranno più in comune  la c.d. “cultura della giurisdizione” e lo  stesso fine: la ricerca della verità. La riforma non danneggia i magistrati in sé. I magistrati non hanno interessi personali o di categoria da difendere. Continueranno ad esercitare le rispettive funzioni, continueranno ad essere dei dipendenti pubblici di elevato livello, prendendo lo stesso stipendio. L’Associazione Nazionale Magistrati  è contraria alla  riforma
    [15]
    perché danneggia gravemente i cittadini e il rapporto dei cittadini con la giustizia. I magistrati vedono con chiarezza qual è il rischio letale di questa operazione: un Pubblico Ministero che si allontana dalla figura del Giudice per accostarsi sempre di più a quella delle forze dell’ordine. Se la carriera del PM non sarà la stessa di quella del Giudice, se la loro formazione sarà diversa, il PM non avrà più la c.d. cultura della giurisdizione, quella stessa cultura in cui per 80 anni sono stati immersi PM e Giudice allo stesso fine: la ricerca della verità. Se allontaniamo il PM da questa cultura, avremo un PM sempre più schiacciato verso l’accusa ad ogni costo, la condanna ad ogni costo. Giudici e PM devono avere la stessa cultura della prova: non ci può essere una selezione e una formazione diverse tra chi raccoglie le prove nel corso delle indagini e valuta se sono sufficienti a chiedere una misura cautelare o il rinvio a giudizio o una condanna, e chi giudica il fatto decidendo se quelle prove sono o no sufficienti per condannare. L’indagare e il giudicare si abbeverano alla stessa fonte, allo stesso sapere scientifico e tecnico.  Oggi il PM fa un continuo lavoro di prognosi, mettendosi nei panni del Giudice: durante le indagini chiede un’intercettazione se ritiene che vi siano le condizioni, e quindi mettendosi nei panni del Giudice che dovrà decidere sulla sua richiesta; durante le indagini chiede l’arresto di una persona solo se ritiene che a suo carico vi siano gravi indizi di colpevolezza, ossia un’elevata probabilità di condanna, altrimenti non chiede la misura cautelare e magari continua ad indagare; alla fine delle indagini il PM deve decidere se gli elementi raccolti sono sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, ossia per fare un processo con concrete possibilità di condanna; se sì chiede il rinvio a giudizio, se no chiede l’archiviazione. Alla fine del processo il PM chiede la condanna solo se ritiene che le prove assunte abbiano dimostrato la colpevolezza dell’imputato, altrimenti chiede l’assoluzione. Ecco, in tutti questi casi il PM fa una prognosi. Ma facendo una prognosi non fa che spostare la propria visione in avanti, e quindi non fa che mettersi nei panni del Giudice. Ma può farlo solo perché i due sono immersi nella stessa cultura, quella della giurisdizione e della ricerca della verità. Se, con le carriere separate, si allontana il PM da questa cultura, i PM diventeranno un corpo separato e sostanzialmente autoreferenziale di funzionari pubblici, altamente specializzato e deputato alla direzione della polizia giudiziaria, si avvicineranno sempre di più alla logica dell’”accusa per l’accusa”, dell’accusa ad ogni costo a prescindere dalla verità, e questo sarà un danno enorme per il cittadino che si attende giustizia non solo dal giudice, ma anche dal PM. In definitiva, un cittadino che fosse indagato da un PM ‘separato’ strutturalmente dal Giudice e dalla giurisdizione dovrebbe essere seriamente preoccupato.
  • E’ in pericolo l’indipendenza del PM dal potere esecutivo La riforma non mette formalmente in discussione l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, e anzi resta scritto che PM e Giudice sono indipendenti dagli altri poteri. Tuttavia è un fatto che nei paesi in cui il PM è sottoposto al Governo il primo passo in questa direzione è stata la separazione delle carriere con i giudici. E infatti nei paesi in cui le carriere sono separate, il PM è sempre, in modi e misure diverse, sottoposto al potere esecutivo. E nei paesi in cui la carriera del PM è separata da quella del giudice, non solo il PM stesso dipende dall’esecutivo, ma esiste un giudice istruttore indipendente. Così è in Francia e Spagna ove il ruolo del pubblico ministero italiano è esercitato dal giudice istruttore, figura da tempo soppressa nel nostro sistema. Evidentemente anche in quegli ordinamenti vi è necessità di un organo investigativo che sia totalmente indipendente dall’esecutivo.
In tutti i paesi democratici i giudici sono sempre indipendenti dal Governo, ma al potere politico interessa controllare i Pubblici Ministeri in modo che (alcuni) procedimenti penali non nascano o si blocchino prima possibile, e ovviamente non è pensabile controllare il PM lasciandolo nella stessa carriera dei giudici. In altri termini, per sottoporre il PM all’esecutivo occorre separare la sua carriera da quella del Giudice. E’ quello che è accaduto in tanti Stati (ad es. gli Stati Uniti), dove mentre i Giudici sono organi indipendenti, l’accusa (prosecutor) è rappresentata da un avvocato che è espressione diretta o indiretta della politica o attraverso l’elezione da parte dei cittadini o attraverso la nomina da parte del Presidente.

