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Lunedì 13 Luglio 2026 00:07

Ultime modifiche alle NTA, restano molti punti critici

Martedì 14 luglio andrà alla discussione e al voto dell’Assemblea Capitolina la Proposta di delibera

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Martedì 14 luglio andrà alla discussione e al voto dell’Assemblea Capitolina la Proposta di delibera di controdeduzioni alle osservazioni relative alla variante delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale del 2008,  approvata dalla Giunta Gualtieri, che contiene le ultime modifiche alla Variante adottata dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024.

Pubblichiamo una sintesi delle nostre ulteriori (reiterate) osservazioni e le richieste di emendamenti che abbiamo inviato alle consigliere e ai consiglieri capitolini, che riguardano in particolare le tutele previste dalla Carta per la Qualità per gli edifici storici e il rischio di demolizione per una ricostruzione con nuovi immobili più redditizi, l’aumento sconsiderato dei limiti della superficie delle strutture di vendita nella Città storica, l’accorpamento di unità immobiliari appartenenti ad unità edilizie adiacenti anche ai piani superiori con possibilità di trasformazione della destinazione d’uso da residenziale abitativo a  ricettivo-alberghiero,la riduzione dei parcheggi per grandi e piccoli impianti sportivi, la mancanza di una norma specifica per incrementare le aree riservate  della quota riservata all’Edilizia Residenziale Sociale e la riduzione della quota ad essa riservata  nelle più rilevanti valorizzazioni immobiliari, la possibilità di cambio di destinazione dei teatri storici.

Ad aprile 2025, all’indomani dell’invio delle nostre osservazioni al Dipartimento Urbanistica, avevamo scritto che il nostro giudizio sull’operazione modifiche Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) era fortemente negativo, nel merito e nel metodo*. Nel metodo, avevamo sottolineato,  perchè non vi era stata alcuna informazione e condivisione con la cittadinanza – nè con i Municipi – su modifiche che si sono rivelate molto più rilevanti di  semplificazioni e aggiornamenti  normativi. E anche in questa seconda tornata abbiamo assistito allo stesso copione, anzi persino più accelerato, visto che dall’approvazione delle controdeduzioni da parte della Giunta alla scadenza data ai Municipi per il parere, e quindi al voto dell’Assemblea, sono passate poche settimane. Nel merito, perchè pur riconoscendo che alcune delle nostre segnalazioni erano state recepite nella versione adottata dall’Assemblea, restavano innumerevoli peggioramenti, alcuni davvero clamorosi. E anche adesso, anche se qualcuna delle nostre osservazioni è stata poi accolta, per lo più parzialmente o non alla lettera, rimane un gigantesco vulnus che riguarda alcune delle criticità che a nostro avviso costituiscono un segnale inquietante per il futuro della città e anche un rischio per il patrimonio collettivo e la qualità della vita dei cittadini romani.

Riprendiamo alcuni punti evidenziati nel 2025, che abbiamo messo a confronto con il testo modificato dalle controdeduzioni approvato dalla Giunta che andrà in Assemblea Capitolina martedì 14 luglio.

1) IMMOBILI STORICI SEMPRE A RISCHIO DEMOLIZIONE

Modifiche alle NTA del PRG : Art. 16 Beni segnalati nella Carta per la Qualità – Art. 26 Tessuti di origine medievale, (T1) Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2)  Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) Decisione di Giunta 12 marzo 2026 inserimento Scheda “Villini storici” nell’elaborato del PRG G2, Guida per la Qualità degli Interventi

La Carta per la Qualità, elaborato G1 del Piano Regolatore, contiene la mappa degli edifici e spazi storici della Capitale, e comprende elementi che non sono tutelati da vincoli statali, ma che “presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare“. La “Guida per la Qualità degli interventi”, elaborato G2 , è  lo strumento inserito nelle Norme Tecniche del PRG con la finalità di salvaguardare la qualità architettonica e urbanistica del patrimonio storico di Roma, definendo le regole progettuali per il recupero degli edifici inseriti nella Carta per la Qualità e le condizioni per gli interventi edilizi che vi si possono effettuare, dal restauro alle trasformazioni che non ne modifichino le caratteristiche (1).Un patrimonio di bellezza, memoria e identità messo fortemente a rischio, sia dalle modifiche adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, sia dall’attuale Proposta di Delibera del giugno 2026 con le controdeduzioni approvate dalla Giunta che andrà al voto definitivo dell’Assemblea.

