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Giovedì 21 Maggio 2026 12:05

Linea D, il vecchio project financing è morto per sempre

Per anni, attorno alla Linea D di Roma, è rimasta sospesa una specie di leggenda metropolitana amministrativa: prima o poi sarebbe potuta tornare la società promotrice originaria, la Società Italiana per Condotte d’Acqua, oggi parte del gruppo Tiberiade, magari riesumando il vecchio diritto di prelazione previsto dalla finanza di progetto. Una teoria che ogni tanto riaffiorava nei dibattiti, nei commenti social e persino, in ultimo, in un comunicato stampa della stessa società, che nell’apprendere le nuove proposte del Comun sul tracciato si era dichiarata pronta ad “esercitare il diritto di prelazione adeguando la sua offerta a quella eventualmente risultata migliore.” Oggi possiamo dirlo con chiarezza: quella strada non esiste più. La recente sentenza n. 3805/2026 del Consiglio di Stato, recependo integralmente i principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha sostanzialmente demolito il meccanismo della prelazione del promotore nelle concessioni in project financing. Tradotto dal giuridichese: non è più possibile che il promotore originario di una finanza di progetto “scippi” l’aggiudicazione a chi ha vinto la gara semplicemente adeguando la propria offerta finale. Secondo la Corte UE, quel sistema viola i principi europei di concorrenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento. E qui arriviamo alla Linea D. Nel 2015 Roma Capitale revocò ufficialmente l’incarico di promotore alla Condotte, cancellando di fatto il vecchio project financing della quarta metropolitana romana. Già allora il Campidoglio parlò apertamente della necessità di “ripartire da zero”, con una nuova gara europea e un diverso modello finanziario. Quel project financing, infatti, era diventato economicamente e amministrativamente insostenibile. La stessa amministrazione capitolina evidenziava costi e condizioni troppo onerose per il pubblico. Per anni, però, qualcuno ha continuato a immaginare che il vecchio promotore potesse mantenere una sorta di “diritto morale” o giuridico sulla linea. Come se bastasse riaprire un cassetto polveroso per far ripartire un progetto miliardario fermo al 2009. Ora, la sentenza del Consiglio di Stato chiude definitivamente anche questa ambiguità. Se già il promotore in una procedura viva e attiva non può più godere di un diritto di prelazione compatibile con il diritto europeo, figuriamoci in un procedimento formalmente revocato oltre dieci anni fa. L’idea che la Linea D possa essere affidata oggi sulla base del vecchio schema a Condotte è ormai pura speculazione. Non esiste alcuna continuità amministrativa spendibile. Non esiste una prelazione riesumabile. Non esiste un canale preferenziale compatibile con il quadro europeo attuale. Chi vorrà realizzare la Linea D dovrà passare da una nuova procedura completa: nuovo progetto, nuovo quadro economico, nuova gara europea, nuove regole. Questo allontana notevolmente qualsiasi ipotesi di vedere i cantieri in tempi brevi. A nostro parere, quindi, bisogna spingere perché Roma Metropolitane realizzi almeno l’imponente campagna di indagini archeologiche preventive, indispensabile per la progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE). Ripartendo da zero, anche rimandando ai proponenti la redazione del PFTE come previsto dalla normativa, senza una campagna di indagini archeologiche preventive dettagliata è impossibile arrivare ad un progetto completo. Pensare che i costi per una campagna del genere possano essere rimessi, a rischio, agli operatori economici, è irrealistico. Insomma, il quadro si è definitivamente chiarito: se Roma vorrà davvero la quarta linea metropolitana, dovrà avere la lucidità di ignorare i vicoli ciechi e seguire un percorso realmente efficace. Con trasparenza, fondi pubblici adeguati, una gara europea vera e una strategia infrastrutturale degna di una capitale europea. Il resto appartiene ormai all’archeologia amministrativa.

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Per anni, attorno alla Linea D di Roma, è rimasta sospesa una specie di leggenda metropolitana amministrativa: prima o poi sarebbe potuta tornare la società promotrice originaria, la Società Italiana per Condotte d’Acqua, oggi parte del gruppo Tiberiade, magari riesumando il vecchio diritto di prelazione previsto dalla finanza di progetto.

Una teoria che ogni tanto riaffiorava nei dibattiti, nei commenti social e persino, in ultimo, in un comunicato stampa della stessa società, che nell’apprendere le nuove proposte del Comun sul tracciato si era dichiarata pronta ad “esercitare il diritto di prelazione adeguando la sua offerta a quella eventualmente risultata migliore.”

Oggi possiamo dirlo con chiarezza: quella strada non esiste più.

La recente
sentenza n. 3805/2026 del Consiglio di Stato
, recependo integralmente i principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha sostanzialmente demolito il meccanismo della prelazione del promotore nelle concessioni in project financing.

Tradotto dal giuridichese: non è più possibile che il promotore originario di una finanza di progetto “scippi” l’aggiudicazione a chi ha vinto la gara semplicemente adeguando la propria offerta finale. Secondo la Corte UE, quel sistema viola i principi europei di concorrenza, parità di trattamento e libertà di stabilimento. E qui arriviamo alla Linea D.

Nel 2015 Roma Capitale revocò ufficialmente l’incarico di promotore alla Condotte, cancellando di fatto il vecchio project financing della quarta metropolitana romana. Già allora il Campidoglio parlò apertamente della necessità di “ripartire da zero”, con una nuova gara europea e un diverso modello finanziario.

Quel project financing, infatti, era diventato economicamente e amministrativamente insostenibile. La stessa amministrazione capitolina evidenziava costi e condizioni troppo onerose per il pubblico.

Per anni, però, qualcuno ha continuato a immaginare che il vecchio promotore potesse mantenere una sorta di “diritto morale” o giuridico sulla linea. Come se bastasse riaprire un cassetto polveroso per far ripartire un progetto miliardario fermo al 2009. Ora, la sentenza del Consiglio di Stato chiude definitivamente anche questa ambiguità.

Se già il promotore in una procedura viva e attiva non può più godere di un diritto di prelazione compatibile con il diritto europeo, figuriamoci in un procedimento formalmente revocato oltre dieci anni fa. L’idea che la Linea D possa essere affidata oggi sulla base del vecchio schema a Condotte è ormai pura speculazione. Non esiste alcuna continuità amministrativa spendibile. Non esiste una prelazione riesumabile. Non esiste un canale preferenziale compatibile con il quadro europeo attuale.

Chi vorrà realizzare la Linea D dovrà passare da una nuova procedura completa: nuovo progetto, nuovo quadro economico, nuova gara europea, nuove regole. Questo allontana notevolmente qualsiasi ipotesi di vedere i cantieri in tempi brevi.

A nostro parere, quindi, bisogna spingere perché Roma Metropolitane realizzi almeno l’imponente campagna di indagini archeologiche preventive, indispensabile per la progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE).

Ripartendo da zero, anche rimandando ai proponenti la redazione del PFTE come previsto dalla normativa, senza una campagna di indagini archeologiche preventive dettagliata è impossibile arrivare ad un progetto completo. Pensare che i costi per una campagna del genere possano essere rimessi, a rischio, agli operatori economici, è irrealistico.

Insomma, il quadro si è definitivamente chiarito: se Roma vorrà davvero la quarta linea metropolitana, dovrà avere la lucidità di ignorare i vicoli ciechi e seguire un percorso realmente efficace. Con trasparenza, fondi pubblici adeguati, una gara europea vera e una strategia infrastrutturale degna di una capitale europea.

Il resto appartiene ormai all’archeologia amministrativa.

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