Dunque la separazione delle carriere è il primo step assolutamente necessario se si vuole giungere a porre il PM alle dipendenze dell’esecutivo. E infatti l’allontanamento del PM dalla cultura della giurisdizione e il suo spostamento verso la logica delle forze dell’ordine già indica un percorso pieno di pericoli. Le forze dell’ordine, infatti, dipendono dall’esecutivo e far diventare il PM come sostanzialmente il referente gerarchico e, prima ancora, culturale della polizia giudiziaria può attrarlo in modo naturale e fisiologico verso la dipendenza dal potere esecutivo, come succede già in molti paesi.

E qual è il rischio connesso al fatto che il PM dipenda dall’esecutivo?  Il rischio è che il PM faccia solo le indagini volute dal Governo, o meglio le indagini solo sui reati voluti dal Governo. E ciò attraverso la probabile (le forze di maggioranza ne parlano sempre di più) trasformazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale in discrezionalità dell’azione penale
[16]
. Oggi, con l’obbligatorietà dell’azione penale, quando arrivano sul tavolo del PM delle informative o delle denunce contenenti una notizia di reato, il PM è obbligato a fare le indagini, a procedere. Certamente può scegliere quale trattare prima a seconda della rilevanza del fatto, ma deve trattarle tutte, senza alcuna discrezionalità. Con la discrezionalità dell’azione penale sarà, invece, il Parlamento (ovviamente sotto impulso del Governo) a indicare ai PM periodicamente per quali reati procedere con priorità, ed è facile pronosticare che ad essere lasciati indietro saranno, ovviamente, i reati di corruzione, concussione, peculato – quelli in cui sono spesso coinvolti i politici e i pubblici amministratori – oppure, a seconda della maggioranza di turno e delle relative indicazioni di governo, magari i reati di evasione fiscale o i reati ambientali. E senza un PM che indaga su un reato, per quel reato nessuno potrà mai essere arrestato e quel reato non vedrà mai un processo. Ecco perché è così importante, per un Governo, controllare i Pubblici Ministeri.

E attenzione: se la sottoposizione del PM al potere esecutivo potrebbe non spaventare in paesi dell’Europa occidentale ‘virtuosi’, di ispirazione calvinista, in cui la corruzione è sotto controllo, in Italia dovrebbe fare davvero paura, perché, come si legge nel rapporto dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione pubblicato nel gennaio 2024, l’Italia è, per corruzione, al 42° posto nel mondo
[17]
, ed è in ultima posizione tra i paesi dell’Europa occidentale: dunque la sottoposizione del PM al potere esecutivo sarebbe un’arma formidabile in mano alla politica nazionale e locale per impedire le indagini sui reati legati alla corruzione nella pubblica amministrazione.

Quale sia la posizione – e la tendenza  –  dell’attuale maggioranza rispetto all’operato della magistratura quando esercita le sue funzioni in autonomia  andando in direzione contraria a quella del governo, lo si può desumere dalle tante dichiarazioni di rappresentanti istituzionali che ci restituisce la cronaca, a cominciare dalla vicenda dei Centri per Migranti in Albania, che ha visto,  dopo la mancata  convalida dei provvedimenti di trattenimento da parte del Tribunale, la decisione del Governo di cambiare la competenza su quelle decisioni, assegnandola alla Corte d’Appello
[18]
, un’evidente e gravissima violazione del principio della separazione dei poteri che non fa davvero ben sperare sul fatto che il Governo in futuro rispetti il principio dell’indipendenza del PM. 

Più volte è stato sollevato da esponenti di maggioranza  l’argomento che i magistrati non possono mettere i bastoni tra le ruote alle decisioni della politica perché “non  sono eletti dai cittadini mentre i politici sì”
[19]
, o che “la magistratura è schierata a sinistra”
[20]
, e perfino  che “pezzi della magistratura hanno dato luogo a condotte eversive…avanti con le riforme perché la giustizia batta l’eversione”
[21]
. Non è risparmiata nemmeno la magistratura amministrativa: dopo che  la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione,  non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina,  la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo
[22]
.

