Lunedì 5 Gennaio 2026 10:01
I nuovi poteri speciali per la trasformazione degli stadi possono derogare al Codice dei Beni culturali
(a rischio lo Stadio Flaminio) L’8 agosto 2025 è stato convertito in legge Il “Decreto
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L’8 agosto 2025 è stato convertito in legge Il “Decreto grandi eventi sportivi” (Decreto-Legge 96/2025, che disciplina le disposizioni urgenti per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e altre materie urgenti in ambito sportivo. Le misure principali includono la nomina di un Commissario straordinario per le opere necessarie ai Mondiali di calcio “UEFA 2032” – opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio « – e la definizione dei suoi poteri.
Un tema che riguarda da vicino la città di Roma, dove il Sindaco, dopo il conferimento dei poteri speciali per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, scaduti il 31 dicembre 2025, potrebbe essere nominato sub-commissario, nel caso in cui il Commissario si avvalga degli uffici dell’amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l’intervento; in ogni caso il Commissario straordinario per l’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento – stadi rispondenti ai requisiti di cui sopra – deve acquisire l’intesa del sindaco territorialmente competente.
Riportiamo in calce i principali passaggi della legge, evidenziando fin d’ora i rischi di un provvedimento che, al contrario del precedente giubilare, permette di aggirare le normative vigenti a suon di deroghe, da cui questa volta sono escluse solo le leggi europee e le leggi antimafia, lasciando quindi la tutela dei Beni culturali alla mercè delle scelte impiantistiche sportive:
425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario (per il Giubileo NDR) , limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione… delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (…) Comma 425 dell’art. 1 della
Legge n. 234/2021
…Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione …nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Art.13 Comma 4E vediamo già un possibile “caso” all’orizzone nello Stadio Flaminio dei Nervi, opera architettonica vincolata, che come altri impianti storici rischia di essere sacrificata per diventare uno stadio al servizio delle esigenze sportive e commerciali dei privati che riusciranno a ottenerne la concessione – proprietà? [1]– dal Comune di Roma.
Resta l’interrogativo sulla costituzionalità del decreto, visto che l’art. 9 della Carta dichiara che La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (AMBM)
5 gennaio 2026
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Vedi anche Stadio Flaminio cronologia materiali
vai al sito della Camera con l’iter e la. documentaazione della legge Atto Camera: 2488- S. 1600. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2488-B)(
(dal sito della Camera)
l’articolo 9-ter, recante disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi. In particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 9-bis recano la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio “UEFA 2032, ed altre disposizioni a tale nomina connesse. Le norme in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne definiscono i poteri (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le funzioni e i compiti, nonché il compenso e la durata dell’incarico. Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall’apposito Comitato interistituzionale, uno o più piani di intervento per l’esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio “UEFA 2032. A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.a. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali. Infine, si prevede l’adozione di specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport». (25A04964)
(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2025)
vai al testo sulla Gazzetta ufficiale
Art. 9 ter Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi
1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita’ e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta’ pubblica.
Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all’articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e’ individuato tra soggettiesperti nella gestione di attivita’ complesse e nella programmazionee valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati dispecifiche professionalita’ e competenza gestionale per l’incarico dasvolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario e’collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, inaspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta ladurata del mandato. (…)
Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinariospetta un compenso, (…)
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all’esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu’ piani di intervento nonche’ le attivita’ agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo’ agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
[2]
. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondoperiodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e’ esteso a trentagiorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza e’ adottata d’intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario puo’, mediante ordinanza motivata, individuare l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo’ agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell’esecuzione del progetto o dell’intervento. Il Commissario straordinario puo’avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa’ Sport esalute S.p.A., con oneri (…) Il Commissario straordinario puo’ altresi’ avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell’amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l’intervento, il Commissario straordinario puo’ nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento, il Commissario straordinario acquisisce l’intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissariostraordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto e’ assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unita’, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’ necessari per il perseguimento delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. (…) 3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901euro per l’anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l’anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (…)
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l’Autorita’ politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
[3]
, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilita’ e l’esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni eprescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezzapubblica nonche’ di sicurezza antincendi equivalenti a quelliprevisti dalla vigente normativa tecnica. 5. Al fine di sostenere la promozione, l’aggiudicazione e l’organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell’impiantistica sportiva, anche nell’ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all’articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e’ istituito, presso l’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, e’ composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la «Sezione contributi»:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo (…)
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l’anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d),
a 331.190.765 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno 2026 e a 40 milioni di euro per l’anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l’aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all’istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport puo’ essere altresi’ alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche (…)
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport e’ contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilita’ economico-patrimoniale,(…)
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili (…)
10. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalita’ di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, (…)
b) le finalita’, le condizioni e le modalita’ di accesso (…)
c) i criteri per la ripartizione della dotazione (…)
d) i criteri, le condizioni e le modalita’ di incremento (…)
11. Il Fondo italiano per lo sport e’ gestito dall’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con
l’Autorita’ politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attivita’ amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonche’ gli oneri e le spese di gestione a (…)
12. L’amministrazione del Fondo italiano per lo sport e’ attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione.(…)
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti (…)
14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno 2026 e a 40 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede: (…)
NOTE
[1]
Vedi tra gli altri Corriere della Sera 27 novembre 2025 Flaminio, si va avanti, rispunta l’idea di acquistare lo Stadio di Elmar Bergonzini
Incontro positivo tra Gualtieri e il Presidente Lotito “(…)Gli uffici legali delle parti sono in contatto ormai da tempo per capire quale strada per prendere per arrivare alla soluzione che tutti auspicano: Lotito nei mesi scorsi ho chiesto di ottenere il diritto di superficie per 99 anni in un secondo momento anche prospettato l’ipotesi di acquistare l’impianto, come fatto, per esempio da Inter e Milan (per lo Stadio di MilanoNDR) (…)”Il 4 dicembre 2025 L
‘associazione Federsupporter ha pubblicato sul proprio sito un articolo di Alfredo Parisi La “tragica” favola dello Stadio Flaminio: Basta Bugie
! nel quale si informa che in seguito alla diffusione della notizia che l’Avvocatura del Comune di Roma aveva rilasciato un parere favorevole in merito alla possibilità di costituire un diritto di superficie sullo Stadio Flaminio in favore della S.S. Lazio spa, Federsupporter, con pec del 3 corrente mese, aveva richiesto l’accesso al suddetto parere, ricevendo, con tempestività (Prot.Rf/2025/78606 del 4.12.2025),la risposta che: ““l’Avvocatura non ha rilasciato formali pareri legali in relazione allo Stadio Flaminio”; b) “l’Avvocatura non è in possesso di alcuna a documentazione in merito alla concessione impianto diritto superficie Progetto “SS Lazio spa” sullo Stadio Flaminio”[2]DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/08/2025)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/08/2025)
(GU n.186 del 10-08-2023)
Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d’investimento si intendono programmi di investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al
comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
.4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
. ((18))5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli
articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.6. Il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l’apposizione di vincolo espropriativo.7. Rimane ferma in ogni caso l’applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019
, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
.AGGIORNAMENTO (18)Il
D.L. 30 giugno 2025, n. 96
, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119
, ha disposto (con l’art. 9-ter, comma 2) che “Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136
. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023
è esteso a trenta giorni”.[2] DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/09/2023)
(GU n.68 del 19-03-2021)
Art. 8 Regolamento unico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell’
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell’
articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. ((Il regolamento unico prevede l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
, per la raccolta e gestione dei dati));
c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’
2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’
articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
, il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, si provvede al riordino e all’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.