Servizi > Feed-O-Matic > 740477 🔗

Giovedì 20 Agosto 2026 00:08

Tornano le bancarelle di souvenirs al Colosseo e in luoghi storici in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato che fa discutere

Una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026 riconsegna agli urtisti (storici

#uncategorized
leggi la notizia su Carteinregola





Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM
Una sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026 riconsegna agli urtisti (storici venditori romani di souvenirs) postazioni a ridosso dei luoghi più iconici della Capitale, postazioni  che i regolamenti comunali e municipali avevano ricollocato in zone adiacenti. Facciamo chiarezza sulle motivazioni, più di metodo che di merito, dei giudici amministrativi, e dei rischi per  il paesaggio archeologico e storico della Capitale.

Gli urtisti sono gli storici venditori di souvenir turistici e oggetti religiosi che dall’antica cassetta di legno portaoggetti messa a tracolla sono passati nel tempo a gestire carrettini pieni di minutaglie e ricordini di Roma dislocati nelle zone più turistiche della città. La categoria nacque intorno all’800, quando venivano chiamati peromanti o perromanti  ma si organizzò ufficialmente in seguito a una serie di concessioni papali . Lo scopo era quello di permettere alle famiglie ebraiche confinate nel Ghetto, escluse da altri lavori, di vendere oggetti devozionali ai pellegrini. Il nome “urtista” deriva dal dialetto giudaico-romanesco e si riferisce al lieve urto che gli ambulanti davano ai passanti con la loro cassetta di legno appesa al collo per attirare la loro attenzione.

Grazie a questa antica tradizione, oramai decaduta nella forma e nella sostanza e affidata solo alla memoria storica, i gestori degli odierni carrettini di statuine, rosari, medagliette, piccoli plastici del Colosseo, di San Pietro o di Fontana di Trevi, madonnine, foulard con immagini sacre, hanno sempre richiesto regole speciali, al di fuori da ogni regolamento comunale o municipale del commercio su strada.

E così è stato fino al 2014, quando è stato sottoscritto  un accordo di collaborazione tra Roma Capitale e il MIBACT per istituire il “Tavolo tecnico per il decoro” (1). In seguito a tale accordo, la Giunta capitolina aveva approvato nel luglio di quell’anno una delibera che avviava il processo di delocalizzazione dei posteggi.  La delibera di G.C. 233 del 30 luglio 2014 (2) vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante  in tutte le strade di pregio elencate nell’allegato: Colosseo, Fori, Trevi, Piazza Navona, Tridente, ecc. L’idea era spostare urtisti, souvenir e bancarelle dalle aree archeologiche e monumentali a vie laterali o aree dedicate.

Ma mentre Comune e I  Municipio cercavano soluzioni che permettessero di conciliare le esigenze degli operatori con il paesaggio dei luoghi più iconici di Roma, la Regione Lazio – a guida centrosinistra –  ha individuato e tutelato  la loro  “storicità” con la legge regionale  n. 17/2016 e altre seguenti (3), che  riconoscendo l’attività da essi svolta quale attività “storica” l’ha equiparata alle botteghe storiche da tutelare,  non a caso uno degli elementi normativi  citati  dalla sentenza del CdS (4).

In ogni caso le  indicazioni del Tavolo tecnico per il decoro e la delibera capitolina del 2014 hanno dovuto aspettare il 2019 per vedere i primi spostamenti delle bancarelle di souvenirs. Provvedimenti che erano stati contestati dagli operatori che giudicavano decentrate e insufficienti le nuove destinazioni.

Il Tar del Lazio, il 16 ottobre del 2023, aveva accolto il ricorso degli ambulanti ed annullato le delocalizzazioni definitive deliberate dal Comune nel 2019,  per assenza di confronto con gli operatori,  ordinando  al Comune di rifare il procedimento con una maggiore partecipazione degli attori economici interessati (5).

A gennaio 2024 il primo Municipio aveva poi  approvato una determinazione che confermava le postazioni contestate,  inserendole nel nuovo Piano del Commercio su strada in via di definizione, comprendente anche la riorganizzazione di tutti gli ambulanti della città. (6)

Gli urtisti avevano contestato  fortemente la determinazione. Secondo la categoria, consolidare quelle postazioni stradali alternative e più periferiche significava rendere definitive quelle  collocazioni che ritenevano penalizzanti sotto il profilo commerciale, inadeguate e prive del necessario confronto diretto con gli operatori.

