Venerdì 5 Giugno 2026 14:06
Autonomia Differenziata: l’audizione di Pietro Spirito in Commissione Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP”
L’Autonomia regionale differenziata è da tempo scomparsa dai radar, molti sono addirittura convinti che sia
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L’Autonomia regionale differenziata è da tempo scomparsa dai radar, molti sono addirittura convinti che sia stata fermata dalla sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2024. Invece sta andando avanti, attraverso gli gli schemi di intesa con alcune regioni del Nord Italia sulle materie cosiddette “Non LEP- Livellli Essenziali delle Prestazioni”, attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
Pubblichiamo il testo dell’Audizione presso la Commissione del 28 maggio 2026 di Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l’Università “Mercatorum”, nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie “tutela della salute” e “coordinamento della finanza pubblica”,
pubblicato dalla testata on line “Terramia”
Vai alla registrazione dell’audizione sulla WeB TV della Camera (a 1h 10′ 15″ da inizio)
Vai ai quattro accordi preliminari (cd. pre-intese) stipulati dal Ministro Calderoli con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria il 18 e 19 novembre 2025.
Vai al testo della pre intesa della Liguria e in download i testi delle pre intese delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte.
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Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
di
Pietro Spirito
Non è disponibile in questa audizione il tempo per analizzare l’insieme degli schemi di intesa tra il Governo e le quattro regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto); mi soffermerò quindi sulla disciplina prevista per le materie non Lep. Approfondirò quindi le questioni relative al trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa.
A valle della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge Calderoli sulla autonomia regionale differenziata il Governo ha conseguentemente deciso di affrontare, assieme a quattro regioni del Nord, un percorso a spizzichi e bocconi, mediante l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”. Tali materie sono state considerate non connesse alla definizione preliminare dei livelli essenziali della prestazioni.
Si tratta di un goffo tentativo di aggiramento della sentenza della Corte Costituzionale, un modo furbescamente concepito per raggiungere omeopaticamente lo stesso obiettivo di demolizione degli istituti che formano il tessuto della unità nazionale. Il trasferimento delle funzioni viene costruito dentro una cornice che progressivamente smantella l’architettura omogenea dei diritti dei cittadini della Repubblica. I diritti non sono Lep o non Lep. Sono tali ed intangibili secondo la Costituzione.
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nella sua versione derivante dalla riforma del 2001, prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle regioni interessate e sentiti gli enti locali possano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni (cd. autonomia differenziata o regionalismo differenziato).
In questo contesto, gli schemi di intese tra Stato e 4 regioni del Nord individuano tre competenze legislative esclusive (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull’istruzione (lettera n); tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s).
Nel parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 aprile 2026 (su cui v. infra) si dà conto come nel corso della seduta medesima, l’ANCI abbia espresso una valutazione non favorevole sugli schemi di intesa
, ritenendo che l’iter conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l’adozione di rinnovati atti di iniziativa, essendo invece, quelli utilizzati, il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica. Nella stessa sede l’UPI ha, tra l’altro, rappresentato l’esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti locali interessati.Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha successivamente precisato che il principio della “attualizzazione” delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024, segnalando come questa, all’articolo 2, comma 5, imponga anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all’esito del procedimento e segnalando, altresì, come nessuna delle quattro Regioni richiedenti abbia evidenziato che vi siano state esigenze di aggiornamento della consultazione dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale.
La legge che recepisce l’intesa tra Stato e Regione è abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro ordinario potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni. Inoltre, la stessa legge è deputata a disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite, incidendo quindi sul cuore delle competenze parlamentari, cioè sulla gestione delle risorse pubbliche. Già con il dilagare dei decreti legge il Parlamento è stato nel corso dei decenni recenti sostanzialmente svuotato dall’esecutivo di poteri sovrani.
Sul merito del ruolo del Parlamento nella procedura di approvazione delle intese, la Corte Costituzionale – essendo la legge di approvazione dell’intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall’intesa, prevede che qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura. In quanto istituzionalmente rappresentante della sovranità popolare nazionale il Parlamento è chiamato a vigilare sulla unità, sulla tenuta sociale e sulla eguaglianza dei diritti dei cittadini rispetto agli equilibri differenti dei rapporti tra le istituzioni.
