Domenica 23 Agosto 2026 15:08
Stadio Flaminio: pubblicati pareri e osservazioni al progetto della Lazio, ma non gli elaborati del progetto
(due pesi e due misure rispetto a quanto fatto per lo Stadio della Roma a
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Al contrario dello Studio di fattibilità dello Stadio della A.S. Roma a Pietralata, reso pubblico sul sito comunale un mese prima della chiusura della Conferenza dei servizi preliminare, quello della S.S. Lazio per lo Stadio Flaminio, nonostante la conclusione della CdS, il 13 agosto scorso, non è disponibile. Infatti sul sito di Roma Capitale sono stati pubblicati solo atti, osservazioni e pareri degli uffici e dei cittadini. Persino l’ “Elenco degli elaborati”, unico elemento del progetto presentato dal privato scaricabile dal sito, reca in copertina un minaccioso: “© Copyright – All Rights reserved. Il presente elaborato è tutelato dalle leggi d’autore relative norme altresì vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SS Lazio“. Noi pubblichiamo il Verbale conclusivo della CdS del Comune di Roma e l’elenco degli elaborati ivi compreso, impegnandoci a sollecitare ancora una volta l’assessore Onorato e il Dipartimento Sport affinchè siano pubblicati tempestivamente tutti gli elaborati dello Studio di Fattibilità.
Si è conclusa la Conferenza di Servizi Preliminare sul progetto denominato “di recupero e valorizzazione” dello Stadio Flaminio presentato dalla S.S. Lazio. La Conferenza sullo studio di fattibilità dell’impianto di proprietà del Comune di Roma era stata indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda il 25 maggio 2026 (1) . In una pagina del sito istituzionale del Comune è stato ora pubblicato il verbale conclusivo del 13.agosto 2026 insieme a una serie di documenti che comprendono i pareri rilasciati dagli enti partecipanti e le osservazioni inviate da vari soggetti. Tuttava non è stato pubblicato lo Studio di fattibilità con gli elaborati del progetto sottoposto alla CdS, presenti sul sito solo come titoli in un lungo elenco scaricabile in pdf che riportiamo in calce. Non è quindi possibile per i cittadini visionare il progetto e rendersi conto di quanto si sta apparecchiando. Eppure in occasione della Conferenza dei Servizi preliminare per il progetto della AS Roma a Pietralata, iniziata nel novembre 2022, la nostra associazione aveva chiesto al Comune la pubblicazione dello Studio di fattibilità, che il 15 dicembre successivo era stato reso disponibile sul sito di Roma Capitale, un mese prima della conclusione della Conferenza dei Servizi (2). Per il progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle l’Amministrazione di Ignazio Marino aveva addirittura allestito, un mese prima dell’inizio della Cds preliminare, una esposizione alla Casa della Città, mettendo a disposizione del pubblico una serie di tablet su cui era possibile consultare gli elaborati del progetto (3).
Vai alla sezione dedicata del sito di Roma Capitale alla CdS preliminare
relativa al
progetto della S.S.Lazio
Va ricordato che mentre lo Studio di Fattibilità dello Stadio di Pietralata, sul quale Carteinregola peraltro aveva sollevato numerose critiche con un approfondito dossier (4), fa parte di un iter guidato dal Dipartimento Urbanistica e quindi di competenza dell’Assessore all’Urbanistica Veloccia, in questo caso la titolarità della procedura è del Dipartimento Sport, Grandi eventi e Turismo, guidato dall’Assessore Onorato. Eppure la trasparenza e l’informazione ai cittadini dovrebbe essere uguale e garantita a prescindere, ed anzi essere una cifra che caratterizza ogni articolazione di un’Amministrazione che si definisce democratica.
Il 1 giugno scorso Carteinregola aveva scritto al Sindaco e al Dipartimento Sport e a tutti gli enti coinvolti per chiedere la tempestiva pubblicazione dello Studio di fattibilità e l’avvio di un confronto democratico con la cittadinanza, “in particolare con gli abitanti dei quartieri limitrofi, sui quali ricadranno i più pesanti impatti della eventuale approvazione del progetto“, sollecitando ancora una volta Comune e Municipio a indire un’assemblea pubblica sul territorio interessato. Ciò non è – ancora – avvenuto.