Ad ottobre dello stesso anno era  arrivata una sentenza del Tar del Lazio che respingeva il ricorso degli ambulanti che accusavano il Comune di non aver rispettato il precedente pronunciamento dei giudici che, a loro parere, imponeva la riassegnazione delle loro postazioni originarie. Con tale sentenza il TAR aveva però stabilito (7)  che la precedente sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari.

Successivamente il I Municipio, con delibera n.34 del 18 dicembre 2025 (8), ha varato  il Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma Centro, che ha acquistato una preminente rilevanza in quanto, così come disposto nella legge 214/2023 (9), tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni.

Con questa importante delibera il Municipio I ha messo in essere una sua specifica prerogativa. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del “Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 (10), è previsto che l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione, siano rilasciate contestualmente dal Municipio di appartenenza,  ad eccezione di quanto previsto per le attività delle c.d. “rotazioni”: il medesimo comma prescrive, inoltre, che a tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani municipali del Commercio su area pubblica che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica.

Ma la recente sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 luglio 2026 (11), ha rimesso la palla al centro di questa interminabile partita. I giudici, dopo aver valutato la documentazione prodotta, hanno deciso di riformare la precedente sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso degli operatori sostenendo che la sentenza del 2023 non dava loro il diritto automatico di tornare ai posti originari (12).

Contemporaneamente la sentenza del Consiglio di Stato annulla tutte le delocalizzazioni, con la principale motivazione che Roma Capitale non ha dimostrato di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990 per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti (11).

Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato a Roma Capitale “di procedere alla individuazione, in contraddittorio fra le parti, degli stalli definitivi disponibili per ciascuno degli “urtisti” avente titolo, da individuarsi nell’ambito delle aree d’interesse del territorio comunale, secondo l’attività svolta, nel rispetto della riconosciuta valenza storica della categoria di operatori interessata”. “Nelle more, in accoglimento del medesimo ricorso deve essere dichiarata la nullità, per elusione del giudicato, della delibera n. 4 del 2024 [la delibera del I Municipio NDR] e di ogni altro atto di assegnazione, temporanea e definitiva, impugnato, tornando a rivivere, per l’effetto, le originarie postazioni poi delocalizzate”. In altre parole, la sentenza del CdS ordina il reinsediamento temporaneo immediato degli urtisti nelle loro postazioni storiche originarie, Colosseo compreso. Inoltre, viene imposto al Comune di avviare un nuovo procedimento, confrontandosi con gli ambulanti, per individuare nuove postazioni, idonee e definitive.

Quindi tutto da rifare. Piani, regolamenti, leggi, valgono per tutto il commercio su strada e un po’ meno per gli urtisti discendenti dagli ottocenteschi peromanti della bolla pontificia, categoria storica e patrimonio culturale immateriale della città di Roma.  Nel frattempo l’area archeologica centrale, dal Colosseo ai Fori, già sotto pressione per la presenza di ogni forma di commercio e di occupazione suolo pubblico, ne subirà le pesantissime conseguenze.

Ma al di là delle questioni giuridico-burocratiche che motivano la sentenza del CdS, e delle eventuali carenze procedurali del Comune, sembra incredibile che un Comune – Capitale d’Italia – o un Municipio non possano  pianificare liberamente le destinazioni dello spazio pubblico e la tutela dei monumenti, ma siano obbligati  a concordare con i  privati le destinazioni di luoghi  che si trovano nella zona UNESCO, un  patrimonio non solo dei romani e del Comune, ma di tutta l’umanità.