Le materie oggetto dell’intesa rientrano nelle cd. “materie no-LEP”. Si tratta cioè di quelle materie in cui l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, non sono subordinate alla previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). La questione è ovviamente discutibile, non tanto in punta di diritto quanto in punta di fatto.
Non è soltanto la misurabilità che determina le caratteristiche dei livelli essenziali delle prestazioni. Prima ancora che la contabilità dei servizi nei differenti territori venga messa in operatività, conta definire i criteri che assicurano una omogeneità dei diritti essenziali dei cittadini quale base di partenza per la successiva comparabilità.
La regionalizzazione della protezione civile
Prendiamo il caso della protezione civile. Un cittadino italiano deve essere trattato in modo omogeneo se colpito da un terremoto o da una alluvione in tutto il Paese. Successivamente si stabiliranno i protocolli di intervento e gli strumenti per assicurare che questo principio sia effettivo, e non solo declamato.
Che la protezione civile, in un territorio così delicato e così frequentemente oggetto di emergenze per fenomeni naturali imprevedibili come è l’Italia, possa essere disarticolata in responsabilità regionali senza che sia previsto un codice stringente ed obbligatorio di interventi di solidarietà rispetto alla parte restante dei territori del Paese corrisponde ad una pericolosa rottura della solidarietà nazionale. Il principio della emergenza regionale prevale, come vedremo successivamente.
Potranno essere revocate le decisioni del Presidente della Regione, ma nell’immediato hanno responsabilità primaria e competenza esclusiva. In caso di un terremoto che colpisca diverse regioni italiane limitrofe (i casi sono stati plurimi), un Presidente di regione può disporre le risorse ad esclusiva tutela dei suoi cittadini anche se magari una regione limitrofa ha subito danni di rilevanza ben maggiore. Viene meno una vista di carattere sovraregionale ed un’azione orientata alla tutela delle più gravi conseguenze.
Dobbiamo ricordare che la protezione civile venne riformata profondamente per rispondere all’accorato appello del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dopo la devastante realtà successiva al terremoto del 23 novembre del 1980: non si riuscivano nemmeno a dissotterrare i cadaveri delle migliaia di morti sotto la macerie.
La risposta condusse successivamente alla nascita della Protezione Civile nella sua attuale configurazione istituzionale, grazie all’azione di Giuseppe Zamberletti, un dinamico politico democratico cristiano. Non era sempre stato così nel corso della nostra storia di Stato unitario.
Prendiamo il caso della protezione civile. Un cittadino italiano deve essere trattato in modo omogeneo se colpito da un terremoto o da una alluvione in tutto il Paese. Successivamente si stabiliranno i protocolli di intervento e gli strumenti per assicurare che questo principio sia effettivo, e non solo declamato.
Che la protezione civile, in un territorio così delicato e così frequentemente oggetto di emergenze per fenomeni naturali imprevedibili come è l’Italia, possa essere disarticolata in responsabilità regionali senza che sia previsto un codice stringente ed obbligatorio di interventi di solidarietà rispetto alla parte restante dei territori del Paese corrisponde ad una pericolosa rottura della solidarietà nazionale. Il principio della emergenza regionale prevale, come vedremo successivamente.
Potranno essere revocate le decisioni del Presidente della Regione, ma nell’immediato hanno responsabilità primaria e competenza esclusiva. In caso di un terremoto che colpisca diverse regioni italiane limitrofe (i casi sono stati plurimi), un Presidente di regione può disporre le risorse ad esclusiva tutela dei suoi cittadini anche se magari una regione limitrofa ha subito danni di rilevanza ben maggiore. Viene meno una vista di carattere sovraregionale ed un’azione orientata alla tutela delle più gravi conseguenze.
Dobbiamo ricordare che la protezione civile venne riformata profondamente per rispondere all’accorato appello del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dopo la devastante realtà successiva al terremoto del 23 novembre del 1980: non si riuscivano nemmeno a dissotterrare i cadaveri delle migliaia di morti sotto la macerie.