E solo pochi giorni fa,  il Ministro della Giustizia Nordio, a proposito della riforma costituzionale, ha affermato: “Questa riforma fa recuperare alla politica il suo primato. Il governo Prodi cadde perché Mastella, mio predecessore, fu indagato per accuse poi rivelatesi infondate. Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro nel momento in cui andassero al governo”
[23]
.    

  • L’indipendenza del PM dal potere esecutivo è messa a rischio anche dalle nuove norme in materia di Consiglio Superiore della Magistratura
Anche le nuove regole, poste con la riforma, per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno dei magistrati, vanno nella direzione del controllo della magistratura da parte del potere politico. Il CSM è composto per un terzo da membri laici (eletti dal Parlamento tra i propri componenti e fra avvocati e professori universitari) e per due terzi da membri togati (magistrati eletti dai magistrati).   Con la riforma il CSM si sdoppia: ci sarà un CSM dei PM e un CSM dei giudici.

Ciò premesso, l’indipendenza del potere giudiziario  – stavolta di giudici e PM, non solo PM –  dal potere esecutivo E’ MESSA A RISCHIO anche dalle nuove norme in materia di Consiglio Superiore della Magistratura, almeno sotto due profili:

  • Il sorteggio secco dei componenti ‘togati’: i magistrati del CSM non saranno più eletti fra i magistrati, ma sorteggiati.  Anche i membri laici saranno sorteggiati, ma mentre i membri togati saranno sorteggiati tra migliaia di magistrati (dunque un sorteggio puro a tutti gli effetti, con la conseguenza che potranno essere sorteggiati magistrati appartenenti alle correnti o no, magistrati validi o meno validi, capaci o meno capaci), i membri laici saranno sorteggiati da una lista di nomi preparata dal Parlamento, lista che potrà essere anche dello stesso numero di membri da mandare al CSM e che rispecchierà nient’altro che la volontà politica.
Dunque la politica potrà scegliere i membri da mandare nei due CSM, i magistrati no (perché saranno sorteggiati).   Si indebolirà, allora, la componente togata dei due CSM e si rafforzerà quella laica di estrazione politica, con la conseguenza che sull’organo di autogoverno della magistratura peserà sempre di più l’incidenza del potere esecutivo.

I magistrati sorteggiati, in quanto tali e non espressi dalle correnti interne alla magistratura, rappresenteranno solo se stessi, non esprimeranno le idee che prendono corpo nel dialogo continuo tra le varie correnti (e dunque tra le varie anime) della magistratura, non saranno rappresentativi di nessuno e non saranno chiamati a confrontarsi con nessuno se non con se stessi; essendo sorteggiati, non avranno mandato da nessuno; essendo soli, non avendo nessuno alle spalle che li esprima e che essi rappresentino, saranno più deboli, e quindi più condizionabili e manipolabili.

  • L’Alta Corte Disciplinare Oggi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati sono adottati da una sezione del CSM, che istruisce le relative pratiche e decide; le decisioni disciplinari sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione. Con la riforma le pratiche disciplinari saranno tolte al CSM (che dunque non sarà più, sul punto, organo di autogoverno della magistratura) e affidate a un’Alta Corte Disciplinare formata da membri laici e membri togati, le cui decisioni saranno impugnabili non davanti alla Corte di Cassazione (ossia davanti a dei giudici), ma davanti alla stessa Alta Corte.
Inutile dire che il potere disciplinare è uno strumento di pressione decisivo per condizionare l’operato di qualunque dipendente pubblico, e così anche l’operato dei magistrati : sottrarre tale potere al CSM (ossia al loro organo di autogoverno) e consegnarlo a un organo nuovo costituisce già di per sé un’indicazione di controllo esterno del loro operato.

In più, eliminare la possibilità di impugnare le decisioni in materia disciplinare davanti alla Corte di Cassazione (ossia davanti a dei giudici) per assegnarla alla stessa Alta Corte è un ulteriore elemento di autoreferenzialità e volontà di controllo.

Infine ci sono degli indici pericolosi segnalati dalla composizione dell’Alta Corte: è composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati con almeno 20 anni di servizio; 3 sorteggiati da un elenco di soggetti con gli stressi requisiti indicati dal Parlamento; 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti sorteggiati con almeno 20 anni di carriera e che svolgano o abbiano svolto funzione di giudice della Cassazione.