  • Le modifiche adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024 hanno introdotto che  “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Categorie d’intervento nelle quali è compresa anche la demolizione e ricostruzione, che si sarebbe potuta applicare quindi indiscriminatamente anche agli edifici censiti nella Carta per la Qualità. Ma anche l’attuale nuova formulazione del testo della Proposta di Delibera 2026, che potrebbe indurre a pensare a un ripensamento e a un ripristino della tutela, in realtà tradisce ancora una volta una precisa volontà di mantenere aperta ogni possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici censiti nella Carta, sebbene attenuata dalla reintroduzione di un parere – “sono subordinati al parere di approvazione dei relativi progetti“ – “espresso da una commissione appositamente istituita tra l’Ufficio  Piano Regolatore e  la Sovrintendenza capitolina“.
  • Tale volontà è confermata anche dal combinato disposto con un’altra Proposta di delibera già approvata dalla Giunta, dove insieme agli aggiornamenti della Carta per la Qualità è inserita nella G2 Guida per la qualità degli interventi, una nuova scheda denominata proprio “villini storici” dove si sdogana per la prima volta nella G2 la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione, pur assicurando che sarà “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento“. Analisi che sono già approfonditamente espletate nell’inserimento di ogni nuovo elemento nella Carta, mentre esiste fin dalle NTA del 2008 la possibilità di stralciare un immobile che abbia perso le caratteristiche per le quali è stato inserito nella Carta per la Qualità. Se invece  continua a far parte di quegli “elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conserva re e valorizzare”,  come recita – e continuerebbe a recitare – l’Art. 16 comma 1 delle NTA,  può essere trasformato, secondo i criteri della G2, ma non può essere demolito.
  • Ma c’è un altro punto, che abbiamo inutilmente segnalato e che è rimasto invariato nella attuale Proposta di delibera: tre anni fa, nella prima Proposta di Delibera di Giunta del 13 giugno 2023, era stata introdotta virtuosamente una limitazione alle demolizioni e ricostruzioni nei Tessuti di origine medievale,  Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria, Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (2), prevedendo che “la ristrutturazione edilizia  con demolizione e ricostruzione  di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1983” fosse ammessa solo  su edifici  “che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico”; tale limitazione è stata cancellata da un emendamento in Assemblea nella versione adottata l’11 dicembre 2024, aprendo quindi la strada a abbattimenti e trasformazioni indiscriminate nei tessuti più pregiati nel centro storico e nella Città storica.
  • Aggiungiamo un’osservazione che riguarda le indicazioni a cui sono soggetti i nuovi impianti solari e fotovoltaici ed eolici che intende assicurare, senza sacrificare la tutela dell’ambiente, l’irrinunciabile tutela del Paesaggio, bene di rilievo costituzionale che è dovere preservare, soprattutto all’interno di tessuti storici.
Continuiamo a non comprendere quale sia il vantaggio per la collettività e per la città nel cambiare le norme per consentire a dei privati di abbattere edifici storici di pregio, inseriti nella Carta per la Qualità dopo un’approfondita istruttoria che ne evidenzia l’importanza e la necessità di conservazione.

2)  RISCHIO PROLIFERAZIONE CENTRI COMMERCIALI NEI TESSUTI  STORICI (E AUMENTO DI DEHORS E TAVOLINI)

Modifiche alle NTA del PRG : Art. 26- Art. 27- Art. 28 – Art.29 – Art.30 – Delibera AC 118/2025 Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (3).

