Mercoledì 8 Luglio 2026 14:07
Guidonia, nuova ordinanza anti-alcol: misure in vigore dall’8 luglio al 6 agosto in tutto il territorio comunale
Il sindaco Mauro Lombardo ha firmato l’ordinanza n. 251 del 7 luglio 2026, valida dalle ore 00:01 dell’8 luglio alle ore 24:00 del 6 agosto 2026, contenente misure straordinarie per il contrasto al consumo eccessivo di bevande alcoliche e per la tutela della sicurezza, del decoro urbano e della quiete pubblica. Il provvedimento si rende […]
L'articolo
Guidonia, nuova ordinanza anti-alcol: misure in vigore dall’8 luglio al 6 agosto in tutto il territorio comunale
sembra essere il primo su Dentro Magazine
.
#città #guidonia montecelio
leggi la notizia su Dentro Magazine
Il sindaco Mauro Lombardo ha firmato l’ordinanza n. 251 del 7 luglio 2026, valida dalle ore 00:01 dell’8 luglio alle ore 24:00 del 6 agosto 2026, contenente misure straordinarie per il contrasto al consumo eccessivo di bevande alcoliche e per la tutela della sicurezza, del decoro urbano e della quiete pubblica.
Il provvedimento si rende necessario alla luce dei numerosi episodi di degrado, vandalismo, bivacco e turbativa dell’ordine pubblico registrati negli ultimi anni, spesso legati all’abuso di alcol e segnalati da cittadini, Polizia Locale e Forze dell’Ordine.
L’amministrazione ha, inoltre, evidenziato la presenza di criticità nelle principali piazze e luoghi di aggregazione, con comportamenti che mettono a rischio la sicurezza, la convivenza civile e la fruibilità degli spazi pubblici.
- L’Ordinanza prevede, nel periodo e nelle fasce orarie indicate:
- A) La chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e del settore misto ubicati sul territorio comunale.
- B) il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da chiunque effettuata (es.: medie e grandi strutture di vendita, esercenti attività artigianali), anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, con esclusione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive nonché il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei pubblici esercizi strutture ricettive compresi), con le sole eccezioni di seguito riportate:
- · tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati.
- · per la somministrazione al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro secondo i normali usi commerciali.
- C) il divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico con esclusione dei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni programmate e patrocinate dall’Amministrazione comunale e per tutta la durata degli stessi, rimanendo in vigore, in quest’ultima ipotesi tutti gli altri divieti sopra descritti.
- Prima e durante tale fascia oraria è sempre fatta salva l’applicazione dell’art. 7 del vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Guidonia Montecelio, che recita testualmente: “È fatto divieto nei luoghi pubblici della Città, di detenere e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica, con modalità e atteggiamenti tali da creare pregiudizio al decoro e alla sicurezza dei luoghi”.
- 1. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell’art. 13 L. 689/81 e l’eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell’art. 20 L. 689/81.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi di norme sovraordinate, è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- L’inosservanza dell’Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di legge o di altri Regolamenti del Comune:
- IPOTESI A) e B): con la sanzione amministrativa pecuniaria euro 2.500,00.
- – in caso di reiterazione della violazione si applica, come previsto all’art. 50 7-bis.1 del D. Lgs. n. 267/2000, qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 5.000,00 con segnalazione, qualora trattasi di attività commerciale, al Questore per l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni.
- IPOTESI C): con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500,00.
- L’amministrazione comunale, al fine di evitare l’elusione dei divieti, si coordinerà con il limitrofo Comune di Tivoli, per il controllo congiunto delle Ordinanze che saranno emanate per le medesime finalità sulle aree a confine tra le due Città, anche alla luce del Protocollo d’intesa dell’agosto 2024, per il controllo congiunto delle Ordinanze in materia di sicurezza urbana, da parte dei Corpi di Polizia Locale dei due Comuni.
L'articolo
Guidonia, nuova ordinanza anti-alcol: misure in vigore dall’8 luglio al 6 agosto in tutto il territorio comunale
sembra essere il primo su Dentro Magazine
.