Mercoledì 14 Gennaio 2026 20:01
Referendum riforma magistratura, perchè la raccolta firme deve continuare
Perchè continuare a firmare la richiesta di referendum se è già stata fissata la data
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Perchè continuare a firmare la richiesta di referendum se è già stata fissata la data dal Governo? si chiedono in molti. Eppure è importante continuare a raccogliere le firme, spieghiamo perchè.
Continua a crescere il numero delle firme delle cittadine e dei cittadini che chiedono il referendum sul quesito depositato da 15 “volenterosi” promotori*, a cui si sono aggiunti i comitati e i partiti del fronte del NO (1): alle 19 del 14 gennaio aveva raggiunto quota 453.000, il 90% delle 500.000 firme da raccogliere entro il 30 gennaio. Intanto il 12 gennaio il Consiglio dei Ministri, come già annunciato dalla premier in Conferenza stampa, ha fissato la data del referendum il 22 e 23 marzo prossimi e il 13 gennaio il Presidente Mattarella – scelta obbligata – ha firmato il DPR. Il Governo ha quindi deciso di scongiurare un allungamento dei tempi, anche perchè i sondaggi, nei quali continua a prevalere il SI alla riforma, dimostrano che con il passare dei giorni il voto contrario continua a crescere (2).
Il motivo è abbastanza intuitivo: per far comprendere le controindicazioni della modifica costituzionale, che si traduce in una serie di articoli molto tecnici (3), di cui è difficile comprendere le conseguenze sulla collettività e sulla quotidianità delle persone, c’è bisogno di tempo, mentre gli slogan farlocchi della macchina comunicativa dei favorevoli, rilanciati dai principali media, fanno facilmente presa su chi non ha la possibilità di informarsi e di essere informato. Eppure un voto consapevole dei profondi cambiamenti che si vogliono imprimere all’assetto costituzionale della Repubblica dovrebbe essere un obiettivo condiviso, indipendentemente dalle appartenenze.
La richiesta di referendum supportata dalle 500.000 firme, prevista dalla Costituzione, art. 138 (4) non ha solo l’obiettivo di ottenere più tempo per informare gli elettori, ma anche quello di renderli più consapevoli dell’impatto della riforma sulla Costituzione, riforma che si descrive falsamente come “per la separazione delle carriere”, ma che in realtà modifica profondamente molti articoli della Carta a tutela dell’autonomia della magistratura. Un impatto evidente se si leggono i numerosi articoli modificati dalla riforma governativa (5), che, contrariamente al quesito referendario dei parlamentari (6), sono citati nel quesito oggetto
della raccolta firme sul sito ministeriale
(7).Da non sottovalutare, su un piano più pratico, che se saranno raggiunte le 500.000 firme, i promotori avranno la possibilità di accedere a spazi informativi sui media, condizione indispensabile per spiegare le proprie ragioni.
Ma c’è un altro aspetto che riguarda più in generale, l’esercizio democratico. Ricordiamo che la riforma costituzionale è stata presentata dal Governo e approvata dalla maggioranza senza alcuna modifica delle Camere, addirittura il Ministro della Giustizia Nordio si è sottratto al dibattito parlamentare, non rispondendo alle domande delle opposizioni. E, come sottolineato dal prof. Massimo Villlone, “quello sulla data non è un banale contenzioso per un giorno in più o in meno. Si tocca un fondamentale momento di partecipazione democratica” (8) .
Per questo i 15 promotori della raccolta delle firme il 13 gennaio 2026 hanno depositato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera del Consiglio dei Ministri che aveva fissato la data del referendum al 22 e 23 marzo, avanzando due richieste: l’annullamento della Delibera del CDM e, in via d’urgenza, la sospensione cautelare in sede monocratica, cioè decisa da un singolo giudice. Contrariamente a quanto diffuso da alcune agenzie di stampa e alcuni telegiornali, il Presidente del TAR, con il decreto emesso il 14 gennaio, NON ha respinto il ricorso, ma ha ritenuto che la decisione dovesse essere sottoposta a più giudici (9), e ha quindi rigettato SOLO l’istanza cautelare monocratica, accogliendo invece quella dell’urgenza, dimezzando i tempi per l’esame e la decisione e fissando la camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Notizia positiva, perché, se a quella data sarà stata raggiunta la soglia delle 500 mila firme, sarà ulteriormente rinforzata la scelta della raccolta e la necessità di aspettare per indicare la data del referendum.
Per tutti questi motivi è importante che continuino a crescere le firme, anche oltre la soglia prescritta, per rispondere a chi ha definito la partecipazione dei cittadini “superflua” (10), e per far decollare la campagna per il NO con il sostegno di centinaia di migliaia di cittadine e cittadini.
