Martedì 6 Gennaio 2026 23:01
L’Assemblea Capitolina approva la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana
Il 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina ha approvato la 230ª Proposta(1) (Dec. G.C. n. 163
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Il 12 dicembre 2025 l’Assemblea Capitolina ha approvato la 230ª Proposta(1) (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025 (2). Approvazione arrivata dopo un animato confronto con le opposizioni di centro destra, prima in Commissione urbanistica (3), poi in aula (4). Alla fine la delibera è stata approvata, oltre che dalla maggioranza, anche con il voto dei consiglieri di alcune opposizioni, Azione, Italia Viva e M5S (5), con qualche modifica per emendamenti che sono intervenuti sul testo della Proposta arrivato dalla Giunta (6), che a sua volta faceva seguito a una Mozione approvata dall’Assemblea il 28 ottobre 2025 (7), presentata da esponenti di tutti i gruppi di maggioranza che impegnava il Sindaco e la Giunta “a portare all’esame dell’Assemblea Capitolina entro la fine del mese di novembre la Proposta di deliberazione sulle modalità di attuazione della Legge Regionale…in modo da poterla approvare entro il mese di dicembre” – scadenza fissata dalla stessa legge regionale per i comuni che avessero inteso di limitarne l’applicazione – e a introdurre una serie di limitazioni all’applicazione di una legge da Carteinregola strenuamente avversata.
Ricordiamo che la Legge del Lazio n. 12/2025 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO (EX PL 171) (2) ha messo mano a decine di leggi e norme regionali, tra le quali la Legge per la rigenerazione urbana 7/2017 (8), una legge che aveva già difetti – per anni ci siamo battuti inutilmente contro il famigerato Art. 6 altresì detto “demolisci villini” (9) – ma che con le modifiche apportate dal centrodestra regionale comporterà conseguenze impattanti e irreversibili per il territorio, il Paesaggio e anche la qualità della vita delle persone (10).
Ora le iniziative della Giunta e dell’Assemblea, che non erano scontate, hanno posto alcuni indispensabili paletti, a cominciare dallo stabilire che “la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, ricadente in Zona omogenea “A” “- cioè nella Città storica che si estende anche al di fuori delle Mura aureliane – è consentita esclusivamente in assenza di premialità della SUL o della volumetria esistente, e quindi tale da non determinare un aumento del VFT (Volume Fuori Terra)”. L’unico ridimensionamento rispetto ai precedenti atti è il riconoscimento di una premialità edilizia (max 10% della SUL) anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione, premialità che era invece esclusa dalla mozione e dalla Delibera di Giunta. Ma si tratta comunque di un passo importante, richiesto da Carteinregola da anni, che, ci auguriamo, potrà mettere fine a interventi come quello in apertura dell’articolo, sulla collina dei Parioli.
In calce il confronto tra le due versioni del dispositivo finale della Delibera con la citazione dei corrispondenti passaggi della Mozione di Assemblea e i riferimenti normativi.
Anna Maria Bianchi Missaglia
CONFRONTO tra i dispositivi della Proposta di Deliberazione 230ª (Dec. G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) e della Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025 , con citazioni dalla. Mozione dell’assemblea capitolina approvata il 28 ottobre
In rosso evidenziate le modifiche introdotte dall’Assemblea sul testo della Giunta: testo in grassetto inserimenti, testo barrato cancellazioni – in blu i corrispondenti passaggi nella mozione di assemblea del 28 ottobre (in viola evidenziato a quali articoli della legge 7/2017 si riferiscono le limitazioni)
(…)
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA
le seguenti disposizioni attuative per gli interventi di rigenerazione urbana e per ilrecupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2bis della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2025 [i]:
- 1) escludere l’applicazione dell’art. 4 [Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso] della L.R. 7/2017[ii];
[Mozione idem: escludere l’applicazione dell’art. 4 della L.R. 7/2017]
- 2) limitare, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 5 [Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici] della Legge Regione Lazio [iii]come di seguito specificato:
- a) nella Zona omogenea ‘‘A”, così come definita all’art. 107 delle NTA[iv], non sono consentiti ampliamenti della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici;
- b) nei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente [v], l’assentibilità dell’intervento è subordinata alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art. 16 delle NTA vigenti al parere della “CPV” Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità di cui al punto 7);
[Mozione: prevedere con delibera consiliare di cui al punto 1 che gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/2017 su edifici segnalati nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG siano assoggettati a quanto previsto dall’articolo 16 [Carta per la Qualità] delle NTA adottate]
- 3) consentire, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 6 [Interventi diretti] della Legge 7/2017 [vi] tesa a qualificare la città esistente con le esclusioni ed i limiti di seguito indicati:
- a) la ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione è consentita senza premialità volumetriche; con premialità massima pari al 10% della SUL, e senza aumento del VFT, come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG[vii];
Mozione [art. 6] – per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione la premialità non deve essere riconosciuta
- b) fermo restando quanto disposto al successivo punto b.1) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio con l’esclusione di quelli ricadenti in Zona omogenea A così come definita all’art. 107 delle NTA è consentita con premialità massima pari al 20% della SUL o della volumetria esistente, e comunque tale da non determinare un aumento del VFT (Volume Fuori Terra NDR), come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG [vii] superiore al 20% di quello demo-ricostruito, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali sono consentite premialità volumetriche fino a un massimo del 10% della superficie coperta, ad eccezione degli incrementi volumetrici necessari all’aumento della sola altezza oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove su tale volumetria non sia prevista la presenza costante di addetti, nel rispetto dell’altezza max prevista dal Piano;
Mozione art. 6 – per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici dislocati al di fuori della città storica riconoscere una premialità massima del 20% della SUL esistente ad eccezione degli immobili produttivi per i quali la premialità massima è del 10%.