La risposta condusse successivamente alla nascita della Protezione Civile nella sua attuale configurazione istituzionale, grazie all’azione di Giuseppe Zamberletti, un dinamico politico democratico cristiano. Non era sempre stato così nel corso della nostra storia di Stato unitario.
Originariamente non esisteva un modello di protezione civile adeguata ad una moderna nazione. Nel Regno d’Italia appena costituito soccorrere le popolazioni colpite da un’emergenza non è compito prioritario dello Stato: gli interventi sono principalmente affidati ai militari e considerati opere di beneficenza. Anche durante l’alluvione di Roma nel dicembre del 1870, a offrire i primi soccorsi sono le truppe dell’esercito che due mesi prima avevano conquistato la città con la Breccia di Porta Pia.
Il Regio Decreto-Legge n. 1915 del 2 settembre 1919 fornisce un primo assetto normativo al soccorso in caso di terremoti. Il provvedimento individua nel Ministero dei Lavori Pubblici l’autorità responsabile della direzione e del coordinamento.
Nell’anno in cui si svolgono le consultazioni per le elezioni dei presidenti e dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, la Legge n. 996 dell’8 dicembre 1970 definisce il concetto di “protezione civile” privilegiando il momento dell’emergenza, cioè del soccorso da attuare nell’immediatezza dell’evento. Attribuisce inoltre un ruolo centrale al Ministero dell’Interno che, in caso di catastrofe, assume la direzione e il coordinamento degli interventi. Sui irrobustisce il principio del modello organizzativo fortemente nazionale, per dare risposta alle emergenze che dovessero manifestarsi in qualunque punto del territorio nazionale.
Un terremoto di magnitudo 6.5 colpisce nel maggio del 1976 duramente il Friuli, e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento. Nelle ore che seguono la scossa, il Governo affida la direzione delle operazioni di soccorso al Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti.
Poi arriva il 23 novembre del 1980 il terremoto dell’Irpinia, e dieci anni dopo l’avvio delle regioni, l’Italia sceglie di consolidare il modello centralista della protezione civile, per assicurare un ancora più efficace meccanismo di intervento nel caso delle emergenze più gravi.
Con Ordine di Servizio del 29 aprile 1982 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile. Nello stesso anno, la Legge n. 938 formalizza la figura del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.
Ora, nel gioco dell’oca istituzionale, si decide di tornare nella casella di partenza: a casa propria ognuno è dominus delle proprie emergenze. L’unità nazionale ed il coordinamento tra i territori tornano ad essere considerati una scala di intervento non necessaria. Si torna al Regno d’Italia, in materia di protezione civile. Chi fa da sè fa per tre.
Viene cancellato il lungo sforzo compiuto dalle istituzioni della Repubblica per assistere in modo unitario i cittadini dei territori in difficoltà. Sarà invece questione purtroppo sempre più rilevante, se pensiamo alle alluvioni ed alle emergenze ambientali che si stanno intensificando nel corso degli ultimi anni. E’ proprio il caso di dire che le lezioni del passato non servono proprio a nulla. Come inizio per l’autonomia differenziata non è male.
Cancellare una delle storie istituzionali di successo dell’Italia non sembrava opera semplice. Quando in giro per il mondo c’era da dare una mano con professionalità la nostra protezione civile era in prima fila. Ora le altre nazioni dovranno fare molte telefonate per cercare di raccogliere qualche spezzone di solidarietà regionale.
Forse, anche se si voleva seguire il modello a fette dell’autonomia differenziata nella nuova versione del Ministro Calderoli si poteva essere più sagaci, meno protervi nel mettere le dita proprio negli occhi. Ma l’esercizio della logica non è evidentemente obiettivo del legislatore padano. Questa austera protervia che discende dalle valli del nord è probabilmente una anticipazione del modello di approccio legislativo che sarà seguito dalle nuove regioni differenziate.
