Lunedì 16 Marzo 2026 15:03
Gli altri interventi normativi sul diritto penale – Stefano Pesci
Pubblichiamo l’ultimo intervento inserito nel libro di Carteinregola Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan
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Pubblichiamo l’ultimo intervento inserito nel libro di Carteinregola Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli – 30 interventi per il NO (
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Riforma della magistratura: Risposte competenti a slogan ingannevoli di Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma
Anna Maria Bianchi A Stefano Pesci, Procuratore aggiunto della Procura di Roma, chiediamo di introdurre un ultimo tassello, che riguarda molti interventi dell’attuale governo che influiscono sul diritto penale, che evidenziano un doppio binario: da una parte vengono introdotti nuovi reati o aggravate le pene di quelli già esistenti che destano più allarme sociale, dall’altra sono stati alleggeriti o addirittura cancellati alcuni reati che riguardano i cosiddetti “colletti bianchi”. E poi c’è l’ennesimo pacchetto sicurezza, che interviene pesantemente anche sui diritti dei cittadini.
Stefano Pesci Se noi guardiamo agli indirizzi che ha assunto la legislazione penale in questi ultimi due o tre anni è agevole registrare una tendenza, che è quella che è stata chiamata, per l’appunto del “doppio binario”, con alcune caratteristiche rilevanti che dovrebbero interessare tutti.
Cosa intendo per doppio binario? Che da un lato appunto si considera il tema del diritto penale come uno strumento per acquisire consenso, mandando contestualmente alla pubblica opinione il messaggio insistito di una generale insicurezza, della necessità di intervenire per garantire al cittadino che diminuiscano i piccoli furti, i danneggiamenti, le aggressioni di strada ed enfatizzando peraltro i dati relativi a questi fenomeni criminali.
Sia chiaro: non si può negare che il fenomeno della criminalità da strada vada preso in carico, perché il cittadino vive un forte disagio quando è vittima di reati di questo tipo, ma altrettanto certamente va considerato che, purtroppo, una certa quota di criminalità è legata in generale al mondo contemporaneo. Comportamenti criminali di questo genere si manifestano in tutti i Paesi, ed anzi l’Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più sicuri. Fatto che non ci deve indurre ovviamente a sottovalutare l’impatto della micro-criminalità, ma a dimensionarla correttamente e soprattutto a comprendere che lo strumento penale non è la strada maestra per fronteggiare queste manifestazioni di disagio e marginalità sociale. Nella gran parte dei casi queste situazioni scaturiscono infatti dal disagio sociale, da disoccupazione, emarginazione, anomia
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e, se così è, mettere in campo una seria prevenzione risulta certamente più efficace rispetto alla pura repressione, che, in effetti, a livello di macrofenomeno, non funziona.Esistono tanti studi che evidenziano come un intervento esclusivamente repressivo non serve ad aumentare la sicurezza mentre si sono spesso rivelati utili sia interventi preventivi di bonifica delle aree di degrado o di riqualificazione della vita quotidiana di queste persone, sia interventi successivi di reinserimento sociale post-reato.
Nello stesso tempo, però a fronte di questo massiccio intervento sul penale “di strada” (e, va detto anche sulla “criminalità professionale”, rapine ecc.), abbiamo una evidente riduzione dell’intervento penale volto a fronteggiare la criminalità delle classi dirigenti e dei colletti bianchi. L’intervento più evidente da questo punto di vista è quello che ha rimosso il reato di abuso d’ufficio, normato nell’articolo 323 del codice penale
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, a proposito del quale vi è stato un lungo dibattito nel paese. Il reato prevedeva di punire il pubblico dipendente che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole previste dalla legge “procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto….”.Anna Maria Bianchi Può fare qualche esempio?.
Stefano Pesci Facciamo il caso dell’affidamento delle gare e quello dei concorsi. Il sindaco di un paese, nell’affidamento di una gara per le pulizie della scuola, fa partecipare e vincere l’appalto alla società di un parente: è un atto in palese conflitto di interesse che in precedenza risultava punibile in base all’articolo 323. Oppure i casi di favoritismi nell’ambito di concorsi pubblici: in assenza di una norma come l’abuso d’ufficio si faticherà a individuare un reato applicabile. Molti possono essere gli esempi di quello che è qualcosa di più di un malcostume: è un abuso di un ufficio pubblico.