Ma appare vieppiù sorprendente che tra le motivazioni della sentenza si legga che “appare evidente il fraintendimento fra la tutela dei singoli beni storico-culturali da parte della competente Soprintendenza e il necessario rispetto delle prescrizioni eurounitarie sulla libera prestazione dei servizi commerciali e di somministrazione da parte di tutti gli operatori, anche nuovi entranti, sull’intero territorio comunale, mentre le attività culturali, commerciali e di somministrazione di acclarato valore storico-rientrano nella gestione del patrimonio storico del Comune, che certamente include, per espressa previsione di legge, la tutela dell’attività svolta dagli “urtisti”. Sorprendente soprattutto se si legge il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che tutela il Paesaggio, bene di rango costituzionale, sovraordinato a qualsiasi tutela del commercio privato, compreso quello insignito di riconoscimenti “storici”. Codice in cui si legge: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”.  E ancora: “In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’
articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate…” (12)

Anna Maria Bianchi e Paolo Gelsomini

(nella foto: Fontana di Trevi ottobre 2018 – Foto AMBM)

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

20 agosto 2026

Vedi anche

NOTE

(1) Il Tavolo Tecnico per il Decoro è stato istituito inizialmente con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 che costituisce il provvedimento con cui il Comune di Roma ha approvato lo schema di accordo di collaborazione interistituzionale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Scarica Accordo di collaborazione interistituzionale, tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990 s.m.i., per l’istituzione di un Tavolo Tecnico per il Decoro relativo all’esercizio di attività commerciali in aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, nonché alla definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma.
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-96-del-09.04.2014-Istituzione-Tavolo-Tecnico-per-il-Decoro-relativo-ad-attivita-commerciali-in-aree-pubbliche-.pdf

 L’Accordo di Collaborazione era volto  sia ad  individuare le aree pubbliche di i particolare pregio archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma. Il  1°luglio 2014 si concluse la prima fase dei lavori  del Tavolo con l’adozione delle determinazioni conclusive per i posteggi commerciali ascrivibili allnetipologie di Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione),Urtisti, Posteggi Isolati Fissi, e altri.

(2) Deliberazione della Giunta Capitolina n. 233 del 30 luglio 2014 . Questo provvedimento ha stabilito l’avvio formale e le linee di indirizzo per il processo di delocalizzazione dei posteggi di commercio su strada (i cosiddetti banchi degli ambulanti e le “rotazioni”) a Roma. L’obiettivo principale dell’atto era contemperare le esigenze delle attività commerciali su aree pubbliche con la tutela del decoro urbano, della viabilità e della sicurezza stradale, specialmente nelle aree di pregio storico e monumentale del centro della Capitale. Scarica Deliberazione n. 233

Presa d’atto delle determinazioni del Tavolo Tecnico del Decoro, istituito ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 ed approvazione del relativo schema di accordo inter-

istituzionale tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/DGCDelib.-N-233-del-30.07.2014-approvazione-schema-di-accordo-tra-Roma-Capitale-ed-il-Ministero-dei-Beni-e-delle-Attivita-Culturali-in-seguito-a-determinazioni-tavolo-decoro.pdf

(3)  La Legge di stabilità regionale 2017 del Lazio n. 17 del 31 dicembre 2016 , legge di bilancio, ha inserito un emendamento (modificando il quadro delle disposizioni precedenti) che introduce  una norma  per le attività storiche di commercio su area pubblica svolte dagli  urtisti

Legge Regionale del Lazio n. 17/2016
https://www.regione.lazio.it/documenti/56502

Art. 3 (Disposizioni varie)

comma 58 All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12*, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “artigianato o miste” sono inserite le seguenti: “anche esercitate su suolo pubblico”; b) all’inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione,”

L’articolo è stato poi  abrogato dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche; 
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9431&sv=vigente

Art. 6 (Attività storiche di commercio su aree pubbliche)

1.  La Regione sostiene il carattere di storicità delle attività di commercio su aree pubbliche anche di pregio e turistiche, compresa quella svolta dai cosiddetti urtisti,istituite, da almeno settanta anni o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione, con appositi provvedimenti e svolte continuativamente, per il medesimo periodo e in modo documentabile, dagli stessi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi o atti autorizzativi originari, loro discendenti o eredi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
(6)

2.  Le attività di cui al comma 1, ovvero le stesse attività ma istituite da almeno cinquanta anni o trenta anni nel caso delle città di fondazione e da chiunque esercitate, possono accedere alle risorse di cui all’articolo 12, comma 4, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture, dell’eventuale adozione di un banco-tipo approvato dai comuni nonché dell’ammodernamento dell’esercizio dell’attività svolta.
(7)

Con la  deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale
Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12. Approvazione dei “Criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attivita’ storiche ammissibili ai benefici della sezione speciale del fondo rotativo per il piccolo credito  
 è stato  definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche:

“(…) In conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 12/2016, rientrano tra le attività storiche di cui alla lettera c) le attività dei cosiddetti urtisti istituite con deliberazione della Giunta del Comune di Roma n.3576 del 6 ottobre 1946, come modificata con deliberazione del Consiglio del medesimo Comune n. 2036 del 15 dicembre 1965, svolte su area pubblica dai soggetti ricompresi negli elenchi nominativi di cui alle medesime deliberazioni o loro eredi, discendenti o aventi causa.