Dunque anche in questo caso mentre il sorteggio dei membri ‘laici’ di origine parlamentare avviene in un elenco di nomi eletti dal Parlamento (e quindi si tratterà sempre di nomi di fiducia del Parlamento ) il sorteggio dei 9 magistrati è secco; inoltre, trattandosi di magistrati sorteggiati, saranno soli, condizionabili e manipolabili nelle decisioni disciplinari. Anche il Presidente dell’Alta Corte è eletto tra i 6 membri di provenienza politica, e dunque risponderà, nella sostanza, alla politica.

§ § §

Per tutte queste ragioni è importante avviare una grande mobilitazione popolare, impegnandosi per promuovere un’informazione capillare che raggiunga anche quelle elettrici e quegli elettori che da tempo hanno perso fiducia nelle istituzioni e nella politica. Bisogna  far comprendere a tutti che si modificano gli stessi principi che hanno garantito la democrazia disegnata dalle nostre madri e padri costituenti. Una Costituzione  che richiede  ancora tanta strada per essere compiutamente realizzata, ma che resta la più bella del mondo.

27 dicembre 2025

Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE (a cura di Carteinregola)

[1]
Vedi l’intervento al Convegno “Separazione delle carriere e legge sicurezza: è questa la giustizia della Costituzione?”, organizzato dall’ANPI il  14 novembre 2025
https://www.carteinregola.it/gaetano-azzariti-il-contesto-della-riforma-costituzionale-in-materia-di-ordinamento-della-giustizia/

[2]
Dal documento “LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma: Non si tratta di un referendum abrogativo (per abrogare una legge) ma di un referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento. La differenza è sostanziale: mentre nel referendum abrogativo c’è un quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, solo raggiunto il quale si contano i voti e vince il NO o il SI’ (mentre il non raggiungimento del quorum segna il fallimento del referendum, il che rende l’astensione una scelta attiva), nel referendum confermativo non c’è il quorum: se per assurdo andassero a votare tre persone in tutto e due votassero sì, la riforma sarebbe approvata. Dunque l’astensione non è una scelta attiva. 

[3]
Da Skynews24 30 ott 2025  Meloni: “Riforma della giustizia occasione storica per giustizia più giusta ed efficiente”
https://tg24.sky.it/politica/2025/10/30/giorgia-meloni-riforma-giustizia-ponte-messina-manovra

[4]
Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Forti scontri su separazione delle carriere? “Spero di no perché è giusto avere una giustizia più veloce che non metta in galera le persone sbagliate. 31 mila, più di 31 mila negli ultimi anni sono gli italiani finiti ingiustamente in galera e nessuno paga. Anche in tribunale chi sbaglia deve pagare come accade a tutti gli altri lavoratori”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1.

[5]
La responsabilità civile dei magistrati è regolata in Italia dalla  Legge Vassalli (L. 117/1988), modificata dalla Legge 18/2015
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117

[6]
Vedi La stampa 30 maggio 2024 – articolo sintetizzato da terzultimafermta.it 
https://terzultimafermata.blog/2024/05/30/franco-coppi-la-separazione-delle-carriere-non-risolve-nulla-di-riccardo-radi/

[7]
Vedi tra gli altri Avvenire 17 12 2025 Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l’assoluzione definitiva
https://www.avvenire.it/politica/caso-open-arms-per-il-ministro-salvini-e-arrivata-lassoluzione-definitiva_102250

[8]
Vedi tra gli altri Rainews 22 5 23 Il Gip non accoglie la richiesta di archiviazione per Delmastro e fissa l’udienza
https://www.rainews.it/articoli/2023/05/chiesta-larchiviazione-per-delmastro-indagato-per-rivelazione-del-segreto-dufficio-cb8ee94c-848b-4202-867d-c4f9ababbd64.html

[9]
Vedi tra gli altri gnewsonline del Ministero della Giustizia 20 Febbraio 2025 Rivelò segreto d’ufficio, Delmastro condannato. Nordio: “disorientato”
https://www.gnewsonline.it/rivelazione-di-segreto-dufficio-delmastro-condannato-nordio-sono-disorientato/

[10]
Il varo del nuovo Codice di Procedura Penale (C.P.P.) in Italia, avvenuto principalmente con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (per i minorenni) e il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (per i maggiori di 14 anni) e attuato con la legge delega 81/1987, ha segnato il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, introducendo principi come la  separazione delle fasi, l’oralità, il contraddittorio e il diritto di difesa, con il dibattimento come “luogo naturale” per la formazione della prova, anche se nel tempo riforme come quella Cartabia hanno apportato modifiche significative, soprattutto sulla durata dei processi e la prescrizione.

