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Domenica 2 Agosto 2026 23:08

Legge elettorale, il testo approvato dalla Camera il 16 luglio 2026

Legislatura 19ª – Disegno di legge n. 1822 d’iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI, BIANCOFIORE, LISEI, PIROVANO, OCCHIUTO e GELMINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL

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d’iniziativa dei senatori MALAN, ROMEO, GASPARRI, BIANCOFIORE, LISEI, PIROVANO, OCCHIUTO e GELMINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2026

(dal sito del Senato)

Onorevoli Senatori. – La disciplina del sistema elettorale costituisce uno degli aspetti più delicati dell’architettura costituzionale, poiché incide direttamente sulle modalità attraverso le quali la volontà popolare si traduce in rappresentanza parlamentare e, conseguentemente, in indirizzo politico. Le regole del voto non sono meri meccanismi tecnici, ma strumenti attraverso cui si realizza l’equilibrio tra il pluralismo, la rappresentatività e la stabilità delle istituzioni.
Proprio per questa funzione essenziale, le regole elettorali devono mantenere nel tempo chiarezza, riconoscibilità e coerenza sistematica, così da assicurare la fiducia dei cittadini nel corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative.
È infatti nella prassi elettorale che emergono eventuali disallineamenti tra finalità del sistema e funzionamento concreto. L’esperienza delle consultazioni elettorali rappresenta, infatti, il banco di prova attraverso cui valutare la coerenza e l’efficacia delle regole poste a presidio della rappresentanza.
Quando l’esperienza applicativa evidenzia esigenze di adeguamento, il legislatore è chiamato a intervenire con soluzioni puntuali e coerenti. In questo solco si colloca il presente disegno di legge, volto a una revisione della disciplina elettorale delle Camere, orientata non a incidere sugli equilibri costituzionali, ma a rafforzare la funzionalità del sistema attraverso correttivi coerenti con l’impianto dell’ordinamento vigente.
L’articolato traduce tali princìpi in disposizioni puntuali e coordinate tra loro, costruite in continuità con la normativa elettorale di rango primario vigente. Ciascun intervento è calibrato in modo da garantire coerenza tra obiettivi di riforma e disciplina di dettaglio.
La disciplina elettorale, del resto, è per sua natura oggetto di periodici interventi di coordinamento e di aggiornamento. L’intervento proposto si inserisce quindi in una fisiologica attività di revisione normativa, finalizzata a valorizzare l’assetto complessivo del sistema e a renderlo maggiormente capace di esprimere maggioranze parlamentari riconoscibili e stabili, nel rispetto del pluralismo politico.
In questa prospettiva, il sistema elettorale non può essere considerato una disciplina neutra o meramente tecnica, ma uno degli strumenti attraverso cui si realizza concretamente il principio della sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione. La qualità delle regole elettorali incide direttamente sulla qualità della rappresentanza e sulla capacità delle istituzioni di interpretare in modo fedele e responsabile la volontà dei cittadini.
Ne deriva che ogni intervento di revisione deve essere guidato da criteri di coerenza normativa e di leggibilità complessiva del sistema, evitando sovrapposizioni o stratificazioni che rendano difficile la comprensione delle regole da parte degli elettori e degli operatori istituzionali.
Il disegno di legge si colloca, dunque, nel pieno rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale. La Corte costituzionale, segnatamente con le sentenze n. 1 del 13 gennaio 2014 e n. 35 del 9 febbraio 2017, ha affermato che la disciplina del sistema elettorale appartiene alla discrezionalità del legislatore, purché siano salvaguardati i princìpi di eguaglianza del voto, di ragionevolezza delle soluzioni normative, di rappresentatività delle assemblee elettive e di coerenza tra consenso espresso e composizione delle Camere.
Sul punto, la scelta di un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato risponde alle indicazioni delineate dalla Corte costituzionale, al fine di coniugare il pluralismo politico e la stabilità istituzionale nel rispetto dei princìpi costituzionali richiamati.
La giurisprudenza costituzionale ha inoltre evidenziato la necessità di un equilibrio ragionevole tra rappresentatività e governabilità, evitando assetti che alterino eccessivamente i meccanismi di trasposizione del consenso in seggi. In questo quadro si colloca l’adozione di un modello proporzionale con un correttivo di governabilità predeterminato, che è conforme ai parametri costituzionali e idoneo a bilanciare il pluralismo politico e la stabilità dell’indirizzo di Governo.
Il presente disegno di legge si inserisce in questa prospettiva, con l’obiettivo di definire un sistema chiaro, coerente e capace di assicurare una traduzione fedele del consenso elettorale in seggi parlamentari, senza rinunciare all’esigenza – altrettanto essenziale – di garantire la formazione di maggioranze in grado di sostenere efficacemente l’azione di Governo.