Il requisito della continuità dell’attività di urtista è dimostrato attraverso la produzione degli atti e/o provvedimenti amministrativi che istituiscono le c.d. rotazioni determinando l’avvio dell’attività, il numero e gli elenchi nominativi originali.19/07/2018. Sono, in ogni caso, esclusi dalle misure di sostegno i locali, le botteghe e le attività storiche che operano attraverso forme di affiliazione commerciale (franchising). (…)”da 9/07/2018 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 59 – Supplemento n. 1

(4)  Nelle premesse la sentenza del CDS fa presente che “gli urtisti” sono “ una particolare categoria di venditori ambulanti esistente dall’Ottocento e caratterizzata dalla specializzazione nella vendita di oggetti devozionali della religione cattolica, individuati e tutelati nella loro “storicità” dalla legge Regionale del Lazio n. 17/2016, che al comma 58 dell’art. 3 ha  previsto il riconoscimento dell’attività da essi svolta quale attività “storica”. Con successiva deliberazione n. 366 del 10 luglio 2018 della Giunta Regionale ha quindi definito, in attuazione dell’art. 14, commi 2 e 4, della L.R. n. 12/2016 e con particolare riferimento all’attività svolta dalla categoria, i criteri per l’individuazione dei locali, botteghe e attività storiche”.

(5) Sentenza del TAR del Lazio 16 ottobre 2023 scarica
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201902309&nomeFile=202315279_01.xml&subDir=Provvedimenti

(5) La Delibera  del I Municipio del gennaio 2024 aveva ad oggetto la ricognizione delle postazioni di commercio su area pubblica esistenti sul territorio del Municipio I in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 scarica Modifiche alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020 concernente il ‘Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1° giugno 2017 e funzionali all’adeguamento al Testo Unico del Commercio (L.R. 22/2019) ed all’Ordinanza del Sindaco n. 233 del 9 dicembre 2021, con ripubblicazione integrale del testo.  (Protocollo N. 14605 del 11/05/2022)
https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/08/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-101-2023-modifiche-Regolamento-delle-attivita-commerciali-sulle-aree-pubbliche.pdf
, che definiva i criteri generali per la predisposizione del nuovo Piano del Commercio; ha mappato e riorganizzato circa 1.850 concessioni su suolo pubblico (comprese edicole, rotazioni e banchi fissi). Per quanto riguarda gli urtisti, l’atto ha di fatto confermato e cristallizzato le postazioni esterne o “delocalizzate” stabilite negli anni precedenti (in particolare a seguito dei piani di allontanamento dai siti monumentali avviati a partire dal 2014-2019).

(6) Con la sentenza del 1° ottobre 2024 (n. 17020) il TAR del Lazio (Sezione Seconda-ter) aveva stabilito la piena legittimità delle restrizioni transitorie imposte dal Comune di Roma (tramite il Regolamento del Commercio D.A.C. n. 109/2023) che vietavano l’apertura o il trasferimento di attività di vendita di prodotti alimentari nel sito UNESCO del centro storico. > vai alla sentenza
https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202316955&nomeFile=202417020_01.html&subDir=Provvedimenti

(7)  Delibera n.34 del 18 dicembre 2025 del Consiglio del primo Municipio: Piano del Commercio su area pubblica del Municipio Roma 1 Centro.
scarica la delibera

(8) La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 è la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Entrata in vigore il 31 dicembre 2023, introduce norme per stimolare la concorrenza, semplificare le procedure commerciali, tutelare i consumatori e aggiornare la regolamentazione in settori chiave come energia, trasporti e commercio

In particolare per il Commercio su aree pubbliche fissa le regole per le concessioni di posteggio nei mercati e su aree pubbliche, stabilendo una durata decennale e l’obbligo di procedure selettive trasparenti e imparziali in linea con le direttive europee.In base all’ Art. 11, comma 6, tutte le concessioni su area pubblica avrebbero cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2025,  creando così le condizioni  per indire nei mesi successivi i bandi di gara ad evidenza pubblica per definire le nuove concessioni.