- b.1) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, ricadente in Zona omogenea “A” così come definita all’art. 107 delle NTA, è consentita esclusivamente in assenza di premialità della SUL o della volumetria esistente, e quindi tale da non determinare un aumento del VFT;
Mozione art. 6 – per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici dislocati nella città storica la premialità non deve essere riconosciuta;
- c) gli interventi di cui alle lettere a), b) e b.1), ove riguardanti beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente sono subordinati alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art. 16 delle NTA vigenti; al parere della “CPV” Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità di cui al punto 7);
- d) è esclusa l’applicazione dell’art. 6, comma 1 quinquies, della Legge Regione Lazio [viiì];
- e) è limitata l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge Regione Lazio come di seguito specificato: nei Servizi pubblici gli interventi di cui alle lettere a), b) e b1) sono assentibili solo per destinazioni assimilabili a quelle previste dagli articoli 84 e 85 delle NTA vigenti [ix]; nei Tessuti a prevalente destinazione per attività della Città da Ristrutturare [x] gli interventi di cui alle lettere a), b) e b1) sono assentibili solo per le destinazioni funzionali indicate per la relativa componente dell’art.52 della NTA con il limite del 10% per la destinazione residenziale e l’esclusione di funzioni a CU/a;
Mozione: a prevedere con Delibera Consiliare di cui al punto 1, che le premialità previste dalla Legge Regionale n. 7/2017 non sono cumulabili con le premialità previste dall’articolo 21 delle NTA adottate
- 4) dare mandato agli uffici di procedere alla verifica della richiesta di monetizzazione degli standard non reperiti in analogia con le procedure previste per gli interventi realizzabili secondo le prescrizioni delle NTA del PRG vigente, ai sensi della Deliberazione 73/2010 e s.m.i.,[xi]nonché della relativa Circolare esplicativa (Prot.n.99440/2012);
- 5) specificare che, trattandosi di procedure non in conformità di piano regolatore generale, l’istruttoria è attribuita ai Municipi solo se relativa ad interventi su edifici di volumetria fuori terra inferiore a 3.000 mc;
- 6) dare mandato ai Municipi di Roma Capitale di trasmettere al Dipartimento Attuazione Urbanistica l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regione Lazio nonché copia dei progetti depositati presso i Municipi al fine di consentire il monitoraggio richiesto ai sensi dell’art. 11 della Legge Regione Lazio[xii];
- 7) dare mandato al Dipartimento Attuazione Urbanistica di predisporre eventuali disposizioni di carattere applicativo ed esplicativo della presente deliberazione, per mezzo di apposite Determinazioni Dirigenziali, con particolare riferimento a quella di costituzione della “CPV”, Commissione Permanente per la valutazione degli interventi riferiti a immobili individuati in Carta per la Qualità, composta dall’Ufficio procedente, la Sovrintendenza Capitolina e la U.O. Piano Regolatore.