Il modello prescelto si fonda su un impianto proporzionale con collegi plurinominali, idoneo a riflettere in modo equilibrato la distribuzione del consenso tra le diverse forze politiche. La proporzionalità rappresenta, infatti, la modalità più lineare di traduzione del voto in rappresentanza, assicurando che ogni lista o coalizione ottenga un numero di seggi coerente con i voti effettivamente conseguiti.
A tale impianto si affianca un meccanismo di premio di governabilità, concepito non come alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma come correttivo limitato e predeterminato, attivato esclusivamente al ricorrere di condizioni oggettive di consenso. Il premio, attribuito alla lista o alla coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi e raggiunto la soglia stabilita dalla legge, rappresenta uno strumento volto a favorire la formazione di una maggioranza parlamentare stabile, preservando al contempo il nucleo essenziale della rappresentatività proporzionale. L’individuazione del 40 per cento quale soglia minima per l’accesso al premio di governabilità ne sancisce l’adeguatezza in termini di ragionevolezza e di proporzionalità. Tale impianto trova ulteriore coerenza nella disciplina prevista per il Senato della Repubblica, dove il carattere regionale dell’elezione e della distribuzione dei seggi derivanti dal premio attesta l’osservanza del precetto di cui all’articolo 57 della Costituzione. La soglia del 40 per cento, come stabilito dalla Consulta, è infatti certamente ragionevole e bilancia i princìpi costituzionali, da una parte, dell’eguaglianza del voto e, dall’altra, della stabilità del Governo. Infine, la coerenza tra la governabilità e la rappresentatività è assicurata dai vincoli posti all’entità del premio medesimo: quest’ultimo, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, non può infatti superare il 15 per cento dei seggi, rimanendo comunque ancorato alla soglia massima di duecentotrenta e di centoquattordici seggi.
In questa cornice, il sistema elettorale rappresenta uno degli snodi essenziali dell’ordinamento costituzionale, poiché incide direttamente sulla composizione delle assemblee rappresentative e, per il loro tramite, sulla formazione dell’indirizzo politico della Repubblica. La chiarezza delle regole elettorali non costituisce quindi solo un’esigenza tecnica, ma un presidio di legittimazione democratica e di stabilità istituzionale.
Alla luce di tali considerazioni, l’intervento proposto tiene conto delle criticità emerse nell’applicazione del modello misto vigente. L’esperienza delle ultime legislature ha evidenziato come la componente uninominale, in un contesto politico frammentato, possa determinare scostamenti tra i voti espressi e i seggi attribuiti e rendere più difficile la formazione delle maggioranze parlamentari. Ciò incide sulla percezione dell’equità del sistema e sulla leggibilità dell’esito elettorale, elementi essenziali per la piena legittimazione delle istituzioni rappresentative.
L’esperienza applicativa ha evidenziato anche la difficoltà di assicurare una lettura immediata dell’esito elettorale in presenza di meccanismi complessi di attribuzione dei seggi. In un contesto di crescente frammentazione politica, tale opacità può incidere sulla percezione di equità del sistema e sulla fiducia nel processo elettorale. Da qui l’esigenza di un modello più lineare e comprensibile.
Muovendo da tali rilievi, la proposta di riforma si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema mediante un modello proporzionale rinnovato, che si inserisce appieno nella tradizione costituzionale italiana e nella storia repubblicana dei sistemi elettorali proporzionali, adattandone gli strumenti alle esigenze emerse nella prassi applicativa. In questo modello la proporzionalità resta la regola di attribuzione dei seggi, ma è integrata da un correttivo di governabilità numericamente predeterminato e attivabile solo al ricorrere di condizioni esplicite di consenso elettorale.
La disciplina prevede che il premio operi, nei casi stabiliti dalla legge, secondo parametri oggettivi e predeterminati, assicurando certezza del risultato e prevedibilità degli effetti. Ove necessario, è contemplato un turno di ballottaggio tra le liste o le coalizioni più votate, al fine di consentire agli elettori di esprimere una scelta chiara e definitiva in ordine alla formazione della maggioranza parlamentare nella singola Camera.
Il sistema che ne deriva realizza un equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, la rappresentazione proporzionale del pluralismo politico; dall’altro, la possibilità di assicurare una maggioranza definita e legittimata da un consenso verificabile.
Nel quadro sopra richiamato, la proposta di modifica del sistema elettorale delle Camere si fonda sui seguenti cardini:

– l’eliminazione della componente uninominale del sistema vigente e dei collegi uninominali, fatti salvi i casi particolari previsti dall’articolato per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige;