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214   Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (23G00220)
(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023)
 note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00220/SG

Art. 11 Modalita’ di assegnazione delle concessioni per il commercio su  aree pubbliche

comma 6. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validita' sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista. (9) "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023 -
Articolo 3 Pianificazione, Prescrizioni generali e Titoli abilitativi per l’esercizio del commercio su posteggio

comma 5 Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell’art.45 della L.R. Lazio n. 22/2019, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Municipio ove ha sede il posteggio stesso, ad eccezione di quanto previsto per le attività delle “rotazioni”. A tale scopo i Municipi dovranno adottare ed aggiornare annualmente Piani Municipali del Commercio su Area Pubblica, che individuino tutti i posteggi ove è possibile esercitare l’attività di commercio su area pubblica.

(10) Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 28 luglio 2026, N. 06133 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08744/2024 REG.RIC. N. 07746/2025 REG.RIC.
> scaricala dal sito della Giustizia amministrativa

(11) La legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è il testo normativo fondamentale in Italia che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti. Ha rivoluzionato il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, basandolo su trasparenza, partecipazione e certezza dei tempi. In particolare nel caso specifico riguarda:

  • Partecipazione (Art. 7 e 8): L’amministrazione ha l’obbligo di avviare un contraddittorio procedimentale formale comunicando l’avvio del procedimento ai titolari delle licenze storiche prima di disporre la rimozione o lo spostamento dei banchi.
  • Preavviso di diniego (Art. 10-bis): Nei procedimenti a istanza di parte o di riesame, prima di emettere un provvedimento negativo, la PA deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento, dando diritto agli operatori di presentare memorie scritte e documenti.
  • Tavoli tecnici e tutele: La giurisprudenza amministrativa ha spesso ribadito come la peculiarità identitaria e storica della categoria imponga un corretto iter partecipativo e una motivazione rigorosa nei provvedimenti che incidono sulle loro storiche postazioni.
Vedi anche  Dispositivo dell’art. 10 bis Legge sul procedimento amministrativo su Brocardi.it  
https://www.brocardi.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/capo-iii/art10bis.html

(11) In particolare nella sentenza si legge che il Consiglio di Stato nel gennaio 2026  aveva   richiesto a Roma Capitale  di depositare una relazione con relativa documentazione contenente: il numero delle concessioni in possesso degli “urtisti” prima delle ricollocazioni,  il numero e l’ubicazione dei relativi posteggi nel I Municipio, con l’indicazione della loro distanza media dall’entrata delle chiese cattoliche o dei complessi monumentali oggetto di culto e di visita dei pellegrini, il numero e l’ubicazione dei posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti nel Municipio I  e la loro distanza media dai centri d’attrazione turistica sopra indicati, e soprattutto il dettaglio delle riunioni dedicate al tema che si sono svolte nel periodo di interesse,  con l’indicazione  l’elenco degli Uffici invitati e dei  partecipanti, per dare seguito a quanto stabilito dalla precedente sentenza per garantire la partecipazione degli interessati, oltre a fornire il  numero e l’ubicazione dei posteggi proposti agli urtisti che avevano presentato ricorso, specificando la distanza   delle proposte dai luoghi  di attrazione turistica e religiosa  che non erano state accolte  dai ricorrenti  e che tale richiesta sarebbe stata “ solo in minima parte ottemperata da Roma Capitale” in particolare non avrebbe dimostrato “di avere attivato alcun procedimento “partecipato” con gli interessati (e gli eventuali controinteressati) secondo le previsioni della legge n. 241 del 1990, per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità dei precedenti stalli e della idoneità di quelli proposti;

(12) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con  la regione e  i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero  , la regione  e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’
articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’
articolo 28, commi 12
,
13
e
14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
, prevista dall’
articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.




Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti, per migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza dell’utente. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy. Chiudendo questo banner si accettano le condizioni sulla privacy e si acconsente all’utilizzo dei cookie.
CHIUDI