Venerdì 13 Marzo 2026 21:03
IL DDL della riforma di Roma Capitale approvato dalla Commissione
L’11 marzo 2026 La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il disegno di legge
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L’11 marzo 2026 La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il disegno di legge costituzionale
(Vai alla scheda
) l termine delle votazioni sugli emendamenti (> Vai agli emendamenti della seduta del 11/03/2026 (Bollettino numero 644)
) e sul conferimento del mandato ai relatori Barelli (FI) e Perissa (FdI) (dal sito del Camera dei deputati) . Secondo quanto riportato da ANSA
tra le opposizioni hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra , mentre il Partito Democratico si è astenuto. l’Ansa riporta “fonti dem” secondo le quali l’astensione del PD sarebbe motivata dall’intenzione di “sostenere il percorso di rafforzamento dei poteri di Roma Capitale – su cui lo stesso Pd aveva presentato una proposta di legge a prima firma di Roberto Morassut -” ma anche dal “mantenere aperto il confronto parlamentare però senza rompere definitivamente il fronte delle opposizioni“. E va ricordato che il testo è anche frutto di un tavolo tra governo, Regione Lazio e lo stesso Campidoglio, anche se, come più volte afefrmato nel corso delle audizioni, l’obiettivo principale del Sindaco Gualtieri è una legge ordinaria – con tempi molto più rapidi di una riforma costituzionale – per il conferimento delle risorse necessarie a una Capitale.L’ inizio dell’iter in Aula sarebbe previsto dopo il voto per il referendum sulla giustizia.
Pubblichiamo il testo della legge proposta dal governo (Atto Camera: 2564) come modificata dall’unico emendamento approvato.
(da
https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2026&mese=03&giorno=11&view=&commissione=01#data.20260311.com01.allegati.all00010
)Atto Camera: 2564
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale” (2564)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 114 della Costituzione)
1. L’articolo 114 (5) della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono. enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi.
Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell’articolo 119 .
Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato ».
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Le leggi della Regione Lazio continuano ad applicarsi fino all’esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall’articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull’ordinamento di Roma Capitale.
4. La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione (1), nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell’articolo 117, quarto comma (2), della Costituzione.
5. Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (7), l’intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni.
DA PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA : Conseguentemente, all’articolo 2, sostituire il comma 6 con il seguente:
Si applicano a Roma Capitale gli articoli 114, sesto comma, 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.
1.27. Il Governo.
1.27. Il Governo.
6. Si applicano a Roma Capitale gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 (8) della Costituzione.
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Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Decentramento Municipi cronologia e materiali
(AMBM)
Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
13 marzo 2026
