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Lunedì 5 Gennaio 2026 10:01

I nuovi poteri speciali per la trasformazione degli stadi possono derogare al Codice dei Beni culturali

(a rischio lo Stadio Flaminio) L’8 agosto 2025 è stato convertito in legge Il “Decreto

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L’8 agosto 2025 è stato convertito in legge Il “Decreto grandi eventi sportivi” (Decreto-Legge 96/2025, che disciplina le disposizioni urgenti per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e altre materie urgenti in ambito sportivo. Le misure principali includono la nomina di un Commissario straordinario per le opere necessarie ai Mondiali di calcio “UEFA 2032” –    opere   relative   alla   messa   a disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in fase di  candidatura  dell’Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del campionato  europeo  di  calcio  « – e la definizione dei suoi poteri.

Un tema che riguarda da vicino la città di Roma, dove il Sindaco, dopo il conferimento dei poteri speciali per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, scaduti il 31 dicembre 2025, potrebbe essere nominato sub-commissario, nel caso  in  cui il Commissario si  avvalga  degli  uffici dell’amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi l’intervento; in ogni caso   il  Commissario  straordinario per l’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento – stadi rispondenti ai requisiti di cui sopra – deve acquisire l’intesa del sindaco territorialmente competente.

Riportiamo in calce i principali passaggi della legge, evidenziando fin d’ora i rischi di un provvedimento che, al contrario del precedente giubilare, permette di aggirare le normative vigenti a suon di deroghe, da cui questa volta sono escluse solo le leggi europee e le leggi antimafia, lasciando quindi la tutela dei Beni culturali alla mercè delle scelte impiantistiche sportive:

425. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario (per il Giubileo NDR) , limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione… delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. (…) Comma 425 dell’art. 1 della
Legge n. 234/2021 

…Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzionenonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Art.13 Comma 4

E vediamo già un possibile “caso” all’orizzone nello Stadio Flaminio dei Nervi, opera architettonica vincolata, che come altri impianti storici rischia di essere sacrificata per diventare uno stadio al servizio delle esigenze sportive e commerciali dei privati che riusciranno a ottenerne la concessione – proprietà? [1]– dal Comune di Roma.

Resta l’interrogativo sulla costituzionalità del decreto, visto che l’art. 9 della Carta dichiara che La Repubblica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (AMBM)

5 gennaio 2026

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vedi anche Stadio Flaminio cronologia materiali

vai al sito della Camera con l’iter e la. documentaazione della legge Atto Camera: 2488- S. 1600. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2488-B)(

(dal sito della Camera)

l’articolo 9-ter, recante disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi. In particolare, i commi da 1 a 4 dell’articolo 9-bis recano la nomina di un Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio “UEFA 2032, ed altre disposizioni a tale nomina connesse. Le norme in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne definiscono i poteri (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le funzioni e i compiti, nonché il compenso e la durata dell’incarico. Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall’apposito Comitato interistituzionale, uno o più piani di intervento per l’esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura per i Campionati di calcio “UEFA 2032. A tal fine, le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.a. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali. Infine, si prevede l’adozione di specifiche norme tecniche per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica.

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025), recante: «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche’ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport». (25A04964) 
(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2025)

vai al testo sulla Gazzetta ufficiale

Art. 9 ter Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impianti sportivi

  1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento  delle opere necessarie e strettamente  funzionali  allo  svolgimento  della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA  EURO  2032»,  con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e’ nominato un Commissario straordinario  quale  soggetto responsabile del processo di indirizzo,  coordinamento  e  attuazione delle attivita’  e  degli  interventi  relativi  alle  infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta’ pubblica.

Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui  all’articolo 13, commi  4,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  5,  6  e  7,  del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e’  individuato  tra  soggettiesperti nella gestione di attivita’ complesse e nella  programmazionee valutazione di interventi in materia di infrastrutture,  dotati  dispecifiche professionalita’ e competenza gestionale per l’incarico dasvolgere. Se dipendente pubblico,  il  Commissario  straordinario  e’collocato, secondo l’ordinamento di  appartenenza,  fuori  ruolo,  inaspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per  tutta  ladurata del mandato. (…)

 Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino  al  31  dicembre  2032. Al  Commissario  straordinariospetta un compenso, (…)

  2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e  in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal  Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la  fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto  delPresidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con  particolare riferimento  all’esecuzione  di   opere   relative   alla   messa   a disposizione, nei tempi previsti dalla  Union  of  European  FootballAssociations (UEFA), di stadi rispondenti ai  requisiti  previsti  in fase di  candidatura  dell’Italia  a  ospitare  la  fase  finale  del campionato  europeo  di  calcio  «UEFA  EURO  2032»,  il  Commissario straordinario di cui al  comma  1  definisce  uno  o  piu’  piani  di intervento nonche’ le attivita’ agli stessi funzionali, da  approvare con  decreto  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   o dell’Autorita’ politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico  nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento  e  l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace  realizzazione degli stessi. Al Commissario  straordinario  spetta  l’assunzione  di ogni  determinazione  ritenuta  necessaria  per  l’avvio  ovvero   la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai  fini  dell’esercizio  dei propri compiti, il Commissario straordinario,  ove  necessario,  puo’ agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n. 136
[2]
. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondoperiodo, del citato decreto-legge n.104 del 2023 e’ esteso  a  trentagiorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza e’ adottata  d’intesa  con  la  regione  o  la  provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il  Commissario  straordinario puo’, mediante  ordinanza  motivata,  individuare  l’amministrazione, l’ente,  l’organo  o  l’ufficio  competente  a  esercitare  i  poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo’  agire  ai  sensi  del presente comma anche nel caso in cui la richiesta  di  esercizio  dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,  direttamente  da un  soggetto,  pubblico  o  privato,  coinvolto  nell’esecuzione  del progetto  o  dell’intervento.  Il  Commissario   straordinario   puo’avvalersi del  supporto  tecnico-operativo  della  societa’  Sport  esalute S.p.A., con  oneri  (…)    Il   Commissario straordinario puo’ altresi’ avvalersi delle amministrazioni  centrali e territoriali competenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica. Nel caso  in  cui  si  avvalga  degli  uffici dell’amministrazione comunale nel  cui  territorio  deve  realizzarsi l’intervento,  il  Commissario  straordinario  puo’   nominare   come sub-commissario il sindaco del  comune  interessato,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai  fini  dell’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento, il Commissario straordinario acquisisce l’intesa del sindaco territorialmente competente,  sentita la regione  o  la  provincia  autonoma  interessata.  Il  Commissariostraordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue dirette  dipendenze,  costituita  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri,  che  opera  fino  alla  data  di  cessazione dell’incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla  struttura di supporto e’ assegnato un  contingente  massimo  di  personale  non dirigenziale pari a dieci unita’, individuate  tra  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita’ necessari per  il  perseguimento  delle finalita’ e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel  settore  della programmazione, della valutazione e  della  realizzazione  di  grandi opere pubbliche, con esclusione  del  personale  docente,  educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche nonche’ del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  e del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  (…)

  3. Per l’attuazione dei commi 1 e 2 del  presente  articolo,  nello stato di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  e’ istituito un fondo,  per  il  successivo  trasferimento  al  bilancio autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  una dotazione pari a 210.901euro per l’anno 2025 e  a  632.700  euro  per ciascuno degli anni dal 2026 al  2032.  Ai  relativi  oneri,  pari  a 210.901 euro per l’anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  (…)

  4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l’Autorita’  politica  delegata  in materia di sport, sono stabilite, in deroga  alle  procedure  di  cui

all’articolo 8 del decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  38
[3]
, specifiche  norme  tecniche  per  la  sicurezza,  l’accessibilita’  e l’esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma  2 del  presente  articolo,  al  fine  di   individuare   condizioni   eprescrizioni  tali  da  assicurare  livelli  di  ordine  e  sicurezzapubblica  nonche’  di  sicurezza  antincendi  equivalenti  a   quelliprevisti dalla vigente normativa tecnica.

  5.  Al  fine  di  sostenere  la  promozione,   l’aggiudicazione   e l’organizzazione  di  grandi  eventi  sportivi  internazionali  e  di ottimizzare   gli   investimenti   a    favore    dello    sport    e dell’impiantistica  sportiva,   anche   nell’ambito   di   operazioni economiche  di  partenariato  pubblico-privato  coerenti  con  quanto indicato  all’articolo  175,  comma  9,  del  codice  dei   contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.36,  e’ istituito, presso l’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo  denominato  «Fondo  italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente  bancario o postale, e’ composto di distinte sezioni che,  nel  rispetto  della disciplina dell’Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato,  sono destinate:

  a) per la «Sezione  garanzie»,  a  rilasciare  garanzie,  anche  di portafoglio,  su  finanziamenti  sotto  qualsiasi   forma,   compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

  b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti  sotto qualsiasi  forma,  anche  di  natura  subordinata,   direttamente   o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

  c) per la «Sezione  rafforzamento  patrimoniale»,  a  sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento  o  di  debito  o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento,  anche  in forma subordinata;

  d) per la «Sezione contributi»:

  1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:

  1.1) contributi in conto interessi;

  1.2) contributi in conto capitale;

  2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli  oneri  e  le spese di gestione del Fondo (…)

  6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo  sport,  per  la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l’anno 2025 e, per  la  sezione  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),

a 331.190.765 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno  2026 e a 40 milioni di euro per  l’anno  2027.  Le  dotazioni  di  cui  al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente  bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e  con l’aggiunta  di  eventuali  incrementi   intervenuti   successivamente all’istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.

  7. Il Fondo italiano per lo sport puo’ essere  altresi’  alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

  a)   dalle   amministrazioni   pubbliche   (…)

  b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei  rispettivi bilanci.

  8. Il Fondo italiano per lo sport e’  contabilizzato  separatamente secondo  i  principi   della   contabilita’   economico-patrimoniale,(…)

  9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal  Fondo italiano  per  lo  sport,  sono   a   prima   richiesta,   esplicite, irrevocabili (…)

  10. Con uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o dell’Autorita’ politica delegata in materia di  sport,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  su  proposta

dell’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:

  a) i criteri di gestione e le modalita’ di funzionamento del  Fondo italiano per lo sport,  (…)

  b) le finalita’, le condizioni e le modalita’ di  accesso  (…)

  c) i criteri per la ripartizione della dotazione (…)

  d) i criteri, le condizioni e  le  modalita’  di  incremento  (…)

  11. Il Fondo italiano per lo sport e’ gestito dall’Istituto per  il credito sportivo e culturale Spa sulla base di  apposita  convenzione da stipulare con la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  o  con

l’Autorita’ politica delegata in materia  di  sport.  La  convenzione disciplina le attivita’ amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonche’ gli oneri e le spese  di  gestione  a (…)

  12. L’amministrazione del Fondo italiano per lo sport e’ attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione.(…)

  13. Il Fondo italiano per  lo  sport  succede  automaticamente  nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti  (…)

  14. Agli oneri  derivanti  dall’attuazione  del  comma  6,  pari  a 524.232.255 euro per l’anno 2025, a 95.125.000 euro per l’anno 2026 e a 40 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede: (…)

NOTE

[1]
Vedi tra gli altri Corriere della Sera 27 novembre 2025
Flaminio, si va avanti, rispunta l’idea di acquistare lo Stadio di Elmar Bergonzini
Incontro positivo tra Gualtieri e il Presidente Lotito “(…)Gli uffici legali delle parti sono in contatto ormai da tempo per capire quale strada per prendere per arrivare alla soluzione che tutti auspicano: Lotito nei mesi scorsi ho chiesto di ottenere il diritto di superficie per 99 anni in un secondo momento anche prospettato l’ipotesi di acquistare l’impianto, come fatto, per esempio da Inter e Milan (per lo Stadio di MilanoNDR) (…)”

Il 4 dicembre 2025 L
‘associazione Federsupporter ha pubblicato sul proprio sito un articolo di Alfredo Parisi La “tragica” favola dello Stadio Flaminio:  Basta Bugie
! nel quale si informa che in seguito alla diffusione della notizia  che l’Avvocatura del Comune di Roma aveva rilasciato un parere favorevole in merito alla possibilità di costituire un diritto di superficie sullo Stadio Flaminio in favore della S.S. Lazio spa, Federsupporter, con pec del 3 corrente mese, aveva richiesto l’accesso al suddetto parere, ricevendo, con tempestività (Prot.Rf/2025/78606 del 4.12.2025),la risposta che: ““l’Avvocatura non ha rilasciato formali pareri legali in relazione allo Stadio Flaminio”; b) “l’Avvocatura non è in possesso di alcuna a documentazione in merito alla concessione impianto diritto superficie Progetto “SS Lazio spa” sullo Stadio Flaminio”

[2]DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/08/2025)
(GU n.186 del 10-08-2023)

Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

2. Per grandi programmi d’investimento si intendono programmi di investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unità di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al 
comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2022, n. 91
.

4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
, e del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 maggio 2012, n. 56
, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
. ((18))

5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli 
articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L’autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d’investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l’apposizione di vincolo espropriativo.

7. Rimane ferma in ogni caso l’applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del 
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019
, nonché del 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 maggio 2012, n. 56
.

AGGIORNAMENTO (18)Il 
D.L. 30 giugno 2025, n. 96
, convertito con modificazioni dalla 
L. 8 agosto 2025, n. 119
, ha disposto (con l’art. 9-ter, comma 2) che “Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del 
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 ottobre 2023, n. 136
. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato 
decreto-legge n. 104 del 2023
 è esteso a trenta giorni”.

[2] DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 04/09/2023)
(GU n.68 del 19-03-2021)

Art. 8 Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell’
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi.

2. Il regolamento unico:

a) procede al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;

b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell’
articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128
; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica. 

((Il regolamento unico prevede l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al 
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
, per la raccolta e gestione dei dati))

;

c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;

d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;

e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;

f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;

g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);

h) indica i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;

i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’
articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
 approvato con 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
, il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, si provvede al riordino e all’aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.



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