[11]
Vedi  Riforma Castelli (2006-DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160  Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160!vig=

Riforma Mastella Legge 111/2007
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-07-30;111!vig=

[12]
La  Riforma Cartabia del 2022 ha limitato drasticamente i passaggi tra funzioni giudicanti (giudici) e requirenti (PM) ammetetndoli una sola volta, entro certi limiti di tempo, e con una scelta che diventa definitiva  e riducendo i cambi di funzione possibili (da quattro a uno)

[13]
Vedi Pagellapolitica 28 gennaio 2025  Vedi Davvero solo l’1 per cento dei magistrati cambia carriera?
https://pagellapolitica.it/articoli/quanti-magistrati-cambiano-carriera

[14]
Raccomandazione Rec(2012)11 sul ruolo del Pubblico Ministero al di fuori del sistema giudiziario penale
Reccomendation CM/Rec (2012) 11 of the Committee of Minister to Member States on the role of public prosecutors outside the Criminal Justice system.

[15]
Vedi dal sito dell’ANM  14 settembre 2025 Nasce il Comitato per il no al referendum ntonio Diella il presidente
https://www.associazionemagistrati.it/doc/4904/nasce-comitato-per-il-no-al-referendum.htm

Vedi dal sito dell’ANM 18 settembre 2025 Giustizia: Riforma mette a rischio equilibrio poteri previsto dalla Carta
https://www.associazionemagistrati.it/doc/4910/giustizia-riforma-mette-a-rischio-equilibrio-poteri-previsto-dalla-carta.htm

[16]
In una pronuncia che resta fondamentale, anche se ormai risalente nel tempo, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 112 della Costituzione «comporta (…) non solo il rigetto dell’opposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all’organo dell’accusa di non agire anche in base a valutazioni estranee all’oggettiva infondatezza della notitia criminis, ma comporta, altresì, che in casi dubbi l’azione vada esercitata e non omessa» Corte cost., Sentenza  478/1993
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/ECLI:IT:COST:1993:478

[17]
Vedi Transparency International Italia Indice di percezione della corruzione CPI 2023.  L’Italia conferma il punteggio.   Il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell’affrontare la corruzione del settore pubblico.
https://transparency.it/informati/news/cpi-2023-italia-conferma-punteggio

[18]
il cosiddetto “Decreto Flussi” (D.L. 145/2024)  attribuisce  la competenza alle Corti d’Appello e non più dei Tribunali specializzati, per quanto riguarda la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo  Vedi Sky tg 24 4 dicembre 2025 Decreto flussi è legge, Csm boccia norma su competenza a Corti d’Appello. Le novità
https://tg24.sky.it/politica/2024/12/04/decreto-flussi-cosa-prevede#:~:text=Introduzione.%20Il%20Senato%20ha%20approvato%20con%2099,tutela%20e%20assistenza%20alle%20vittime%20di%20caporalato%2C

[19]
Vedi tra gli altri ANSA 30 10 2024  Salvini, i giudici comunisti si levino la toga e si candidino  Sono una minoranza ma fanno il male dell’Italia 
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2024/10/30/salvini-i-giudici-comunisti-si-levino-la-toga-e-si-candidino_833f424b-df2e-46a0-954b-32d7b97cf7eb.html

[20]
Vedi key4biz.it  30 Novembre 2023 Correnti magistrati, le “toghe rosse” sono solo l’8,68%di
Truenumbers
|, ore 09:53
https://www.key4biz.it/correnti-magistrati-le-toghe-rosse-sono-solo-l868/469784/

[21]
  Vedi Sole24ore 28 gennaio 2025 Almasri, Gasparri: “Magistratura eversiva, andrebbe rifondata”
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/almasri-gasparri-magistratura-eversiva-andrebbe-rifondata/AGcIZebC

[22]
Vedi Rainews.it 30/10/2025  La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali
https://www.rainews.it/articoli/2025/10/ponte-stretto-corte-conti-meloni-ennesimo-atto-di-invasione-dei-giudici-opposizioni-parole-pericolose-93d877d0-6193-4002-80ce-97d14c273244.html

[23]
  Vedi Corriere della Sera 3 novembre 2025 Intervista a Nordio: «La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore. E così la politica riprende i suoi spazi» di Virginia Piccolillo
https://roma.corriere.it/notizie/politica/25_novembre_03/nordio-intervista-riforma-giustizia-d0d6554f-06f8-4651-b27b-ad8e08fafxlk.shtml


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