Lunedì 5 Gennaio 2026 12:01
La controriforma della Corte dei Conti, una “Salva Milano” generalizzata
Il Senato, nella seduta del 27 Dicembre, ha approvato definitivamente il DDL AS 1457 “Modifiche
#uncategorized #in evidenza #rigenerazione urbana #urbanistica mobilità e ambiente
leggi la notizia su Carteinregola

Il Senato, nella seduta del
Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma” che “prevede l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti” nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla Corte“.
Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma” segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per “ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi bloccato in Senato.
27 Dicembre
, ha approvato definitivamente il DDL AS 1457 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.
A favore tutti i partiti di maggioranza, contrarie le opposizioni, con l’astensione di Italia Viva (1). La legge depotenzia drasticamente le funzioni di controllo della Corte dei conti (2) e la responsabilità dei funzionari per i danni finanziari causati alla pubblica amministrazione. Una misura che , secondo Libera contro le mafie (3) “somiglia a una ritorsione per il ruolo di attenta supervisione delle finanze pubbliche giocato dalla Corte, come nel caso dello stop di recente imposto al discutibile progetto della mega-opera del ponte sullo stretto” (4), che aggiunge che “si tratta di un ulteriore tassello nell’azione di progressivo e sistematico indebolimento delle istituzioni indipendenti di controllo, pervicacemente condotta dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene, sempre più insofferenti ai vincoli dello stato di diritto e inclini a un’azzardata “liberalizzazione” della spesa pubblica, nonostante i conclamati rischi di malversazioni, corruzione, sprechi, infiltrazioni mafiose”.Per Libera si tratta di una vera e propria “controriforma” che “prevede l’introduzione di una definizione molto più restrittiva di “colpa grave”, così esonerando i funzionari pubblici da ogni responsabilità contabile in una gamma molto più ampia di situazioni“, assicurando di fatto “una piena impunità anche di fronte a condotte che hanno deliberatamente generato gravi danni alle case pubbliche” anche perchè è “fissato un duplice limite – al massimo il 30% del danno – alla responsabilità finanziaria che può essere loro imputata, così riducendone notevolmente la valenza sanzionatoria“, e il “termine di prescrizione viene fissato in cinque anni, a prescindere dal momento in cui il danno è stato scoperto, anche in caso di occultamento intenzionale, così esonerando da sanzioni i funzionari infedeli più abili a nascondere i loro imbrogli”. Denuncia Libera che “anche i politici saranno resi più irresponsabili, grazie alla protezione di una norma che presuppone sempre la loro buona fede, salvo prova contraria, quando hanno avallato atti proposti dagli uffici tecnico-amministrativi – come accade di norma, visto il loro potere di nomina dei dirigenti” e, a proposito dell’introduzione del criterio di silenzio-assenso di appena trenta giorni per i controlli preventivi della Corte dei conti, che si tratta di fatto di una “tagliola che, anche per le lacune di organico della Corte, rischia di rappresentare un “liberi tutti” nell’approvazione di atti che comportano utilizzi discutibili o illegittimi delle risorse pubbliche”. Tenendo presente che il governo “si vedrà delegato il potere di definire con ulteriori norme la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti“, norme che se andranno “in una direzione coerente con il dettato normativo approvato”, rischiano di “depotenziare ulteriormente il ruolo di presidio istituzionale per la “buona amministrazione” fin qui svolto dalla Corte“.
Libera segnala quindi i rischi di indebolire in modo significativo il ruolo anticorruzione della Corte, ma c’è un altro aspetto della “controriforma” segnalato dal giornalista del Fatto Quotidiano Barbacetto (5), che definisce il provvedimento una nuova “Salva Milano”, per i suoi potenziali effetti anche sugli amministratori milanesi accusati di abusi edilizi e falso nelle inchieste su “Grattacielo selvaggio”. Al di là di eventuali condanne penali, che saranno decise nei prossimi mesi dai tribunali, la riforma della Corte dei Conti eliminerebbe infatti il rischio dell’addebito di danni erariali milionari per il mancato pagamento degli oneri di legge richiesto ai costruttori. Scrive Barbacetto che “da mesi la Corte dei Conti sta esaminando le carte delle operazioni urbanistiche sotto indagine della Procura di Milano, per stabilire se è vera la tesi dei pm i quali sostengono che facendo passare per “ristrutturazione” le nuove costruzioni di edifici e torri, il Comune di Milano ha indebitamente concesso agli operatori immobiliari sconti del 60% sugli oneri d’urbanizzazione e ha fatto pagare le monetizzazioni degli standard un quarto del loro valore“. Si parla di un danno erariale di centinaia di milioni che, se accertato dalla Corte, avrebbe comportato il relativo rimborso ai dirigenti che hanno firmato i relativi atti. Ora però la riforma “stabilisce che d’ora in poi gli amministratori che hanno prodotto danni erariali saranno salvati, purché sia riconosciuta la loro “buona fede”…e per chi dovesse essere comunque condannato per danno erariale scatterà un generoso sconto del 70%.”. Ricordiamo che la riforma della Corte dei Conti è firmata dal ministro Tommaso Foti, che, da capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, era stato il relatore in Commissione e alla Camera del disegno di legge cosiddetto Salva-Milano, poi bloccato in Senato.