Per anni nel dibattito giuridico e politico si era sviluppata discussione perché si sosteneva che la norma fosse scritta in modo da ricomprendere troppe situazioni diverse e che pertanto si determinava incertezza applicativa. Per questo, si sosteneva, il pubblico amministratore, temendo che la propria scelta potesse essere soggetta al sindacato del giudice penale, era paralizzato. In gergo si parlava di “paura della firma”.
Come ricorderete, però, molti sottolineavano un altro aspetto: le denunce per questo tipo di abusi erano molte, ma la magistratura applicava con grande cautela questa norma, per cui a fronte di tante denunce, le condanne erano veramente poche. Questa paura della firma era, quindi, più legata a possibili denunce che alla prospettiva concreta di condanne nei processi.
Sta di fatto che eliminare questa previsione, senza sostituirla con qualcosa di più preciso o di più raffinato per tutelare gli importanti interessi in gioco, impedisce ora di fronteggiare varie situazioni obiettivamente abusive che meriterebbero un intervento. Si è inoltre chiusa una strada di accertamento, una valvola di accesso a fenomeni criminali più gravi, perché in molti casi le attività di indagine finalizzate a verificare un possibile abuso di ufficio, rappresentavano il passaggio necessario per scoprire possibili corruzioni o concussioni, condotte che difficilmente affiorano in prima battuta.
In qualche modo, quindi, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio ha determinato una scopertura di tutela in riferimento all’interesse che abbiamo tutti noi ad una Pubblica Amministrazione che operi in modo trasparente e corretto.
Abbiamo dovuto registrare anche altri interventi in materia di crimini dei colletti bianchi, che segnalano un’attenuazione dell’attenzione a questi profili. Per esempio, ricordo interventi normativi assai complessi, che in questa sede sarebbe impossibile illustrare, in materia di reati tributari, interventi che hanno determinato una riduzione significativa dell’intervento penale in materia di evasione fiscale, (già di per sé residuale perché riguarda solo i casi estremamente gravi).
In sintesi, si verifica una tendenza ad una diminuzione dell’efficacia degli strumenti di tutela quando in gioco è l’interesse della collettività a una pubblica amministrazione corretta, al contrasto agli abusi fiscali, corruzione, concussione, che sono i reati commessi dalla parte ricca della società e dalla parte apicale dell’amministrazione e viceversa si punta molto a interventi repressivi verso la criminalità di strada, un po’ declamati e un po’ anche attuati.
L’ultimo passaggio di questo indirizzo è rappresentato dal “Decreto sicurezza”, emanato di recente, nel quale sono previsti vari aggravamenti di pena per reati già esistenti, l’introduzione di alcuni nuovi reati e ulteriori due aspetti che meritano una qualche attenzione.
Il primo è rappresentato da una serie di interventi che estendono i poteri della polizia e che comprimono le libertà del cittadino, senza passare per il controllo del giudice o del pubblico ministero. Questo tipo di interventi è piuttosto borderline rispetto ai principi costituzionali e bisognerà vedere poi se la Corte costituzionale interverrà per censurare le scelte del legislatore. Si prevede ad esempio una sorta di fermo preventivo nel caso di pubbliche manifestazioni, cioè la possibilità che la polizia intervenga, per impedire che persone specifiche (individuate sulla base di premesse non sempre rigorose) partecipino alle manifestazioni. Ci sono molto dubbi su questa norma e soprattutto, sul fatto che si prescinda da una necessaria verifica dell’autorità giudiziaria.
Il secondo aspetto che merita attenzione riguarda la previsione di, una serie di pene accessorie e di sanzioni amministrative accessorie, alcune delle quali paiono discutibili nelle modalità e nelle premesse.