L’articolo 2 degli schemi di intesa preliminare in esame autorizza il Presidente della Regione, in caso di eventi calamitosi di rilevanza regionale, a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga, fatte salve specifiche eccezioni, alla vigente normativa statale, nel rispetto di determinati limiti, sostanziali e procedurali. Come si definisce un evento calamitoso di rilevanza regionale? Perchè avviene solo nel territorio di quella regione? Perché prevalentemente riguarda nei danni un impatto che si concentra in quella regione?
Il comma 2 precisa che le deroghe alla disciplina statale devono avere una durata limitata nel tempo. Nello specifico, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso. Due anni appaiono tuttavia un orizzonte temporale molto opinabile: lungo se si considerano eventi puntuali, corto se si considerano eventi continuativi come il bradisismo.
Con riferimento alle emergenze connesse con gli eventi calamitosi di esclusiva rilevanza regionale, amplia la portata derogatoria delle ordinanze regionali di protezione civile: tali ordinanze regionali infatti potranno derogare non soltanto alla disciplina regionale ma anche a quella statale. In questo modo si va oltre la normativa prevista al riguardo per le regioni a statuto speciale, ponendosi nella possibilità di derogare anche la normativa statale.
Si è ritenuto preferibile riconoscere alla regione un potere derogatorio di carattere generale: anche questa previsione rischia di determinare conflitti di attribuzione tra differenti livelli delle istituzioni pubbliche in momenti delicati della vita civile e politica dei territori. Le delibere regionali sono soggette a deliberazione del Consiglio dei Ministri, facendo in ogni caso rientrare dalla finestra il centralismo che si intende cacciare dalla porta.
Il comma 4 disciplina una procedura di urgenza per i casi in cui non sia possibile attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all’emanazione delle ordinanze regionali di protezione civile, differendo l’autorizzazione statale a un momento successivo all’emanazione.
In tal caso, infatti, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza, è data facoltà al Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di emanare, senza indugio, le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale.
Come spesso capita nelle vicende della politica, il controllo dei soldi è tra le motivazioni primarie dei cambiamenti nella configurazione tra i poteri conferiti ai diversi livelli istituzionali di governo. Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l’apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l’erogazione delle risorse per l’attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell’emergenza.
Il comma 6 demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio, da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del Codice di protezione civile, la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale, e dei relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione.
L’articolo 3 degli schemi di intesa dispone che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il Commissario delegato di protezione civile è individuato nel Presidente della Regione o, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Ancora una volta si conferma che la verticalizzazione della politica locale determina una concentrazione assoluta di decisioni e di responsabilità nelle mani del Presidente della Regione.
Le funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni sono relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Però, al di là della formula di stile, i poteri regionali ottengono una delle leve più ambite per il consenso politico, vale a dire il reclutamento del personale, poi condito per indorare la pillola dalla valorizzazione e dalla formazione degli addetti.
L’articolo 6 degli schemi di intesa preliminare in esame reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l’ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali concernenti funzioni afferenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se in tale materia non sono stati previamente determinati i LEP.
L’esercizio delle professioni
L’articolo 7, con formulazione identica nei vari schemi di intesa, attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sono escluse dall’attribuzione le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie.
Per la materia “professioni” la Corte ricorda che “sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia «professioni». Infatti, secondo il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un’attività economica.
In base al principio di libera circolazione comunitaria, una professione disciplinata in una regione italiana, secondo determinate coordinate e caratteristiche, vede un soggetto abilitato ad operare anche nella restante parte del territorio comunitario, ma anche nazionale, secondo una normativa applicativa molto probabilmente di natura differente, ingenerando confusione dal versante dell’offerta come dal versante della domanda.
Anche la questione relativa alla tutela della concorrenza trova difficile applicazione nella legislazione a geometria variabile sulle caratteristiche della professione, se devoluta alle regioni. Anche la disciplina unionale sulla tutela del consumatore può trovare maggiore difficoltà di applicazione se la legislazione esclusiva sulle professioni viene conferita alle regioni che ne fanno richiesta: un cittadino non residente in quella regione decide di ricorrere ai servizi di un professionista della regione con legislazione ad autonomia differenziata. In caso di controversia sarà molto complicato stabilire quali sono i principi giuridici ed economici da applicare.