E preoccupa la corsa alla semplificazione e accelerazione normativa per “tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali” in atto da anni, che supera sempre nuovi limiti per favorire la “riqualificazione” di stadi e strutture sportive pubbliche (5) a cui si aggiunge un profluvio di poteri speciali – nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032– che possono derogare a norme e accorciare procedure per trasformazioni anche di un patrimonio pubblico storico e per destinazioni con forti impatti sui territori. Commissariamento che non dovrebbe riguardare progetti per lo Stadio Flaminio, ma che attesta come trasformazioni urbane che meriterebbero valutazioni senza urgenze e soprattutto il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà civiche dei territori, siano vieppiù calate dall’alto senza alcun dibattito con la città, riducendo la partecipazione, nel migliore dei casi, a mero adempimento formale (6)
Carteinregola ha ottenuto, tramite accesso agli atti, gli elaborati dello Studio di fattibilità, e sta lavorando a una riflessione, in particolare rispetto alle criticità di cui si è occupata finora, quali la sostenibilità per gli abitanti, soprattutto dal punto di vista della mobilità e dei parcheggi, e la tutela dello straordinario bene culturale e architettonico qual’è lo Stadio Flaminio dei Nervi. Su questo fronte abbiamo pubblicato e commentato il parere della Soprintendenza su un progetto che prevede di nascondere alla vista l’opera dei Nervi con la costruzione di un anello sovrapposto per raddoppiare gli spalti e aumentare il numero degli spettatori fino a oltre 50.000 (e di inserire decine di pali di sostegno infissi in un terreno già oggetto di scoperte archeologiche).
Vai all’articolo Stadio Flaminio, il parere della Soprintendenza sul progetto, una bocciatura? con il testo del parere della Sopruntendenza nell’ambito della CdS preliminare
Carteinregola insieme ad altre associazioni e realtà del territorio scriverà nuovamente al Sindaco, all’Assessore Onorato e a tutte le istituzioni preposte sollecitando ancora una volta la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto e chiedendo ancora una volta un dibattito con i cittadini del Flaminio e della città prima di proseguire l’iter e di conferire l’eventuale pubblico interesse della proposta.
Vai alla pagina con la trascrizione del verbale di conclusione della CdS preliminare e l’elenco degli elaborati del progetto della S.S. Lazio
Post scriptum: Nel Verbale di conclusione della CdS, che riporta i pareri pervenuti entro i termini prestabiliti del giorno 10.08.2026 da parte degli Enti e Amministrazioni, si prende atto “che alcuni dei pareri richiesti non sono pervenuti entro il termine perentorio stabilito” e che “pertanto il mancato riscontro equivale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza condizioni“. Tra le osservazioni ricevute dalle Amministrazioni invitate a rilasciare un parere (7) non si trovano citazioni dei pareri di: Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma, ARPA LAZIO, Dipartimento Attività Culturali, Municipio Roma II – Direzione, Atac S.p.A
Carteinregola – ODV
STADIO FLAMINIO CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE – I MATERIALI PUBBLICATI SUL SITO COMUNALE
- Indizione Conferenza dei Servizi preliminare QA/44515 del 25/05/2026
- Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026
- Allegati Verbale:
- Atti
- Richiesta integrazioni
- Pareri
- Osservazioni
- Elenco elaborati complessivo (link al sito di Roma capitale)
Vai al verbale della conferenza dei servizi preliminare con l’elenco elaborati
vedi anche
Stadio Flaminio – II Municipio cronologia materiali
23 AGOSTO 2026
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1)
(vai al comunicato sul dal sito di Roma Capitaledel 14 agosto 2026)
Stadio Flaminio: Conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare – Pubblicazione del Verbale conclusivoLa Conferenza dei servizi preliminare, indetta dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in data 25.05.2026, con prot. QA/44515 ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13 D.L.76/2020 e ss.mm.ii per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’approvazione della “Proposta di finanza di progetto ex art. 4 D.Lgs. n. 38/2021 intervento di recupero funzionale, valorizzazione ed ampliamento dell’Impianto sportivo capitolino sito in Viale Tiziano denominato Stadio Flaminio, MUN II (SIS 2-14)”, si è conclusa con la pubblicazione del verbale conclusivo, prot. QA/74474 del 13.08.2026.