In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito
un articolo di AvvisoPubblico del 31 gennaio 2025
con la sintesi del provvedimento in cinque punti chiave e la scheda di sintesi completa
del testo approvato.vedi anche
Salva Milano cronologia materiali
Anna Maria Bianchi Missaglia

- Scarica il Disegno di legge approvato dal Senato
- Scarica il Dossier dell’Ufficio studi del Senato del 21 5 2025
- vai alla pagina del sito del Senato con la documentazione dell’iter
- scarica Comunicazione nella Seduta n. 454 del 14 ottobre 2025 Ragioneria generale dello Stato – Relazione tecnica di passaggio

- scarica la Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 dell’Associazione magistrati della Corte dei conti
- scarica DDL AS 1457 Comunicazione nella Seduta n. 65 del 24 giugno 2025 CORTE DEI CONTI -COLLEGIO CONTROLLO CONCOMITANTE
1) La nuova definizione di colpa grave: la legge contiene una nuova definizione di colpa grave, rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale: A) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza), B) il travisamento del fatto, C) l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente (e più ampia) definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, anche la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).
2) Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti: tale controllo si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).
L’esito positivo del controllo preventivo di legittimità (o il superamento del termine di 30 giorni) esclude la sussistenza di colpa grave rilevante ai fini della contestazione della responsabilità erariale.
3) Il “silenzio-assenso” dopo 30 giorni e il legame con la responsabilità erariale: i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia trascorsi trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo, escludendosi per il futuro che possa essere contestata la responsabilità erariale per colpa grave rispetto all’atto.
4) Il doppio limite nella quantificazione del danno: la quantificazione del danno non può essere superiore al 30% del pregiudizio accertato e in ogni caso al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso
5) Delega al Governo: la Riforma prevede la Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza.
La nuova definizione di colpa grave (art. 1, lett. a):
- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili (tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza),
- il travisamento del fatto,
- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Il Codice dei contratti pubblici prevede una differente definizione della colpa grave (che comprende, ad esempio, la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa).
Si esclude la colpa grave:
- in caso di violazioni/omissioni determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
- se il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ora anche con riferimento agli atti richiamati e agli allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo (si estende così il perimetro di esclusione della colpa grave, fino ad ora limitato soltanto ai “profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo preventivo”);
- in caso di accordi di conciliazione, nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e nelle transazioni in materia tributaria.
L’esercizio del potere riduttivo e il “doppio limite” (art. 1, lett. a, numero 5): il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:
- il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
- e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda/del corrispettivo o dell’indennità percepitiper il servizio reso.
Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2025 è in vigore il cd. “scudo erariale” che limita (in via transitoria) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui il danno sia effetto di una condotta dolosa (
Legge 100/2025
)Il giudice nella quantificazione del danno deve tener conto:
- dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno,
- dei vantaggi comunque conseguiti dalla PA in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
L’obbligo di copertura assicurativa (art. 1, lett. a, numero 7): chi ha incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche da cui discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti ha l’obbligo di copertura assicurativa. In giudizio, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’assicurazione è litisconsorte necessario.
Il principio di presunzione della buona fede degli organi politici fino a prova contraria (art. 1, numero 4): ai sensi del già vigente comma 1-ter dell’art. 1 della Legge 20/1994, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.
Ora si aggiunge che “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
La prescrizione (art. 1, lett. a, numero 6): il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente:
- dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno;
- dalla data della sua scoperta in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.