L’articolo 7, con formulazione identica nei vari schemi di intesa, attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sono escluse dall’attribuzione le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie.
Per la materia “professioni” la Corte ricorda che “sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia «professioni». Infatti, secondo il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un’attività economica.
In base al principio di libera circolazione comunitaria, una professione disciplinata in una regione italiana, secondo determinate coordinate e caratteristiche, vede un soggetto abilitato ad operare anche nella restante parte del territorio comunitario, ma anche nazionale, secondo una normativa applicativa molto probabilmente di natura differente, ingenerando confusione dal versante dell’offerta come dal versante della domanda.
Anche la questione relativa alla tutela della concorrenza trova difficile applicazione nella legislazione a geometria variabile sulle caratteristiche della professione, se devoluta alle regioni. Anche la disciplina unionale sulla tutela del consumatore può trovare maggiore difficoltà di applicazione se la legislazione esclusiva sulle professioni viene conferita alle regioni che ne fanno richiesta: un cittadino non residente in quella regione decide di ricorrere ai servizi di un professionista della regione con legislazione ad autonomia differenziata. In caso di controversia sarà molto complicato stabilire quali sono i principi giuridici ed economici da applicare.
Il comma 3 introduce la nozione di «professione di rilievo regionale», individuando tre requisiti cumulativi che devono sussistere congiuntamente. Si tratta di un’attività economica che:
- è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione;
- è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
- riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all’attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione specialistica su base locale.
Con riguardo alla regolamentazione delle professioni si ricorda che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio.
In attuazione della citata direttiva è stato emanato il D.lgs. n. 142 del 2020 che prevede una procedura dettagliata inerente alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità che compete ai cd. soggetti regolatori (cfr. art. 3). In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell’atto normativo o in sede di istruttoria dell’atto amministrativo generale.
Già dalla sentenza n. 355 del 2005 la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che “l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
In attuazione della citata direttiva è stato emanato il D.lgs. n. 142 del 2020 che prevede una procedura dettagliata inerente alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità che compete ai cd. soggetti regolatori (cfr. art. 3). In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell’atto normativo o in sede di istruttoria dell’atto amministrativo generale.
Già dalla sentenza n. 355 del 2005 la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che “l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
Successivamente, con la sentenza n. 271 del 2009, nel censurare una legge della Regione Emilia Romagna che attribuisce alla Regione la competenza a stabilire requisiti per l’esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale, la Corte afferma che allo Stato è riservata “non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse”.
Successivamente, il principio è stato ribadito nella sentenza n. 98 del 2013 dove la Corte ha affermato che “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.
L’articolo 8 degli schemi di intesa preliminare attribuisce alle regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte la qualifica di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali estere, sia per i cittadini europei ed equiparati, sia per quelli provenienti da Paesi terzi.
La relazione tecnica precisa che gli interventi di cui all’articolo 8 degli schemi (congiuntamente con quelli di cui all’articolo 7) siano motivati dalla necessità di garantire un’adeguata risposta alla complessità economica e territoriale delle regioni. Tale considerazione farebbe discendere l’esigenza di individuare una disciplina delle professioni a livello regionale.
Si configura in questo modo la possibilità di erigere barriere all’accesso delle professioni provenienti dal territorio comunitario in una delle regioni che dovesse aderire a tale prospettiva. Questo principio pare gravemente lesivo del diritto comunitario alla concorrenza, soprattutto perchè esercitabile con un elevato grado di arbitrio.
Si potrebbero inoltre configurare criteri a geometria variabile nella legislazione di riconoscimento delle professioni estere su diversi territori del nostro Paese, capaci di discriminare il mercato in termini sia di attrazione sia di respingimento di queste figure professionali.
La previdenza complementare ed integrativa
L’articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.
Le regioni secondo la legislazione proposta promuovono forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.
Peccato che questa misura sia distorsiva del mercato del lavoro, perché esistono realtà economiche che sono presenti su territori di differenti regioni. Cosa si farebbe in queste circostanze? Sarebbero privilegiati i lavoratori della regione che emana questo tipo di normativa? Si applicherà la normativa anche alle altre regioni, violando il principio di competenza territoriale?