La documentazione completa e tutti gli atti del procedimento sono consultabili nella
pagina Web dedicata
. Allegati:Verbale Conferenza dei Servizi preliminare QA/74474 del 13/08/2026
Allegati Verbale:
- Atti
- Richiesta integrazioni
- Pareri
- Osservazioni
- Elenco elaborati complessivo
(2) Le date dell’iter dello Stadio della Roma a Pietralata:
4 novembre 2022 comincia la conferenza dei servizi preliminare sullo studio di fattibilità. (> vedi
Il romanista 5 novembre 2022 Nuovo stadio, ieri la Conferenza dei Servizi Preliminari: i dettagli Una seduta in cui la Roma è stata chiamata ad illustrare lo studio di fattibilità presentato lo scorso mese. L’assessore Veloccia: “Un progetto che guarda al futuro”
24 novembre 2022 Carteinregola scrive al Sindaco Gualtieri, all’Assessore all’urbanistica Veloccia, ai Presidenti delle Commissioni urbanistica e trasparenza, alle consigliere e ai consiglieri capitolini, nonchè a Presidente, Giunta e Consiglio del IV Municipio, chiedendo la pubblicazione dello studio di fattibilità dello Stadio prima che l’Assemblea Capitolina approvi l’interesse pubblico del progetto. (>
vedi Stadio della Roma, chiediamo un’operazione trasparenza)
14 dicembre 2022: il Dipartimento Urbanistica risponde alla lettera di Carteinregola con la richiesta di pubblicazione dello Studio di fattibilità, comunicando che: “… la documentazione posta all’esame della conferenza dei servizi sarà a breve resa disponibile in pubblica visione sul sito di Roma Capitale” evidenziando inoltre “che il progetto di fattibilità oggetto della conferenza di servizi…, da realizzarsi sulle aree pubbliche secondo le previsioni, in quanto compatibili del codice dei contratti pubblici in tema di finanza di progetto – Dlgs 50/2016 – sarà oggetto del previsto processo in tema di trasparenza e partecipazione di quell’articolo 22 del codice… e che detta fase verrà garantita la massima informazione partecipazione confronto pubblico sulle soluzioni i principi progettuali previsti interventi ”
scarica la risposta del Dipartimento
15 dicembre 2022 Sul
s
ito del Dipartimento urbanistica è pubblicato lo Studio di fattibilità e successive integrazioni (> vai alla pagina su Carteinregola)
17 gennaio 2023 Si conclude la conferenza dei servizi preliminare; la determinazione Dirigenziale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica formalizza : di prendere atto delle determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi preliminare espresse, nei pareri allegati al Verbale conclusivo della stessa; di formalizzare, la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare“ con esito positivo subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto
19 gennaio 2023 sul sito del Dipartimento Urbanistica sono pubblicati i pareri e i documenti della Conferenza.
(3) Vedi
Stadio della Roma a Tor di Valle (IX Municipio)
STADIO DELLA ROMA CRONOLOGIA E MATERIALI
(4) vedi il Dossier di Carteinregola Stadio della Roma a Pietralata: la delibera deve contenere tutte le prescrizioni necessarie – con le osservazioni su progetto, verde, mobilità e parcheggi, indagini archeologiche (
> vai al dossier)
(5) il Decreto legislativo n. 38/2021, ancora modificato il 23 aprile 2026 , prevede che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica“,” si possa prevedere” la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” e anche “il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana“. Inoltre “Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse“ . E sempre nell’aprile 2026 è diventata esecutiva la nomina dell’Ing. Massimo Sessa come Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del torneo di calcio Euro 2032 (^).
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/04/2026)
(**)1. Al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali ((…)), corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire ((da un elaborato volto ad illustrare il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento e dell’impatto sociale del medesimo e da un documento recante sintesi dei principali termini e condizioni volti a regolare i rapporti tra soggetto affidatario ed amministrazione)).
2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, predisposto ai sensi ((dell’Allegato I.7 del
codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)), può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale ((…)). Il documento di fattibilità può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere d)
e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull’area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e l’eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
. ((Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all’articolo 178 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 9
e dagli articoli 174 e seguenti del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, relativa all’allocazione dei rischi e al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nelle concessioni.))3. Il documento di fattibilità di cui al comma 1, nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. Nell’ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.
4. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) , conformemente alle norme di cui al
Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto ((nel rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
, relativo alla prevenzione degli incendi.Quest’ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed è redatto ((nel rispetto del
codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)). Il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) è corredato:a) di una bozza di convenzione con l’Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell’impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come dell’eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell’intervento per l’associazione o società sportiva, per la comunità territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell’opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall’ospitare l’impianto sportivo utilizzato dall’associazione o società sportiva e l’importanza del radicamento dell’associazione o della società sportiva presso la comunità locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte all’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’
articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966
, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto.6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero ((nelle ipotesi espressamente previste dal
codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)), il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), è asseverato ((ai sensi dell’articolo 193 del medesimo codice)), e la bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. ((In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’articolo 193 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal medesimo codice)).7. Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, può richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l’approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)), le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un’istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al
Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2.Ai fini della successiva messa in esercizio dell’impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilità e la segnalazione di inizio attività di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, il provvedimento finale può prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull’impianto sportivo e le aree e attività economiche connesse.8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’
articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell’ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall’articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, può ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell’impianto o all’avvio delle attività complementari o funzionali di cui alla proposta, se già non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, è sostituito da una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all’ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.