Si pensi ai casi in cui si comprimono i diritti del cittadino in riferimento ad aspetti non collegati strumentalmente al reato commesso, come nel caso di confisca dell’autovettura nei confronti del piccolo spacciatore. Oppure alle sanzioni amministrative previste nei confronti dei genitori dei minori che vengano sorpresi, ad esempio, con coltelli dalla lama superiore a 8 cm. Si tratta di un profilo afflittivo nuovo e discutibile, specie quando il minore è diciassettenne o sedicenne. Perché in questi casi la sanzione finisce per colpire una persona (il genitore) che non è scontato abbia la possibilità di impedire al minore di commettere questo reato o addirittura che potrebbe esser stato totalmente all’oscuro del porto del coltello da parte del figlio. Così come sono previste sanzioni abbastanza asimmetriche, come ad esempio la sospensione della patente nei confronti di chi porti coltelli di un certo tipo fuori dalla propria abitazione: non si capisce per quale motivo si debba prevedere una sanzione di questo tipo che non ha alcuna relazione con il portare il coltello, perché non c’è una relazione immediata con l’uso di un’autovettura. Tutti gli interventi che mirano a una pura repressione, anche un po’ cieca, anche un po’ a 360°, mentre non si vede alcun intervento per aumentare veramente la sicurezza riducendo il disagio delle fasce giovanili
Sono interventi certamente costosi, ma investire sulla qualità della vita dei minori delle nostre periferie probabilmente sarebbe molto più efficace se lo scopo fosse quello di ridurre i reati, di aumentare la sicurezza. Cosa temo che accada? Avremo molti più processi del tutto inutili, un po’ più di carcere per soggetti problematici per i quali il passaggio di due mesi o due anni in un istituto di pena non farà altro che aumentare la situazione di disagio, di estraneità al consesso sociale, di marginalizzazione, piuttosto che il reinserimento sociale, generando potenzialmente per il futuro ancora più insicurezza. Anche perché, sempre sotto questo profilo, non si investe minimamente sul delicato passaggio dal carcere alla vita ordinaria, cosicché l’uscita dal carcere significa semplicemente la ricollocazione all’interno di quello stesso mondo che aveva generato la commissione di quei reati. Quindi anche l’intervento repressivo, per la parte in cui è veramente ora efficace, sarà solo una norma-manifesto, un intervento repressivo nella sostanza inefficace che non finirà per ridurre la criminalità di strada.
Anna Maria Bianchi Un’ultima domanda sugli interventi normativi che sono intervenuti sulla fase delle indagini, in particolare sia rispetto le intercettazioni, sia rispetto alla previsione dell’interrogatorio dell’indagato prima dell’arresto
Stefano Pesci Sì, sono argomenti tecnicamente abbastanza complessi che non è possibile illustrare in un tempo limitato. Da un lato abbiamo una riduzione della concreta possibilità di effettuare intercettazioni, sia per i presupposti richiesti sia per le modalità nuove che vengono imposte. Spiegarlo in questa sede non è possibile; diciamo, però, che lo strumento delle intercettazioni, essenziale per certe tipologie d’indagine, viene per molti versi limitato (ad esempio non si possono fare intercettazione oltre i 45 giorni per quasi tutti i reati tranne un numero limitato di essi). Queste limitazioni finiscono per ridurre l’uso di questo importante strumento che opera fondamentalmente in due casi, in due categorie di reati: la grande criminalità mafiosa o comunque la criminalità organizzata seria (e questa sfera non è stata toccata) e i reati dei colletti bianchi, come ad esempio i reati di infedeltà fiscale, che per effetto della nuova disciplina rimangono sostanzialmente al di fuori della sfera della concreta possibilità d’intercettare.
Poi vi sono norme che disciplinano in maniera più restrittiva la richiesta di custodia cautelare in carcere perché si prevede che, prima di emettere un’ordinanza di custodia cautelare, il giudice interroghi la persona che dovrebbe essere raggiunta dalla misura per consentirgli di difendersi; questo è previsto, in particolare, per i casi in cui le esigenze cautelari, che giustificano la misura cautelare, non siano il pericolo di fuga o l’inquinamento probatorio: in questi ultimi casi casi, ovviamente, non avrebbe senso consentire alla persona indagata di sapere in anticipo della misura, consentendogli di fuggire o di alterare le prove; negli altri casi, invece, la legge impone che il soggetto sia interrogato preventivamente. Questo crea una situazione ambigua: pensate alla situazione di un soggetto il quale viene raggiunto a casa da una notifica Nella quale dice “Guarda, tu devi essere interrogato, se vuoi, fra tre giorni perché così potrò decidere se mandati in carcere o meno, in quanto sei accusato di questo e questo e questo”. Il messaggio che arriva all’indagato è: o ti giustifichi o ti metto in carcere.