Se ci riferiamo ai dipendenti pubblici su base regionale la situazione è persino più iniqua, in quanto determinerebbe un immediato impatto discriminatorio tra dipendenti pubblici di uno stesso Stato operanti su territori regionali differenti. Sarebbe un modo per drenare lavoratori da altri territori in condizioni di difficoltà di reclutamento, come sta avvenendo già oggi in ambito sanitario.
L’articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.
Le regioni secondo la legislazione proposta promuovono forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni.
Peccato che questa misura sia distorsiva del mercato del lavoro, perché esistono realtà economiche che sono presenti su territori di differenti regioni. Cosa si farebbe in queste circostanze? Sarebbero privilegiati i lavoratori della regione che emana questo tipo di normativa? Si applicherà la normativa anche alle altre regioni, violando il principio di competenza territoriale?
Se ci riferiamo ai dipendenti pubblici su base regionale la situazione è persino più iniqua, in quanto determinerebbe un immediato impatto discriminatorio tra dipendenti pubblici di uno stesso Stato operanti su territori regionali differenti. Sarebbe un modo per drenare lavoratori da altri territori in condizioni di difficoltà di reclutamento, come sta avvenendo già oggi in ambito sanitario.
Anche su questo versante il magistero della Corte Costituzionale è estremamente chiaro, e va nella direzione di assegnare alla disciplina statale la competenza esclusiva sulla intera materia. L’esigenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia di previdenza sociale, che ricomprenda anche la previdenza complementare ed integrativa, è stata evidenziata dalla Corte costituzionale, che negli anni ha più volte ribadito la competenza esclusiva statale sull’intera materia (cfr. in particolare la sentenza n. 26 del 2013).
Le sentenze n. 325 del 2011 e n. 98 del 2013 sono intervenute in merito all’ambito di applicazione della disciplina previdenziale statale. Nella prima, la Corte costituzionale ha censurato l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina previdenziale statale, relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, ai dipendenti pubblici nominati assessori regionali, in quanto “non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprano la carica di consigliere. Ove tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all’altra”.
Nella seconda delle sentenze richiamate, la Corte ha affermato che solo lo Stato può estendere l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di disposizioni oggetto di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui specificamente quello della previdenza sociale.
L’agile burocrazia delle materie non Lep regionalizzate
Nasce una agile burocrazia che consentirà alla nuova normativa di funzionare in modo assolutamente pragmatico e veloce. La palude dello Stige al confronto presenta acque limpide. Nasceranno stanze di compensazioni, senza oneri a carico dello Stato ma con molti oneri a carico dei cittadini in termini di opacità dei processi che verranno messi in campo.
L’articolo 11 stabilisce, al comma 1, che, con riguardo all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la “protezione civile”, le “professioni” e la “previdenza complementare e integrativa”, è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in ltaly e, per la Regione interessata, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI).
L’articolo 12 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni- Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa gli oneri finanziari implicati dall’attribuzione di particolare autonomia, nonché alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni.
La Commissione paritetica è così chiamata – su base annuale e per ciascuna Regione interessata – alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.
Insomma, tutte le verifiche sono a babbo morto, utili forse per gli aggiustamenti futuri ma certo non per evitare decisioni assolutamente inopportune. Le pubbliche istituzioni vanno sempre valutate prima nel bilancio preventivo e poi nel consuntivo. Stavolta accade uno sconto che porta a valutare solo il bilancio consuntivo: il preventivo va in cavalleria.
Alla fine pagano i cittadini in termini di correzione o di sanzione in caso di superamento dei limiti economici compatibili con le ipotesi di finanza pubblica. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all’andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese.
L’articolo 14, al comma 1, fissa in dieci anni la durata delle intese mentre il comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle intese alla scadenza del decennio. In particolare, le intese si intendono rinnovate per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza.
Pietro Spirito
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Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com (
il testo dell’intervento è tratto dalla testata “Terramia”
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