La Proposta di Delibera con le modifiche alle NTA approvata dalla Giunta del 13 giugno 2023  permetteva l’accorpamento di unità immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti solo al piano terra  e per le destinazioni commerciali e nella Città storica manteneva  la limitazione delle NTA vigenti  di una  superficie massima  di 250 mq. Le ulteriori modifiche introdotte dall’Assemblea Capitolina nella Delibera adottata nel dicembre 2024 hanno moltiplicato per quattro la superficie di vendita massima e hanno stabilito la  possibilità di accorpamento senza limitazioni anche nei tessuti storici della Capitale. 

Le modifiche apportate nella Delibera di Giunta del giugno 2026 con le controdeduzioni alle osservazioni  si sono limitate a portare a 500 mq la superficie massima nei Tessuti di origine medievale (T1) (4) – sempre il doppio del limite vigente – lasciando l’estensione sino a1000 mq in tutti gli altri tessuti della Città Storica: Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2), Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-nove centesca (T3) Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2)  Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3)  Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)  – Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5), consentendo contemporaneamente di unire locali adiacenti di unità edilizie diverse, a tutti i livelli, con il rischio, da un lato  della distruzione dei caratteri architettonici nei tessuti storici della città, dall’altro della   proliferazione di strutture di vendita fino a 1000 mq, con un’alterazione irreversibile dell’identità dei quartieri e del tessuto sociale (5)

Per quanto riguarda i locali di somministrazione, che già nelle norme vigenti non hanno limiti di superficie, grazie alla possibilità di accorpamento potranno moltiplicare i metri quadri, e in seguito al nuovo regolamento comunale che disciplina l’occupazione di suolo pubblico approvato il 6 arzo 2025 (3), potranno aumentare ancora anche tavolini esterni e dehors. Tale regolamento, da Carteinregola nettamente avversato, concede spazio pubblico a bar e a ristoranti non più basandosi sulla proiezione esterna del fronte del locale, ma su una percentuale della superficie interna, comprese cucine e locali di servizio. Nel centro storico il 30% della superficie interna, nel resto della città storica il 50% (6)

Una vistosa contraddizione di un’amministrazione che a parole si dichiara intenzionata a limitare l’iperturismo, ma che di fatto non perde occasione per incrementarlo.

3) SI RIDUCONO I PARCHEGGI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI A DANNO DEGLI ABITANTI

Modifiche alle NTA Art.7 Parcheggi pubblici e privati – Art. 87 verde privato attrezzato

Nessun cambiamento nelle contodeduzioni oggetto della Delibera approvata dalla Giunta a giugno 2026 e dobbiamo quindi confermare quanto scritto in precedenza: resta la percentuale di un posto- auto ogni 3 utilizzatori degli impianti sportivi (art. 7), riducendo quanto previsto dalle  attuali Norme Tecniche che fissano un posto- auto ogni 2 utilizzatori,  modifica introdotta da un emendamento in Assemblea capitolina (7) . In una città dove il servizio del trasporto pubblico continua ad essere inadeguato, l’abbattimento di un terzo dei parcheggi previsti  appare ingiustificato,  soprattutto  in caso di realizzazione di grandi impianti sportivi in zone dove i mezzi pubblici non sono in grado di sostenere  lo spostamento di grandi numeri di spettatori (si vedano i pareri degli enti preposti nella Conferenza dei servizi preliminare  per il  progetto del Nuovo Stadio della Roma a Pietralata).

Resta anche l’introduzione della possibilità  di utilizzo di parcheggi alternativi nel raggio di 1000 metri (Art.7) (8)  o dell’abbattimento dell’80 % del numero di parcheggi per impianti che distano 1000 metri da una rete di trasporto pubblico su ferro (Art. 87) : una distanza pedonale insostenibile, e un probabile effetto “sosta selvaggia”. E soprattutto la possibile  riduzione di parcheggi già esistenti potrebbe  favorire l’utilizzazione delle aree per altre destinazioni,  come ulteriori strutture sportive o locali  di somministrazione.