11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero ((nelle ipotesi espressamente previste dal
codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)), il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica)) approvato è posto a base di procedura di affidamento, indetta dall’amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell’ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario ((se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario)). ((Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, in materia di finanza di progetto. In particolare, se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. L’importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al terzo periodo)). Qualora l’aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell’accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilità e il ((progetto di fattibilità tecnica ed economica sono redatti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici
, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)). Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Società e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilità può altresì prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell’intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull’impianto sportivo o sulle altre aree ((…)) di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società o all’Associazione sportiva. Il documento di fattibilità può altresì contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell’impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell’intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall’ordinamento dell’Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Società e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all’affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione né ((le previsioni del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
)), né gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici
di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. ((Ai fini dell’esecuzione e della successiva gestione degli interventi, e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento.))13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di più associazioni o società sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all’acquisto o all’utilizzo delle predette aree, il Comune o l’Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest’ultimo, la Società può procedere alla riconsegna dell’area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.
14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente può avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonché, ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall’Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest’ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di società miste.
17. ((COMMA SOPPRESSO DAL
D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120
)).18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
((18-bis. Gli investitori istituzionali di cui all’
articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015
e l’Istituto per il Credito Sportivo, anche in collaborazione con operatori economici e con le Amministrazioni interessate, possono promuovere gli interventi di cui al presente articolo. Fermo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente, trovano applicazione, in relazione ad interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti le disposizioni di cui agli articoli 193 e seguenti del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
.18-ter. Ai fini di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate a perseguire gli obiettivi di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio pubblico dedicato alla pratica sportiva anche attraverso le procedure di cui al presente decreto, l’Istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni richiedenti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica.))
(**)
il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206)
ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 4, commi 5, alinea e lettera b) 7, 11 e 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 4, comma 1; (con l’art 3, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 4, comma 2; (con l’art. 3, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 4, comma 5, alinea; (con l’art. 3, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 4, comma 6; (con l’art. 3, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 4, comma 11; (con l’art. 3, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 4, comma 12; (con l’art. 3, comma 1, lettera h)) la soppressione del comma 17 dell’art. 4; (con l’art. 3, comma 1, lettera i)) l’introduzione dei commi 18-bis e 18-ter all’art. 4.
(6) sembrano lontanissimi i tempi nei quali a Roma è approvato il “Regolamento per l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”, che aveva reso i processi partecipativi una fase obbligatoria e propedeutica all’approvazione dei piani e dei progetti.
(7) Il documento di indizione della CdS è stato inviato a:
Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
Regione Lazio – Direzione Generale – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica – Regione Lazio ufficio V.I.A. – Regione Lazio – Direzione Regionale Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport – Regione lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità idraulica, Demanio e patrimonio – Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare – Regione Lazio Direzione Regionale per le Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Pianificazione paesaggistica e di area vasta – Regione Lazio Area urbanistica e copianificazione negoziata Roma Capitale e Alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e Ciclo dei rifiuti
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando VV.F di Roma
Azienda ASL Roma 1 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Azienda ASL Roma 2 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. progetti Abitabilità e Acque Potabili
ARPA LAZIO
Roma Capitale:
Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali – Direzione – Dipartimento Programmazione Urbanistica Direzione – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione- Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e Politiche Abitative Direzione- Acquisizioni Consegne e Conservatoria Ufficio Accertamenti Patrimoniali – Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Dipartimento Sviluppo Economico e Attività ProduttiveDirezione – Dipartimento Tutela AmbienteDirezione- Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti Direzione Dipartimento Ciclo Rifiuti Direzione- Dipartimento Prevenzione e Risanamento Inquinamento Ambientale – Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali – Dipartimento Attività Culturali
Al Municipio Roma II – Direzione
ACEA Ato2 S.p.A. U.O. Servizi Generali U.O.Gestione del Patrimonio U.O. Investimenti Unità Progetti – ACEA Distribuzione – ARETI S.p.A. Illuminazione Pubblica, Ingegneria eInnovazione – Terna S.p.A. – Italgas Reti S.p.A Progetti centro