– l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica, in coerenza con i princìpi costituzionali di rappresentatività delle assemblee elettive;

– l’introduzione di un premio di governabilità numericamente predeterminato, pari a settanta seggi per la Camera dei deputati e trentacinque per il Senato della Repubblica, attribuito alla lista o alla coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il 40 per cento dei voti validi per l’assemblea di riferimento;

– la previsione di un eventuale turno di ballottaggio, subordinato alla condizione che le prime due liste o coalizioni di liste, pur non avendo raggiunto il 40 per cento dei voti validi abbiano conseguito almeno il 35 per cento dei voti validi, finalizzato a consentire l’individuazione di una maggioranza parlamentare coerente con il consenso elettorale;

– l’attribuzione dei seggi esclusivamente con metodo proporzionale, qualora non ricorrano le condizioni previste per l’assegnazione del premio di governabilità;

– la previsione di una soglia di sbarramento pari al 3 per cento;

– l’indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell’offerta politica, fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

Su tali presupposti prende forma l’articolato della proposta, che traduce in disposizioni operative i princìpi sopra richiamati e ne assicura l’applicazione coordinata nelle diverse componenti del sistema elettorale delle Camere.
L’articolo 1 interviene sul testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ridefinendo l’architettura del sistema elettorale in coerenza con i princìpi generali della riforma.
In primo luogo, è riaffermato il principio del suffragio universale con voto diretto, eguale, libero e segreto, nel quadro di un sistema proporzionale fondato su collegi plurinominali. Tale scelta consente una più fedele trasformazione del consenso elettorale in rappresentanza parlamentare, evitando gli scostamenti derivanti dalla componente uninominale.
In secondo luogo, l’articolo disciplina la struttura territoriale del sistema, articolando il territorio nazionale in circoscrizioni e in collegi plurinominali delineati secondo criteri di omogeneità demografica, di continuità territoriale e di coerenza amministrativa. Il collegio plurinominale si conferma come l’unità di base della competizione elettorale.
L’articolo 1 coordina inoltre la disciplina delle candidature con la nuova architettura del sistema, regolando la composizione delle liste, la raccolta delle sottoscrizioni e l’indicazione del nominativo proposto per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, quale elemento di trasparenza politica privo di effetti vincolanti.
È inoltre previsto l’obbligo di presentazione delle liste in almeno un terzo delle circoscrizioni per quanto attiene alla Camera dei deputati; tale obbligo si giustifica in ragione della sua natura di assemblea eletta su base nazionale, chiamata a rappresentare l’intero corpo elettorale della Repubblica. Tale requisito assicura che l’accesso alla ripartizione dei seggi e agli eventuali meccanismi premiali sia riservato a soggetti dotati di una effettiva consistenza organizzativa e di un consenso non meramente localizzato o occasionale.
Sono infine disciplinate le modalità di attribuzione dei seggi secondo un metodo proporzionale, con eventuale applicazione del premio di governabilità entro limiti numerici predeterminati.
L’articolo 2 interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mantenendo il principio costituzionale dell’elezione del Senato su base regionale, ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione.
Le modifiche seguono in modo speculare le rimodulazioni effettuate per la Camera dei deputati, tenendo conto delle peculiarità territoriali previste dall’ordinamento vigente e salvaguardando i casi specifici relativi alle regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all’attuazione delle nuove disposizioni si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente disegno di legge si inserisce, inoltre, in una più ampia riflessione sulla qualità della rappresentanza democratica e sul rapporto tra cittadini e istituzioni. Regole elettorali chiare e coerenti costituiscono, infatti, una condizione essenziale per la partecipazione consapevole degli elettori e per la legittimazione delle decisioni pubbliche.
Il presente disegno di legge si muove nel solco della giurisprudenza costituzionale e dell’esperienza parlamentare, con l’obiettivo di rendere più trasparente il rapporto tra il voto e la rappresentanza, più stabile l’assetto parlamentare che ne deriva e più solido il nesso tra la volontà popolare e la decisione pubblica. In questo modo la riforma si propone di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni rappresentative, assicurando regole elettorali più chiare, trasparenti e coerenti con i princìpi costituzionali. Un sistema elettorale comprensibile ed equilibrato rappresenta, infatti, il presupposto indispensabile per una democrazia solida, capace di coniugare pluralismo politico e stabilità dell’azione di governo.

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un turno elettorale nonché, ove necessario, in un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni di cui all’articolo 2.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell’articolo 83, comma 1-bis ».

2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall’articolo 93-septies, comma 2 ».

3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono effettuate:

a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a) ».

4. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità ».

5. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il decreto stabilisce altresì che l’eventuale turno di ballottaggio si tenga nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi ».