Anche perchè è stata introdotta dall’Assemblea – e non modificata dalle controdeduzioni – un’altra modifica che riguarda l’”incremento della SUL (Superficie Utile Lorda) fino al 10% già consentito dall’attuale art. 87 “Per tutti gli impianti sportivi esistenti : il comma 8, ancora (per poco) vigente specifica che tale incremento è “finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi CONNESSI alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1“, mentre il comma 8 nel testo adottato – e così confermato – stabilisce che tale incremento è “finalizzato alla realizzazione o ampliamento dei servizi COMPLEMENTARI alle attrezzature sportive, come definiti dal comma 1“(9). La differenza è specificata proprio dal comma 1: “servizi connessi (servizi igienici, spogliatoi, magazzini)“ , servizi “complementari (bar, ristoro, mini-shop; servizi culturali, didattici e ricreativi; foresterie, alloggio custode).

Anche in questo caso si tratta di modifiche di cui, lo ribadiamo ancora una volta, non ravvisiamo alcun interesse pubblico, ma potenziali profitti privati, anche scapito della sostenibilità dei quartieri dell’intorno.

4) FERMARE DA SUBITO  IL PROLIFERARE DEI B&B

Modifiche alle NTA Art.25. Tessuti della Città storica

Le modifiche alle NTA introdotte in Assemblea capitolina  hanno previsto l’emanazione di appositi regolamenti per  poter  limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-economici, culturali e ambientali di particolari zone della Città storica e della Città consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o l’insediamento di specifiche attività per  esercizi commerciali, artigianato produttivo e di servizio” e  abitazioni ad uso ricettivo,  tuttavia è molto incerta la tempistica per l’entrata in vigore di tali provvedimenti, mentre aumenta il  fenomeno degli affitti brevi, da un lato, e della carenza di alloggi per residenti, lavoratori e studenti dall’altro. In attesa dei citati regolamenti, avevamo proposto da subito un limite non valicabile,  quantomeno per i tessuti  nei tessuti medievali e rinascimentali del centro storico, non consentendo il mutamento da residenziale ad affitti brevi   se comporta il superamento della percentuale del 10% delle  unità edilizie presenti  in ogni singolo isolato. Osservazione non accolta.

5) INTERVENTI CONCRETI PER LA CRISI ABITATIVA

Modifiche alle NTA Art. 6 bis  Edilizia Residenziale Sociale (ERS) –Art.8 Standard urbanistici – Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali 

  • ·Art. 6 bis  Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Occorre introdurre regole sui requisiti e le modalità di selezione dei beneficiari/assegnatari, per evitare che, come oggi è reso possibile, sia il costruttore a scegliere discrezionalmente gli utilizzatori delle abitazioni facendo venir meno uno degli obiettivi che dovrebbero qualificare questo comparto.
  • Art.8 Standard urbanistici vista la crisi abitativa e la difficoltà di reperire aree per l’edilizia sociale, è necessario inserire una norma apposita per individuare ulteriori gli ambiti la cui trasformazione sia  subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, come prevede una disposizione nazionale sin dal 2008.
  • Art.45 Tessuti della Città consolidata. Norme Generali  Nel caso di cambi di destinazione che generano le più rilevanti valorizzazioni immobiliari, secondo le NTA del  Piano Regolatore vigente il 30% di  mq della SUL deve essere riservata a Edilizia Residenziale Sociale. La modifica introdotta dall’Assemblea Capitolina la porta riduce la percentualeal 10%. Riteniamo la questione non marginale e quindi noi chiediamo che torni al 30%.
Osservazioni non accolte

6) TUTELARE I TEATRI STORICI IN CARTA PER LA QUALITA’

Modifiche alle NTA del PRG Art. 6 comma 3 bis

Nella nostra sintesi delle criticità della Delibera adottata con le modifiche alle NTA, avevamo inserito anche un punto su cinema e teatri, per scongiurare almeno il rischio che le sale storiche inserite nella Carta per la qualità fossero convertite in centri commerciali e sale bingo (10), dato che nell’Articolo 25 Città Storica era stato abrogato un comma delle vigenti NTA che al suo interno vincolava “al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso” “le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità“, senza che tale periodo fosse stato inserito altrove.