FIRMA E FAI FIRMARE
Vai al sito ministeriale per firmare la richiesta di referendum dei 15 cittadini
Anna Maria Bianchi Missaglia
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Perché al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura bisogna convintamente votare e far votare NO (in sintesi) dal documento di Alfredo M. Bonagura, Consigliere Corte d’Appello di Roma
Vai al documento completo Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, i motivi del No
27 dicembre 2025Vai a
Riforma costituzionale della magistratura, cronologia e materiali
14 gennaio 2025
Per osservazioni e precisazioni scrivere a : laboratoriocarteinregola@gmail.com
(*) Tra i promotori anche chi scrive
NOTE
(1) Hanno rilanciato la raccolta firme i due comitati del NO, i partiti (PD, M5S, AVS e altri) e molte realtà della società civile a partire da CGIL, ANPI, ACLI, ARCI e molti altri
(2)
La rilevazione Ipsos per DiMartedì del 13 gennaio: se si votasse oggi i Sì sarebbero al 54%, i no al 46. Un mese fa i Sì erano al 57,9%, i No al 42,1%
(3) Il CDM ha utilizzato una lettura della legge ordinaria ( art. 15 della l.352\1970**) che risulta in contraddizione con il testo della norma della Costituzione ( art. 138* ) che parla del termine di tre mesi dalla promulgazione della legge costituzionale per poter proporre il referendum.
La Costituzione Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo VI Garanzie costituzionali Sezione II Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
*Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art.
72 c.4
].Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art.
87 c.6
] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1
, 87 c.5
], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
**L
EGGE 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/09/2021) (GU n.147 del 15-06-1970)
Art. 15
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso. ((13))
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.
Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell’articolo 3, del testo di un’altra legge di revisione della Costituzione o di un’altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
————–AGGIORNAMENTO (13) Il
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
, ha disposto (con l’art. 81, comma 1) che “In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, (ecc)(4) il 18 novembre 2025 la Corte di Cassazione
ha accolto
con un’ordinanza le quattro richieste di referendum sulla riforma costituzionale, due richieste presentate da deputati e senatori dei partiti della maggioranza, e due da deputati e senatori dei partiti all’opposizione.(5) La legge modifica gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione Vai al
testo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare
con le note di Carteinregola:(in grassetto le aggiunte degli articoli del Testo di legge costituzionale Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU n.253 del 30-10-2025)– in barrato le cancellazioni del testo costituzionale vigente)
Titolo II Il Presidente della Repubblica
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
(…)
comma 10 Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art.
104 c.2
]. giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente(aggiunto da Art. 1 )
Titolo IV La Magistratura
Art. 102
comma 1 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [cfr. art.
108
] le quali disciplinano altresi’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti(aggiunto da Art. 2 )
(…)
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt.
105
, 106 c.3
, 107 c.1
] giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10
].Ne fanno parte di diritto,rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge. sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art.
procedure previsti dalla legge. sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art.
55 c.2
] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Ciascun Consiglio elegge il proprio un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I membri elettivi componenti designati mediante sorteggio del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
(Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 3 )
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
106
, 107
].La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto
funzioni di legittimita’.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dalPresidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non puo’ essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei
componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
(Articolo così sostituito/modificato dall’Art. 4 )
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario [cfr. art.
108
] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.comma 3 Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
(Articolo così modificato dall’Art. 5 )
Art. 107
comma 1 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
(Articolo così modificato dall’Art. 6 )
Art. 110
comma 1 Ferme le competenze del di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art.
107 c.2
] l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.(Articolo così modificato dall’Art. 7 )
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
(6) Il Quesito depositato dai parlamentari e approvato dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione il 18 novembre 2025: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?»
(7) Il Quesito presentato da 15 cittadini
oggetto della raccolta firme sul sito ministeriale:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione? “(8) I
l Fatto quotidiano 13 gennaio 2026 Data del referendum: meno si parla, meglio è di Massimo Villone
Rileva Villone nell’articolo citato che secondo l’art. 138,leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. L’interpretazione governativa che i tre mesi partono dalla data dell’ordinanza della Cassazione che ammette la richiesta di referendum delle forze politiche parlamentari, comporta che chi dei tre soggetti – parlamentari, Regioni, elettori – chiede per primo il referendum preclude ogni successiva richiesta, vanificando il diritto degli altri soggetti? Conclude Villone che “Se prevalesse l’interpretazione data dal governo, i parlamentari – di fatto in grado di chiedere il referendum prima di qualsiasi altropotrebbero rendere inutile e vanificare l’iniziativa altrui. In specie, la maggioranza che ha approvato la legge costituzionale potrebbe sempre precludere a chiunque, incluse le opposizioni, una raccolta firme e la mobilitazione popolare e di opinione pubblica che in tal modo si rende possibile“(9). “la pluralità, l’eterogeneità e la peculiare natura degli interessi coinvolti nella fattispecie impongono lo scrutinio collegiale , nel pieno contraddittorio delle parti , delle questioni relative all’ammissibilità ed alla fondatezza del gravame”
(10)
Il fatto Quotidiano 2 gennaio 2026 Referendum, già 200mila firme contro la riforma Nordio. Conte: “Legge dannosa e pro-casta, continuiamo così”