6. All’articolo 14, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e nei collegi uninominali » e le parole: « e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse.

7. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « da loro indicata come capo della forza politica » sono sostituite dalle seguenti: « da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione ».

8. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ».

9. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad eccezione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2 »;

c) il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali di tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, presentano altresì, in ciascuna circoscrizione, liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate congiuntamente dalle liste coalizzate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all’attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato »;

e) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »;

f) al comma 3.1, primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste »;

g) al comma 3-bis, le parole: « alla lista » sono sostituite dalle seguenti: « a ciascuna delle liste presentate ai sensi dei commi 1 e 2-bis ».

10. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, a pena di nullità »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: « Il candidato in un collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in nessuna delle liste di cui all’articolo 18-bis ».

11. All’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, di cui all’articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate ».

12. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ».

13. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

b) al primo comma, numero 5), le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

c) al primo comma, numero 6-bis), le parole: « in ciascun collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

d) il quarto comma è abrogato.

14. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio ».

15. All’articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ».

16. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità sono posti all’interno di un rettangolo più ampio »;

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « sono posti sopra quello dei candidati della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: « e per il candidato uninominale ad essa collegato » sono sostituite dalle seguenti: « e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati »;

f) al comma 5, secondo periodo, le parole: « sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;

g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di svolgimento del turno di ballottaggio, la scheda, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-quater e A-quinquies allegate al presente testo unico, contiene due rettangoli, nell’ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale nazionale, recanti all’interno i contrassegni delle liste collegate in coalizione o delle liste singole ammesse al turno di ballottaggio ».

17. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale ».

18. All’articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista »;

b) al comma 2, le parole: « e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità » e le parole: « il candidato non è collegato » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti candidati non sono collegati ».

19. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste »;

d) al comma 3-bis, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse.

20. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse.

21. All’articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi »;

d) la lettera d) è abrogata;

e) la lettera g) è abrogata;

f) la lettera h) è abrogata.

22. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « fatto salvo, per le liste » sono sostituite dalle seguenti: « a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste »;

c) al comma 1, lettera e):

1) l’alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;

2) al numero 1), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, con arrotondamento all’unità superiore » sono soppresse;

3) al numero 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, con arrotondamento all’unità superiore » sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis) »;

d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e quella che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensi della lettera f);

e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, l’Ufficio medesimo verifica se entrambe le cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste o liste singole individuate ai sensi della lettera e-bis) corrispondano almeno al 35 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-bis; qualora invece la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito negativo, prosegue ai sensi del comma 1-ter »;

e) al comma 1, lettera f), le parole da: « procede al riparto » fino a: « primo comma. » sono sostituite dalle seguenti: « procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma. »;

f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

« f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentotrenta seggi complessivi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-quater »;

g) al comma 1, lettera g), le parole da: « che abbiano conseguito sul piano nazionale » fino a: « lettera f) del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) »;

h) al comma 1, lettera h):

1) le parole: « di cui alla lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della lettera f) »;

2) le parole: « determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi » sono sostituite dalla seguente: « divide »;

3) dopo le parole: « numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, » sono inserite le seguenti: « di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), »;

i) al comma 1, lettera i):

1) le parole: « lettera g), primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter) »;

2) le parole da: « In caso negativo, procede » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti »;

l) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) del comma 1 abbia dato esito positivo, si procede ad un turno di ballottaggio tra le due coalizioni o liste singole di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. A seguito del turno di ballottaggio, l’Ufficio centrale nazionale procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nel turno di ballottaggio il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi;

b) prosegue ai sensi del comma 1, lettere f) e seguenti.

1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) del comma 1 abbia dato esito negativo, l’Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), secondo quanto disposto ai sensi delle lettere f), g), h) e i) del comma 1 del presente articolo.

1-quater. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l’Ufficio centrale nazionale, ferma restando l’attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quater), o ai sensi del comma 1-bis, lettera a), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di centosessanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero 160, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede a un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centocinquantaquattro seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero 154, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine, per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna delle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a questa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto dal comma 1, lettera i).

1-quinquies. L’Ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-ter anche qualora la coalizione o lista singola cui dovrebbe essere attribuito il premio di governabilità ai sensi dei commi 1 o 1-bis del presente articolo sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18-bis »;

m) al comma 2, dopo le parole: « a ciascuna lista » sono aggiunte le seguenti: « e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità ».

23. All’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « procede all’attribuzione nei singoli collegi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « procede:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 83, comma 1-quater. A tale fine l’Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all’articolo 83, comma 2;

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista seguendo la graduatoria crescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L’Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell’articolo 83, comma 1-quater, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all’assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) ».

24. All’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7,

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