Nelle Osservazioni inviate nell’aprile 2025 avevamo quindi inserito la richiesta che tale vincolo fosse ripristinato (11). Nella Delibera con le controdeduzioni non è stato dato seguito alla nostra osservazione, ma, su richiesta del tavolo con la Soprintendenza, è stato aggiunto al testo “All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì, consentiti, nel rispetto delle relative norme di componente, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi” che “l’approvazione dei progetti per le sale cinematografiche censite in Carta per la Qualità è subordinata al parere ai sensi dell’art.16 (Beni in Carta per la Qualità] [12]. Un piccolo miglioramento, che però trasfoma un vincolo certo in una valutazione discrezionale [vedi al punto 1 approvazione dei progetti “espresso da una commissione appositamente istituita tra l’Ufficio  Piano Regolatore e  la Sovrintendenza capitolina“] e soprattutto esclude i teatri. Una omissione davvero inspiegabile.

IN CONCLUSIONE

Auspichiamo che le consigliere e i consiglieri capitolini, nella discussione su una Proposta di Delibera che introdurrà definitivamente nuove regole per la città e per le trasformazioni urbane, introducano ulteriori modifiche, all’insegna dell’interesse pubblico. Ma, più in generale, vogliamo un’ amministrazione più democratica e partecipata della città, il contrario esatto del tanto sbandierato e invocato “Modello Giubileo”, che si riassume in “un uomo solo al comando”, un modello che ignora ogni voce critica, che rifugge da qualsiasi confronto che non sia con entusiastici supporters.

E soprattutto vogliamo una città per le persone, che abbandoni questa pericolosa china che intreccia interessi immobiliari e iperturismo, con i grandi eventi, le grandi navi, il grande areoporto, i grandi stadi, il grande museo.

Una città sempre più da comprare, sempre meno da vivere.

Gruppo urbanistica e paesaggio dell’Associazione  Carteinregola ODV

Scarica le richieste di emendamenti di Carteinregola all’Asse
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blea Capitolina del 13 luglio 2026

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Modifiche Norme Tecniche, la Delibera con le controdeduzioni che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina

RIEPILOGO ultime modifiche alle NTA del PRG della Proposta di Delibera della Giunta (del 12 giugno 2026)

Modifiche NTA del PRG articoli Carta per la Qualità e Città Storica: le novità 2026 a confronto con le osservazioni di Carteinregola

Confronto tra TESTO NTA PRG 2008 – TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023 – TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024 – TESTO 85a Proposta (D.G.C. n. 50 dell’11 giugno 2026):

  • A
    rt. 16 Beni segnalati in Carta per la Qualità
  • Art. 24 Tessuti della Città Storica
  • Art. 25 Tessuti della Città Storica
Modifiche NTA 2026, Riproponiamo la domanda: riduzione dei parcheggi per gli impianti sportivi a vantaggio di chi? Nessun cambiamento è stato introdotto alle modifiche adottate che prevedono una riduzione dei parcheggi per gli impianti sportivi a scapito della vivibilità dei quartieri

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Modifiche alle NTA del PRG cronologia e materiali

Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com

13 luglio 2026

NOTE

(*) vedi articolo
Modifiche alle Norme Tecniche del PRG: una città – e una maggioranza – che continua a galleggiare sugli interessi di turismo e mattone. 8 aprile 2025

Vai alla pagina con Le osservazioni di Carteinregola alla Delibera adottata (7 aprile 2025)

(1) Quanto all’argomento periodicamente sollevato, che la Carta per la Qualità non avrebbe valore prescrittivo in quanto strumento “gestionale”, va ricordato che tale definizione si riferisce a un elaborato che viene periodicamente aggiornato, e che molte sentenze si sono espresse sulla funzione della Carta per la Qualità e della Guida per la qualità degli interventi sancendone il ruolo prescrittivo. Citiamo qui alcuni stralci di recenti pronunce amministrative sulla funzione cogente della Carta:

– la sentenza del TAR del Lazio n° 05368 del 14.03.2025 con la quale la Sezione quinta quater ha respinto il ricorso dei proprietari di un villino storico inserito nell’aggiornamento della Carta per la Qualità (nello stesso giorno è stata pubblicata analoga sentenza per analogo ricorso riguardante un altro villino in zona Parioli): “…Come è stato già osservato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, infatti, anche negli elaborati gestionali del piano regolatore, a dispetto dell’etichetta formale, possono essere rinvenute norme prescrittive, in esplicazione del generale potere conformativo del territorio dell’Ente Locale”. il Collegio cita la Sentenza n° 2744/2012 del TAR del Lazio, Sezione II bis, nella quale si sottolinea il ruolo prescrittivo della Carta per la Qualità in quanto avente “funzione complementare agli elaborati prescrittivi “:… L’individuazione degli elementi (morfologie, edifici con tipologia edilizia speciale ecc.) nelle componenti di PRG, rendendo concretamente realizzabili le forme del Piano, ne costituiscono parte integrante” (pagg. 18-20). Altra recente 
sentenza pubblicata il 2 gennaio 2025 del TAR del Lazio (Sezione Seconda Bis) 
(…) Il parere che viene in rilievo nel caso di specie è quello che la Soprintendenza [da intendersi, nel contesto dell’intero passaggio della sentenza, come Sovrintendenza Capitolina, come da comma 10 dell’at 16 NDR] è tenuta a rendere ai sensi dell’art. 16 NTA del Piano regolatore vigente, cosicchè il suo contenuto, come meglio si vedrà in seguito, spiega effetti vincolanti per Roma Capitale, che non potrà discostarsene in sede di adozione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento amministrativo, incardinato su istanza del privato. Pertanto, deve ritenersi l’immediata efficacia lesiva di tale parere e la conseguente possibilità dell’interessato di procedere alla sua impugnazione, a fronte del tenore negativo, e pregiudizievole, dello stesso. Del resto, il menzionato art. 16, comma 10, della Carta – nel subordinare (richiedendo a tal fine il parere favorevole) l’assentibilità degli interventi a siffatto parere favorevole – evidenzia come tale parere sia vincolante per Roma Capitale. (…) (vedi
Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia
25 marzo 25

(2) Art. 26 Tessuti di origine medievale, (T1) comma 2 lett. c)Art. 27 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) comma 2 lett.b) Art. 28 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3) comma 2 lett. c)

(3) Delibera AC 118/25 Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
scarica Delibera 118/2025

(4) Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Comma 3 lett b) Art.27. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2) Comma 3 lett b)   –  Art.28. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto- novecentesca (T3) Comma 3 lett a)     –  Art.29. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4) Comma 3 lett b)  –Art.30. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5) Comma 3 lett b)  

(5) Come già osservato in occasione dell’adozione delle modifiche nel 2024 ” il riferimento a “ più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città storica” appare poco rassicurante“

(6) Si vedano gli articoli di Carteinregola:

  • Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi). di Paolo Gelsomini e Stefano Fabi 25 marzo 2025
  • Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri – 6 marzo 2025
  • Il Giano bifronte della politica capitolina (su overturism e non solo) 
    1 marzo 2025
  • Nuovo regolamento per pedane e tavolini sugli spazi pubblici: le osservazioni di Carteinregola
     20 gennaio 2025
(7)La prescrizione era stata lasciata invariata dalla Proposta di Delibera della Giunta del 13 giugno 2023

(8) nella Proposta di Delibera della Giunta del giugno 2023 la distanza dei parcheggi da reti su ferro era fissata in 500 metri

(9) In Assemblea capitolina era stata anche modificata la possibilità di ampliamento da “una tantum” a “una sola volta”

(10) PUNTO 6) NO AL COMBINATO DISPOSTO CHE DISTRUGGE LE SALE CINEMATOGRAFICHE STORICHE- Rivitalizzare i cinema e i teatri, tutelare le sale nella Carta per la Qualità

Art.6 Un nuovo comma introdotto in Assemblea Capitolina  offre  la possibilità di incrementare fino al 50% della superficie all’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, e, adeguando le NTA alle norme regionali esistenti,  consente una destinazione commerciale del 30% della superficie risultante,  a fronte del mantenimento del  70% a destinazione culturale  (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e musica); una opportunità che consente di sostenere le sale in difficoltà, tuttavia  all’ Art.25. Tessuti della Città storica è stato cancellato un comma superato dalle modifiche introdotte, senza però che fosse mantenuto il divieto di cambio di destinazione per la sale storiche censite nella Carta per la qualità. Se tale limite non fosse ripristinato, si rischierebbe di incentivare la ulteriore distruzione di molte sale architettonicamente di pregio. vedi anche S
.O.S. sale cinematografiche, l’intervento di Carteinregola al convegno di Italia Nostra 25 febbraio 2026

NTA vigenti: art. 25 comma 16 (.:.) Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per laqualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchidi cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso; sono tuttavia consentite, all’interno di essi e per una quota non eccedente il 20% della SUL, le attività di supporto agli spettacoli (pubblici esercizi, piccole strutture di vendita consone ai luoghi e alle funzioni), non vincolate all’orario delle rappresentazioni

(11) Titolo I Capo 2° Parametri e classificazioni Art. 6 Classificazione delle destinazioni d’uso comma 3bis (TESTO ADOTTATO 11 12 2024)

Le sale cinematografiche possono subire un aumento della SUL interna, fino ad un massimo del 50% della loro SUL totale. Rispetto alla SUL totale, così incrementata, sono possibili cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che almeno 70% della SUL, così incrementata, venga destinata ad attività culturali (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e musica) ed il restante ad altre attività, tra quelle consentite dalle norme di componente, incluse quelle di somministrazione, queste ultime come disciplinate dalla L.R. n. 22/2019 e ss.mm.ii. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì, consentiti, nel rispetto delle relative norme di componente, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi.

OSSERVAZIONI CARTEINREGOLA

OSSERVAZIONE 1: Aggiungere alla fine del comma: “Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, salvo  eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g) [locali e attività di interesse storico, artistico, culturale], sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”
MOTIVAZIONE 1 l’inserimento di un  nuovo comma 3 bis  permette un aumento della SUL interna, fino ad un massimo del 50% della  SUL totale e possibili cambi di destinazione d’uso,riprendendole norme regionali introdotte dalla LR 85/2020; tuttavia con l’abolizione del comma 16 dell’Art.25, avvenuto in seguito ad un emendamento approvato dall’Assemblea capitolina,   è stato cancellato e  non più recuperato altrove un passaggio molto importante per la conservazione delle sale storiche: “Le sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”. Il combinato disposto tra l’introduzione delle premialità nella ridistribuzione interna degli spazi – che potrà essere ottenuta anche attraverso interventi molto impattanti –  e il venir meno dell’esclusione di sale cinematografiche e teatrali inserite nella Carta per la Qualità possono incentivare la distruzione di molte sale storiche.

OSSERVAZIONE 2: nel secondo periodo, dopo” teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali” sostituire  “esistenti” con “che non beneficiano dell’aumento della SUL”  
MOTIVAZIONE 2: rendere esplicita l’impossibilità di cumulare cambi di destinazione commerciale che superino il 30%

[12] Allegato A Proposta di Delibera controdeduzioni giugno 2026 Art.6 comma 3 bis [0.346/1; OU.tavSopr/1]
3bis. Le sale cinematografiche possono subire un aumento della SUL interna, fino ad un massimo
del 50% della loro SUL totale. Rispetto alla SUL totale, così incrementata, sono possibili cambi di
destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle norme di componente, a condizione che almeno 70%
della SUL, cosi incrementata, venga destinata ad attività culturali (cinema, teatri, sale concerti,
musei, gallerie d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di danza e
musica) ed il restante ad altre attività, tra quelle consentite dalle norme di componente, incluse quelle
di somministrazione, queste ultime come disciplinate dalla L.R. n. 22/2019 e ss.mm.ii. All’interno di
teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono altresì, consentiti, nel
rispetto delle relative norme di componente, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del
30% delle superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi.
L’approvazione dei progetti per le sale cinematografiche censite in Carta per la Qualità è
subordinata al parere ai sensi dell’art.16


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