Scarica la Mozione n. 126 di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 approvata dall’Assemblea Capitolina il 28 ottobre 2025
scarica la mozione
Scarica la mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 del 28 ottobre 2025
scarica la mozione
230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025”.
scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte
)S
carica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025
vedi
La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025
vai alle
Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017
Vedi
Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvato
Vai alle osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al presidente Rocca e ai consiglieri regionali (
scarica il PDF )
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Urbanistica del Lazio 2023-25 cronologia materiali
vai alla L
egge Regionale n. 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017
(modificata dalla legge 12/2025)) 6 gennaio 2025
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE ARTICOLO
(1)
scarica la Deliberazione n. 316 Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” approvata dall’Assemblea Capitolina il 12 dicembre 2025
(2) vai alla L
egge Regionale n. 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio Numero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017
(modificata) (3)
Vai alla registrazione della Commissione Urbanistica del 3 dicembre 2025
(4)
Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 prima parte
Vai alla registrazione dell’Assemblea capitolina del 12 dicembre 2025 seconda parte
(5) Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia (Partito Democratico), Biolghini (Roma Futura), Casini (Italia Viva), Caudo (Roma Futura), Celli (PD), Cicculli (Sinistra civica ecologista), Converti, Corbucci (PD), De Gregorio (Azione), Fermariello (PD), Lancellotti (Lista Gualtieri), Leoncini (Italia Viva), Luparelli (Sinistra civica ecologistaa), Marinone (PD), Meleo (Movimento 5 Stelle),Michetelli (PD), Nanni (Gruppo Misto), Palmieri, Pappatà , Righetti (PD), Trabucco (Lista Gualtieri), Trombetti e Zannola (PD). Astenuta Barbato (fratelli d’Italia) . Non hanno partecipato al voto: gli altri consiglieri FDI, Lega-Salvini Premier, Noi moderati (altri consiglieri di maggioranza risultano assenti o non partecipanti)
(6) 230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025”.
scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte
) Vai a La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025
(7) Scarica la mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 approvata dall’Assemblea Capitolina il 28 ottobre 2025
scarica la mozione
(8) vedi Legge 12/2025 Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi
Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana)
con evidenziate inziative nella potestà dei Comuni(9) Vedi tra gli altri:
Intellettuali e associazioni ai candidati del Lazio: impegno a modificare la legge demolisci villini 28 gennaio 2023
(10) v
edi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025
NOTE DISPOSITIVO DELIBERA
[i] art. 1 comma 2bis della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2025 (evidenziati gli inserimenti dellla LR 12/2025)
Art. 1 nuovo comma 2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 sexies, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 50 mila abitanti ed entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti, con deliberazione del consiglio comunale è possibile individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6. Fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente sono sospese le segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le SCIA e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono regolate, a eccezione dei mutamenti di destinazione d’uso da turistico ricettivo ad altra destinazione che restano in ogni caso sospesi, dalle disposizioni previste dalla disciplina previgente purché alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano maturate le condizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 23, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 20, comma 8, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.Decorso un anno dalla scadenza di cui al periodo precedente, i comuni possono aggiornare le deliberazioni approvate o, nel caso non abbiano deliberato, approvare le deliberazioni per la prima volta. Le esclusioni introdotte con le deliberazioni di cui al presente comma sono efficaci anche nei confronti delle deliberazioni precedentemente approvate ai sensi della presente legge, fatti salvi i titoli edilizi rilasciati.”;
[ii] Legge 7/2017 Art. 4
(2n)
(Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)“Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso)
TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 4
COMMA 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1:
a) per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1;
b) per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti:
a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.
ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.
4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.
5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale
[ii]
Legge 7/2017 Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici)(evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’
articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987
, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; tale incremento è aumentato di un ulteriore 5 per cento, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, nel caso si tratti di interventi di bioedilizia, quali tetti verdi o tetto giardino, tali da garantire un miglioramento dell’ossigenazione dell’aria, una migliore integrazione dell’edificio rispetto al contesto paesaggistico-geomorfologico ed un maggior risparmio energetico. Per gli edifici a destinazione non residenziale l’incremento massimo è di 150 metri quadrati.”2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento e, negli edifici a schiera, per ogni singola unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale. Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire, se l’edificio è inferiore alla classe C, il miglioramento di due classi di certificazione energetica e se l’edificio è in classe C o superiore, di una classe. Gli interventi di miglioramento sismico sono consentiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dal requisito del territorio urbanizzato previsto nell’articolo 1, comma 7.
comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
a bis) anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché per motivate ragioni e comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio;
b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001.
5. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla
l.r. 6/2008
, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.
7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
8. La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale.
8. Le deliberazioni dei consigli comunali già approvate cessano di avere efficacia, unitamente alla conseguente modifica apportata alle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici generali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
10. Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.