Il controllo preventivo di legittimità (art. 1, lett. b, numeri 1 e 2): il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si estende anche a tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria).
Per i contratti pubblici connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.
Alla luce della perentorietà del termine già previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 (30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo), la scadenza di tale termine senza che sia intervenuta la deliberazione della Corte dei Conti sul controllo di legittimità fa sì che l’atto si intenda registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità.
NB: anche le regioni, le province autonome e gli enti locali – intervenendo con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti – possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici.
Controllo preventivo di legittimità, esclusione della colpa grave e termini (art. 1, lett. b, numero 3): l’esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l’atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione.
I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia:
- se l’ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento,
- se sono decorsi, senza che sia intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti sul controllo di legittimità, i 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento al controllo preventivo,
intendendosi registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione di responsabilità.
Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2): si attribuisce una nuova competenza consultiva:
- alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato,
- alle Sezioni regionali,
legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica (rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni e delle autonomie territoriali).
I pareri possono essere resi anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a 1 milione di euro, purché siano estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.
La conformità dell’atto della PA richiedente a tale parere esclude la gravità della colpa.
Sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR (art. 4): si stabilisce una sanzione pecuniaria nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC.
Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (art. 3): entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza. I principi e criteri direttivi si occupano di:
- Organizzazione della Corte a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte (previa intesa in Conferenza Stato-Regioni);
- Funzione nomofilattica delle pronunce delle sezioni riunite;
- Organizzazione, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, delle Corti a livello territoriale secondo criteri per cui:
- ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente,
- i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo,
- il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
- Divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
- Introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
- Regolamentazione dei procedimenti sulle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del contraddittorio e della parità delle parti;
- In merito al controllo concomitante, si prevede che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o della PA interessata, rispetto a piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese;
- Individuazione degli atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
5 gennaio 2025
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) VEDI
Seduta n. 376 del 27 dicembre 2025 – Votazione elettronica Votazione finale
– Presidente: Ignazio LA RUSSA
Presenti: 150 In congedo o in missione: 38 Numero legale: 90 Maggioranza: 73 Votanti: 149 Favorevoli 93(elenco)
, Contrari 51(elenco)
Astenuti: 5 (elenco)
. In congedo o in missione (elenco)
(2)
dal sito della Corte dei Conti
: La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive.Controllo L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’
art. 100 della Costituzione
* svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.Giurisdizione
L’art. 103** della Costituzione
attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro.Procura
Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali.
Presso ogni sezione giurisdizionale della Corte dei conti è prevista una Procura, con funzioni di pubblico ministero, propulsore dell’attività giurisdizionale Il PM, organo neutrale e imparziale, assume il ruolo di attore nel processo contabile per tutelare valori e interessi generali.
* Articolo 100 Costituzione Italiana
Il Consiglio di Stato [cfr. art.
103 c.1
] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.La Corte dei conti [cfr. art.
103 c.2
] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [cfr. art. 81 c.1
].La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [cfr. art.
108 c.2
].**Art. 103 Costituzione Italiana
Il Consiglio di Stato [cfr. art.
100 c.1
] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [cfr. artt. 24 c.1
, 111 c.3
, 113
, 125 c.2
].La Corte dei conti [cfr. art.
100 c.2
] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [cfr. art. 113 c.3
].I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [cfr. art.
111 c.2
, VI c.2
].(3) vedi
DDL Corte dei Conti è legge Libera: “La riforma della Corte dei Conti depotenzia drasticamente le funzioni di controllo“
(4) Dopo che la Corte dei Conti, svolgendo la funzione di accertamento contabile e di legittimità assegnatagli dalla Costituzione, non ha dato il visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, la maggioranza, senza neanche attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento, ha urlato all’invasione di campo da parte della magistratura sull’operato del Governo. si veda tra gli altri
Rainews.it 30/10/2025 La Corte dei Conti dice no al ponte sullo Stretto. È di nuovo scontro a tutto campo Meloni: “Nuovo atto di invasione dei giudici”. Opposizioni: “Parole pericolose”. Le motivazioni del no al visto di legittimità sulla delibera CIPE tra 30 giorni. Dubbi sulla sostenibilità economica e sul rispetto delle norme ambientali
(5) I
l Fatto Quotidiano 2 gennaio 2025 La Salva-Milano silenziosa inaugura il nuovo an
n
o di Gianni Barbacetto