Da un lato questa procedura consente a chi ne ha la possibilità di adottare delle contromisure di inquinare le prove. Certo, la legge prevede che non si procede all’interrogatorio preventivo nei casi in cui vi sia pericolo di inquinamento, ma, in questo caso sei tupubblico ministero che devi poter dimostrare in anticipo il concreto pericolo di questa alterazione delle prove, e se non lo puoi dimostrare in anticipo, l’inquinamento probatorio sarà possibile. Inoltre, e forse soprattutto, quest’obbligo crea paradossalmente una situazione difficilissima anche per lo stesso accusato il quale, a fronte delle prove che vengono contestate, se vuole evitare il carcere molte volte avrà come via maestra, sostanzialmente, quella di ammettere i fatti, perché nella vita concreta dei processi, quando il PM formula, se hai delle prove a carico, o hai molti elementi per giustificarti oppure rimanere silente vuol dire consegnarti alla misura, quindi al carcere.
Questa nuova normativa, quindi, ha effettivamente una seria incidenza pratica, perché da un lato stiamo verificando una significativa riduzione delle misure cautelari, ma dall’altro lato quando si effettuano gli interrogatori, paradossalmente sono delle pistole puntate nei confronti degli indagati.
Anna Maria Bianchi: C’è anche il rischio che si possano intimidire i testimoni o i denuncianti?
Stefano Pesci: Se c’è il pericolo di possibili intimidazioni nei confronti dei testimoni, la norma prevede che non si proceda ad interrogatorio preventivo; tuttavia, come dicevo, in molti casi non è possibile provare in anticipo un concreto pericolo di intimidazione.
Più in generale diciamo che, se pure in molti casi è possibile adottare cautele per evitare i danni peggiori, questa nuova disciplina rappresenta innegabilmente un segnale molto chiaro perché scoraggia gli interventi di natura cautelare nei confronti dei “colletti bianchi”. E questo perché? perché questo tipo di meccanismo, per come è congegnato, fatalmente non opera nei confronti del criminale di strada, perché in quel caso è possibile trovare prove del fatto che sia un violento, che sia un prevaricatore, e quindi si può affermare l’esistenza di un concreto rischio di inquinamento della prove; con il “colletto bianco”, viceversa, non puoi ragionevolmente affermare che il previo interrogatorio determini il rischio di intimidazione dei testimoni, perché l’indagato è una persona tra virgolette “per bene”, è una persona educata, colta (il commercialista, l’imprenditore), perché non ha una storia di minacce e violenze, non ha una figura da intimidatore. In sintesi: nei fatti anche quei pochi procedimenti che vedevano richieste di misura cautelare nei confronti di “colletti bianchi” si vanno riducendo moltissimo e la tutela degli interessi pubblici, in questi casi, è estremamente ridotta.
(intervista registrata il 7 marzo 2026)
Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratorioccarteinregola@gmail.com
16 marzo 2026
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Anomia, in sociologia, è una situazione di assenza o indebolimento delle norme sociali, che porta disorientamento e perdita di punti di riferimento (concetto reso celebre da Durkheim e Merton)[2]
Articolo 323 Codice Penale -Abuso d’ufficio [ABROGATO]Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera b) della L. 9 agosto 2024, n. 114.[Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato
(1)
, il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio
(2)
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio
(3)
, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4)
, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
(5)
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni(6)
.La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità
(7)
(8)
.](1)
La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art. 15 del c.p.
)(2)
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall’i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell’incaricato di un pubblico servizio.(3)
La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell’ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l’agire al di fuori dell’esercizio della funzione o del servizio.(4)
Il comma 1 è stato modificato dall’art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.(5)
Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all’atto antidoveroso dell’agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico.(6)
L’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha comportato un aggravamento di pena, prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.(7)
Si tratta di una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, connessa ad una rilevante gravità.(8)
Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 114 del 9 agosto 2024.