[iv]NTA PRG 2008 Art.107. Zone territoriali omogenee
Comma 1. Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate:
a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le componenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione;
[v] Carta per la Qualità – Vedi Art. 16 NTA PRG 2008 (
modificato da Delibera modifiche NTA PRG adottata da AC l’11 12 2024)
[v
i]
Legge 7/2017 Art. 6 (Interventi diretti) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il e’ consentito un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”;
“1 bis. La ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 deve consistere in interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
1 ter. La ricostruzione, successiva alla demolizione, di cui al comma 1 può avere luogo, anche ridistribuendo la superficie o la volumetria assentite in più edifici, su lotti diversi, purché ricadenti nella medesima zona e sottozona di piano regolatore e con uguali indici edificatori, oltre che significativamente vicini secondo la valutazione del comune che tenga conto della omogeneità dei lotti dal punto di vista urbanistico e dell’impatto sulle dotazioni territoriali. In tutte le ipotesi di ricostruzione su lotti diversi l’intervento deve essere autorizzato mediante il permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 7.
1 quater. La ricostruzione di cui al comma 1, con le relative premialità, può avvenire, per motivate ragioni, anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio.
1 quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento.
1 sexies. Nei comuni a cui è stato conferito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, gli interventi di cui ai commi 1 e 1 quinquies sono subordinati all’approvazione di una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi possono essere esclusi o limitati. Nelle more dell’approvazione di tale deliberazione, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.”;
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 è consentito:
a) il mantenimento della destinazione d’uso in essere
b) i cambi mutamenti di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti,indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
c) i mutamenti di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, previsti nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001
d) il mantenimento, per gli edifici a destinazione mista, di una o più delle destinazioni esistenti anche con quote diverse;
e) nel rispetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il mutamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia che interessi almeno il 60 per cento dell’edificio, senza incremento della volumetria o della superficie lorda esistente.”;
COMMA 3 In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).
4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi.
(1.1)
5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’
articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.5 bis. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle che consentono il cambio di destinazione d’uso dell’edificio, si applicano anche alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. La legittimità della preesistenza non deve essere dimostrata per gli interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e successive modifiche. L’esistenza dei fabbricati a quella data può essere dimostrata tramite documenti probanti, quali estratti catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri documenti d’archivio. Per gli immobili realizzati successivamente, la legittimità della preesistenza dei fabbricati deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001. La determinazione della consistenza delle opere di cui al presente comma è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato.
(8b)
5 bis. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle che consentono il cambio di destinazione d’uso dell’edificio, si applicano anche alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001. La legittimità della preesistenza non deve essere dimostrata per gli interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e successive modifiche. L’esistenza dei fabbricati a quella data può essere dimostrata tramite documenti probanti, quali estratti catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici e altri documenti d’archivio. Per gli immobili realizzati successivamente, la legittimità della preesistenza dei fabbricati deve essere dimostrata ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001. La determinazione della consistenza delle opere di cui al presente comma è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato.”;
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
[vii] art. 4, comma 4, delle NTA del PRG – Art.4. Grandezze edilizie- comma 4. Volume fuori terra (Vft): esprime in termini di volume la consistenza dell’ingombro di un fabbricato emergente dalla linea di terra, al netto degli spazi di cui alle lett. b) e c) del comma 1
[viii] art. 6, comma 1 quinquies, della Legge Regione Lazio (nuovo inserimento della LR 12/2025)
1 quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento.
[ix]
PRG NTA Art.84 – 85 Vedi anche modifiche da Delibera adottata da AC 11 12 2024
Art. 84 Servizi pubblici di livello urbano 71 modificati commi 1-2-3
(nella delibera di Giunta 2023 non presenti modifiche)Art. 85 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 71 modificati commi 1-2 inserito comma 2 bis (nella delibera di Giunta 2023 non prese
nti modifiche)[x] Città da ristrutturare (NTA PRG 20028)Capo 4° Città da ristrutturare Art.51. Norme generali
1. Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esistente solo parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici.
2. Nella Città da ristrutturare gli interventi sono finalizzati alla definizione ed al consolidamento dei caratteri morfologico- funzionali dell’insediamento, all’attribuzione di maggiori livelli di identità nell’organizzazione dello spazio ed al perseguimento, in particolare, dei seguenti obiettivi: a) l’incremento della dotazione dei servizi e di verde attrezzato; b) il miglioramento e l’integrazione della accessibilità e della mobilità; c) la caratterizzazione degli spazi pubblici; d) la qualificazione dell’edilizia. (…)
[xi] La
Delibera 73/2010 di Roma Capitale
è una delibera del Consiglio Comunale, approvata il 30-31 luglio 2010, che disciplina la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, ovvero il versamento di un corrispettivo in denaro al Comune in alternativa alla cessione di aree destinate a servizi pubblici. La delibera ha anche stabilito dei valori convenzionali e criteri per il calcolo di tali monetizzazioni, in particolare per le destinazioni commerciali in zone E/Suburbana https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2025/11/Delibera-732010-standard-non-reperiti-comune-di-roma.pdf
[xii]
Legge regionale 7/2017 Art. 11 (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazi
