Servizi > Feed-O-Matic > 747561 🔗

Giovedì 24 Settembre 2026 15:09

La delibera che istituisce l’Azienda speciale RomaSport per i centri sportivi comunali

Il 31 luglio l’Assemblea Capitolina ha approvato [1] la Proposta di Deliberazione Costituzione dell’Azienda Speciale

#uncategorized
leggi la notizia su Carteinregola





Il 31 luglio l’Assemblea Capitolina ha approvato [1] la Proposta di Deliberazione Costituzione dell’Azienda Speciale Roma Sport per la gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale e approvazione dello Statuto. Modifica dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l. [2], già approvata dalla Giunta il 22 luglio su proposta dell’Assessore allo Sport Alessandro Onorato . La nuova azienda speciale del Campidoglio, secondo il comunicato sul sito istituzionale [3], “si occuperà della gestione degli impianti sportivi comunali e della promozione della pratica sportiva, un progetto che punta a cambiare in modo strutturale il modello di gestione degli impianti sportivi comunali, rafforzando il diritto allo sport e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini con l’obiettivo di snellire la burocrazia, rendere più efficiente la gestione delle strutture e garantire impianti sempre aperti e funzionanti. La nuova azienda consentirà anche di assicurare l’applicazione delle tariffe comunali calmierate, favorendo l’accesso allo sport a tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche: grazie alla gestione diretta sarà infatti possibile utilizzare le risorse prodotte dagli impianti più grandi e remunerativi per sostenere il funzionamento delle strutture sportive dei quartieri più popolari“.

Le stesse premesse della Delibera rimarcano che “gli Enti Locali territoriali possono…individuare le Aziende Speciali, quali strumenti giuridici in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini, che non potrebbero essere utilmente e ugualmente assolti dal mercato geneticamente inidoneo ad espletare un’attività/un servizio di interesse generale, in cui è prevalente la finalità pubblica rispetto al fine lucrativo“. Intenti che non possiamo che condividere, dato che Carteinregola da anni sollecita una diversa gestione di quello che è un patrimonio pubblico “indisponibile”, che dovrebbe cioè perseguire fini sociali, e che troppo spesso è stato affidato a privati ben oltre i limiti previsti dalle concessioni, a fronte di canoni spesso irrisori e spesso con scarsi o nulli controlli sul rispetto delle convenzioni per le tariffe e l’accessibilità (va detto che questa Amministrazione da tempo ha cominciato una revisione delle concessione degli impianti comunali revocando molte concessioni a gestori morosi o irregolari [4]).

Dichiara l’assessore Onorato che “la nuova organizzazione garantirà una gestione veloce, competente e soprattutto più equa degli impianti sportivi comunali“. Noi ci auguriamo che possa garantire anche una gestione più trasparente, con informazioni sui soggetti a cui vengono affidati gli impianti e a quali condizioni, in particolare rispetto a quelle economiche, per le “tariffe comunali calmierate”, e con informazioni facilmente accessibili a tutti i cittadini. E soprattutto che una volta tanto si consultino i cittadini e le realtà dei territori anche per la messa a punto delle caratteristiche e delle modalità con cui si vogliono gestire i centri sportivi. E sulla trasparenza, speriamo che la nuova Azienda Speciale sarà più disponibile a pubblicare gli atti di quanto è stato finora il Dipartimento Sport e Turismo nel pubblicare il progetto dello Stadio Flaminio approvato dalla Conferenza dei Servizi Preliminare.

Pubblichiamo il testo della Delibera e lo Statuto della Azienda Speciale approvati dall’Assemblea Capitolina e il sommario delle altre parti del documento scaricabile, lasciando aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti, in particolare su alcuni impianti sportivi nel “perimetro iniziale di operatività della costituenda Azienda Speciale,” “cioè gli impianti sportivi “denominati Corviale (XI Municipio), Colli d’Oro (XV) , Casalbianco, PalaTiziano (II) e Bruno Pelizzi” [5]

P.S: ci auguriamo che “le risorse prodotte dagli impianti più grandi e remunerativi“ per “che devono “sostenere il funzionamento delle strutture sportive dei quartieri più popolari“, non prevedano tariffe diversificate, visto che le persone meno abbianeit sono in tutta Roma, anche nei quartieri più centrali. (AMBM)

24 settembre 2026

Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com

Premesso che nell’ambito della propria autonomia, definita dall’articolo 3 della Carta Europeadell’Autonomia Locale
[i]
ratificata con Legge 30 dicembre 1989, n. 439, l’Ente Locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento;

Roma Capitale è tenuta ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata mediante l’organizzazione e l’erogazione di servizi, attività ed interventi finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico e alla promozione della qualità della vita dei cittadini;

lo Statuto di Roma Capitale attribuisce all’Amministrazione il compito di promuovere il pieno sviluppo della persona umana, la coesione sociale, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e la valorizzazione dei beni e delle infrastrutture pubbliche quali strumenti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

nell’ambito di tali funzioni assume particolare rilievo la promozione della pratica sportiva, riconosciuta quale attività di interesse generale idonea a favorire il benessere psicofisico della persona, l’inclusione sociale, l’aggregazione comunitaria, la crescita culturale e la prevenzione delle situazioni di marginalità e disagio;

pag. 3

l’art. 33 della Costituzione italiana fa espresso riferimento alla centralità che la promozione e diffusione delle attività sportive hanno al fine di favorire l’aggregazione e inclusione sociale e giovanile. Testualmente “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”; concetti questi, dell’aggregazione e dell’inclusione sociale e giovanile, che si ritrovano negli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, con il quale sono state dettate misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, nei quali, in particolare, è stabilito che “l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive”;

la diffusione dell’attività sportiva rappresenta, pertanto, uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione concorre alla realizzazione dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, tutela della salute, sviluppo della persona e promozione della partecipazione sociale;

costituisce, pertanto, interesse primario di Roma Capitale garantire alla cittadinanza la disponibilità di impianti sportivi adeguati, accessibili, sicuri ed efficienti, assicurando una gestione orientata alla massima fruibilità del patrimonio pubblico e alla più ampia diffusione della pratica sportiva;

tale finalità si inserisce nell’ambito delle politiche pubbliche di promozione dello sport, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del patrimonio pubblico perseguite da Roma Capitale, anche attraverso il rafforzamento della funzione sociale degli impianti sportivi.

Considerato che

Roma Capitale è proprietaria di un articolato patrimonio impiantistico sportivo costituito da impianti natatori, centri sportivi polivalenti, campi sportivi, palestre, strutture di allenamento e complessi destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative;

tale patrimonio costituisce una componente essenziale delle infrastrutture sociali della città, destinata non soltanto allo svolgimento di attività agonistiche, ma anche alla promozione dello sport di base, dell’attività motoria, dell’inclusione sociale e della partecipazione delle comunità territoriali;

particolare rilevanza assumono gli impianti ubicati nei quadranti periferici della città, nei quali la presenza di strutture sportive pubbliche rappresenta un elemento fondamentale per il rafforzamento della coesione sociale, per la promozione delle opportunità educative e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

l’Amministrazione capitolina, nel solco tracciato dai principi costituzionali e statutari, intende rimarcare il valore di benessere e di aggregazione sociale dell’attività sportiva, impegnandosi nella massima diffusione dello sport a tutti i livelli sociali ed a vantaggio dell’intera collettività cittadina;

pag. 4

a tal fine è in corso di elaborazione un programma pluriennale di valorizzazione degli impianti sportivi comunali ubicati nelle aree periferiche della città, volto a favorire una maggiore diffusione territoriale dell’offerta sportiva pubblica ed a garantire livelli sempre più elevati di accessibilità e qualità dei servizi erogati, nell’ottica di assicurare una programmazione coordinata degli interventi, una maggiore omogeneità gestionale e un progressivo miglioramento della qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

nell’ambito di tale percorso sono stati individuati, quali impianti prioritari per l’avvio del nuovo modello organizzativo, i complessi sportivi denominati Corviale, Colli d’Oro, Casalbianco, Pelizzi e PalaTiziano.

Considerato, altresì che

con il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e ss.mm.ii
[ii]
., il Legislatore ha adottato la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, declinando i principi comuni, uniformi ed essenziali, al fine di raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento nell’accesso universale ai predetti servizi;

i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti nel rispetto, tra gli altri, dei principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

nell’articolo 2 del richiamato Decreto legislativo n. 201/2022
[iii]
, il Legislatore fornisce le definizioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e dei servizi pubblici locali a rete, precisando, per i primi, che trattasi di servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli Enti Locali ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali;

il suddetto Decreto legislativo, all’articolo 14
[iv]
, consente all’Ente Locale di provvedere all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

1. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;

2. affidamento a Società mista;

3. affidamento a Società in house;

4. mediante Aziende Speciali.

inoltre, all’art. 8
[v]
del citato Decreto, vengono esplicitate le competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete, ed in particolare che:

1. “Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2
[vi]
, sono predisposti (dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli Enti Locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono

Pag. 5

condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente Decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I Contratti di Servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”;

con Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
[vii]
sono state emanate le Linee guida e gli indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete; secondo quanto evidenziato dallo stesso Ministero, nei servizi pubblici locali non a rete

di rilevanza economica, rientrano gli impianti sportivi.

Dato atto che

gli Enti Locali possono costituire, ai sensi dell’art. 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii
[viii]
, le Aziende Speciali;

le Aziende Speciali sono Enti strumentali di diritto pubblico con personalità giuridica e autonomia gestionale, incaricati di svolgere servizi pubblici e strumentali operando con logica imprenditoriale ma seguendo principi contabili e gestionali di natura pubblica, pur se dotati di proprio Statuto;

le suddette Aziende sono definite “Organi strumentali” dell’Ente Locale, pur avendo personalità giuridica distinta;

la finalità delle Aziende Speciali è pubblica consistendo nella produzione e gestione di servizi di interesse pubblico;

le sopracitate Aziende, pur operando in regime di diritto privato, sono soggette pertanto a norme di diritto pubblico e trasparenza amministrativa; sono quindi da considerarsi come delle vere e proprie articolazioni delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 3984 del 9 febbraio 2023).

Dato, altresì, atto che

il perimetro oggettivo delle Aziende Speciali, quali Enti strumentali dell’Ente Locale con autonomia gestionale, comprende attività di interesse pubblico non svolte direttamente dall’Ente, ma affidate a queste strutture dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e un proprio Statuto approvato dall’Ente Locale, con gestione ispirata a principi contabili e di diritto pubblico;

il loro scopo è offrire servizi specifici, garantendo efficienza e specializzazione, pur rimanendo sotto il controllo dell’Ente Locale che le ha istituite;

gli Enti Locali territoriali possono pertanto individuare le Aziende Speciali, quali strumenti giuridici in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini, che non potrebbero essere utilmente e ugualmente assolti dal mercato geneticamente inidoneo ad espletare un’attività/un servizio di interesse generale, in cui è prevalente la finalità pubblica rispetto al fine lucrativo;

pag. 6

le Aziende Speciali svolgono funzioni e servizi di interesse pubblico per i quali l’Ente Locale si determina di non gestire direttamente (a titolo esemplificativo: gestione di farmacie o servizi sociali), ma di affidare a un’entità specializzata sotto il suo vigile e penetrante controllo; quanto all’autonomia imprenditoriale, le Aziende Speciali gestiscono servizi con logica d’impresa, orientata a efficienza, efficacia ed economicità, ma con obbligo di equilibrio di bilancio. Quanto all’autonomia gestionale e organizzativa, le Aziende Speciali hanno propri Organi (C.d.A., Presidente, Direttore) e proprio Statuto: ai sensi dell’art. 114, comma 3, del T.U.E.L., “Organi dell’Azienda e dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli Amministratori sono stabilite dallo Statuto dell’Ente Locale”.

Considerato che

nel rapporto tra Ente Locale e Azienda Speciale le caratteristiche nelle quali si sostanzia il rapporto stesso sono:

• la strumentalità: le Aziende Speciali sono create per svolgere servizi nell’interesse dell’Ente Locale e pertanto dei cittadini quali utenti finali dei servizi;

• l’approvazione degli atti fondamentali: l’Ente Locale, tramite il proprio Organo consiliare, approva, tra l’altro, lo Statuto, il Piano Programma condizionando in modo rilevante l’attività dell’Azienda Speciale;

• gli indirizzi strategici e il controllo: l’Ente Locale stabilisce gli indirizzi strategici ed esercita “un’ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo” (cfr. ibidem: Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 3984 del 9 febbraio 2023).

Considerato, pertanto, che

da tutto quanto sopra esposto, emerge che le Amministrazioni locali effettuano un controllo penetrante sulle Aziende Speciali determinandone in modo significativo gli indirizzi strategici;

l’Azienda Speciale rappresenta uno strumento organizzativo attraverso il quale gli Enti Locali possono esercitare attività di interesse pubblico garantendo al contempo adeguati livelli di autonomia gestionale e operativa;

con il sopra richiamato Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il Legislatore ha adottato la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, declinando i principi comuni, uniformi ed essenziali, al fine di raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento nell’accesso universale ai predetti servizi;

l’articolo 14
[ix]
del sopracitato Decreto legislativo individua le modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali, richiedendo all’Ente affidante la valutazione della soluzione organizzativa maggiormente idonea al perseguimento delle finalità pubbliche sottese al servizio;

pag. 7

inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto la natura di servizio pubblico delle attività concernenti la gestione e la valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, in ragione della funzione sociale, educativa e aggregativa ad esse sottesa.

Atteso che

il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, con prot. n. QA/68293 del 22 luglio 2026, ha predisposto, ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l’allegata Relazione istruttoria (All. A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale sono illustrati gli esiti dell’istruttoria tecnica e le motivazioni poste a fondamento della scelta organizzativa proposta nonché l’analisi comparativa delle diverse possibili soluzioni organizzative;

in particolare, dall’istruttoria di cui sopra, emerge che:

• l’attuale assetto gestionale degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale risulta caratterizzato dalla presenza di una pluralità di modelli organizzativi e gestionali sviluppatisi nel tempo in relazione alle singole strutture;

• tale situazione determina una significativa eterogeneità nelle modalità di gestione, negli standard qualitativi, nelle politiche manutentive e nella capacità di programmazione degli investimenti;

• la frammentazione dei modelli gestionali rende maggiormente complessa la definizione di una strategia unitaria di valorizzazione del patrimonio indisponibile sportivo capitolino e limita la possibilità di sviluppare economie di scala, processi omogenei e strumenti condivisi di monitoraggio e controllo;

l’Amministrazione ritiene pertanto necessario avviare un percorso di progressiva riorganizzazione del sistema di gestione degli impianti sportivi capitolini, finalizzato al superamento delle criticità sopra evidenziate e alla costruzione di un modello gestionale unitario improntato a criteri di efficienza, sostenibilità, uniformità gestionale e valorizzazione del patrimonio indisponibile sportivo capitolino;

Roma Capitale, nell’ambito delle attività istruttorie avviate in materia di valorizzazione del patrimonio indisponibile sportivo capitolino, ha proceduto ad una ricognizione degli impianti sportivi di proprietà, delle modalità gestionali attualmente in essere e delle esigenze di sviluppo, manutenzione e riqualificazione delle strutture.

Atteso altresì che

l’istruttoria di cui sopra ha consentito di acquisire gli elementi tecnici, economici, organizzativi e giuridici necessari alla valutazione del modello gestionale maggiormente idoneo al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione;

l’analisi svolta ha evidenziato la necessità di individuare strumenti organizzativi idonei a garantire una gestione maggiormente integrata del patrimonio indisponibile sportivo, favorendo una più efficace programmazione degli investimenti, una maggiore uniformità degli standard di servizio e una più incisiva attuazione delle politiche sportive dell’Amministrazione;

pag. 8

nell’ambito dell’istruttoria sono state altresì valutate e comparate le differenti modalità di organizzazione e gestione previste dall’ordinamento vigente, al fine di individuare la soluzione maggiormente coerente con la natura del servizio, con le finalità perseguite dall’Ente e con le esigenze della collettività amministrata;

l’analisi è stata sviluppata tenendo conto delle caratteristiche del servizio, dei risultati prevedibili delle diverse modalità organizzative, degli effetti sulla finanza pubblica, delle esperienze maturate in contesti analoghi e delle prospettive di sviluppo del patrimonio impiantistico comunale;

l’istruttoria è stata sviluppata attraverso l’analisi delle esperienze maturate da altre Amministrazioni locali, nonché mediante attività di benchmarking finalizzate ad individuare le migliori soluzioni organizzative applicabili alla gestione degli impianti sportivi pubblici;

in particolare, è stata preliminarmente esaminata l’ipotesi del mantenimento dell’attuale assetto gestionale fondato su una pluralità di rapporti concessori relativi ai singoli impianti sportivi;

la sopracitata prospettazione, pur consentendo la prosecuzione delle modalità organizzative esistenti, non appare pienamente idonea al perseguimento degli obiettivi di integrazione gestionale, coordinamento degli investimenti e valorizzazione unitaria del patrimonio indisponibile sportivo pubblico individuati dall’Amministrazione;

la permanenza di una pluralità di soggetti gestori continuerebbe infatti a determinare una significativa eterogeneità nelle modalità operative, nelle politiche manutentive e nella capacità di programmazione strategica delle attività;

è stata inoltre valutata la possibilità di ricorrere all’affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica rivolte al mercato;

pur riconoscendo la piena legittimità di tale soluzione organizzativa, si è rilevato come la stessa non risulti pienamente coerente con la specifica finalità perseguita dall’Amministrazione capitolina, consistente nella costruzione di un sistema integrato di gestione degli impianti sportivi strettamente coordinato con le politiche pubbliche in materia di sport, inclusione sociale e sviluppo territoriale;

è stata altresì esaminata l’ipotesi della costituzione di una Società a partecipazione mista pubblico-privata;

tale modello, pur consentendo l’apporto di competenze e risorse provenienti dal settore privato, comporterebbe la compresenza di interessi economici ulteriori rispetto a quelli perseguiti dall’Amministrazione e non appare pertanto il più adeguato rispetto alla finalità di valorizzazione sociale e territoriale sottesa al presente intervento;

è stata infine valutata la possibilità di ricorrere ad una Società in house providing
[x]
; pur riconoscendo l’ampia diffusione di tale modello nell’ambito dei servizi pubblici locali, si è ritenuto che, nel caso di specie, la forma dell’Azienda Speciale
[xi]
presenti

pag. 9

elementi di maggiore coerenza rispetto alle caratteristiche del servizio e alla funzione pubblica attribuita agli impianti sportivi capitolini;

la gestione degli impianti oggetto del presente provvedimento non è infatti orientata alla produzione di utili né allo svolgimento di attività imprenditoriali in senso stretto, ma alla realizzazione di finalità di interesse generale strettamente connesse alla promozione dello sport, all’inclusione sociale, alla valorizzazione del patrimonio pubblico e allo sviluppo sano delle comunità territoriali;

l’Azienda Speciale rappresenta pertanto lo strumento organizzativo che maggiormente consente di coniugare autonomia gestionale, flessibilità operativa, perseguimento dell’interesse pubblico e pieno controllo da parte dell’Amministrazione capitolina.

Considerato, altresì, che

la costituzione dell’Azienda Speciale consentirà di concentrare in un unico soggetto le competenze tecniche, amministrative e gestionali necessarie alla valorizzazione degli impianti sportivi individuati dall’Amministrazione;

la gestione unitaria delle strutture consentirà di sviluppare una programmazione coordinata degli investimenti, delle attività manutentive, ordinarie e straordinarie, e delle iniziative sportive, favorendo il miglioramento complessivo della qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

l’individuazione di un soggetto dedicato permetterà, altresì, di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo, garantendo una maggiore capacità di verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

l’Azienda Speciale potrà operare quale strumento di attuazione delle politiche sportive cittadine, assicurando il costante raccordo con gli indirizzi definiti dagli Organi di governo di Roma Capitale e con le strategie elaborate dal Dipartimento competente;

particolare rilievo assume, in tale contesto, la possibilità di sviluppare programmi specificamente rivolti ai giovani, alle istituzioni scolastiche, alle persone con disabilità, agli anziani e alle fasce maggiormente fragili della popolazione, valorizzando la funzione sociale dello sport quale strumento di inclusione, partecipazione e crescita collettiva;

la gestione unitaria degli impianti potrà inoltre contribuire alla costruzione di reti territoriali tra associazioni sportive, Enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche e Amministrazioni municipali, rafforzando il ruolo degli impianti sportivi quali luoghi di aggregazione e presidio sociale.

Considerato, quindi, che

l’articolo 4, comma 4.1, lettera d), dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l. attribuisce alla Società attività concernenti la gestione temporanea di impianti sportivi in specifiche ipotesi transitorie;

pag. 10

la costituzione dell’Azienda Speciale quale soggetto dedicato alla gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale rende opportuno riallineare l’oggetto sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l., eliminando le attività afferenti alla gestione temporanea degli impianti sportivi e concentrando in capo alla costituenda Azienda Speciale le relative competenze, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze tra gli Organismi partecipati di Roma Capitale, razionalizzando e ottimizzando la gestione dei medesimi impianti;

viene altresì fatta salva la continuità nella gestione operativa degli altri eventuali impianti sportivi affidati in gestione a Zètema Progetto Cultura S.r.l., nelle more della piena operatività dell’Azienda Speciale e comunque non oltre il 31 marzo 2027, nonché la previsione di gestire impianti polifunzionali specificatamente individuati dall’Amministrazione capitolina e l’organizzazione e promozione di eventi all’interno degli stessi.

Preso atto che

nell’ambito del percorso di valorizzazione del patrimonio indisponibile sportivo capitolino l’Amministrazione ha individuato, quale perimetro iniziale di operatività della costituenda Azienda Speciale, gli impianti sportivi denominati Corviale, Colli d’Oro, Casalbianco, PalaTiziano e Bruno Pelizzi;

l’Azienda Speciale potrà altresì essere individuata quale soggetto gestore, in via temporanea e transitoria, di ulteriori impianti sportivi o strutture di interesse sportivo di proprietà capitolina, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento previste dall’ordinamento vigente;

in particolare, della gestione temporanea dell’impianto sportivo Valentina Caruso (periodo settembre 2026 – dicembre 2028) nel prossimo triennio è inoltre previsto un ampliamento del perimetro, con l’inclusione di ulteriori strutture sia in gestione permanente che temporanea.

Dato atto che

la società Grant Thornton ha effettuato uno studio avente ad oggetto “Assistenza per la predisposizione del Business Plan quinquennale della newco affidataria del servizio per la gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale”;

in particolare, le attività di Business Plan sono state svolte a partire dall’identificazione delle principali attività di sviluppo della nuova Azienda attraverso il confronto con il Management del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda al fine di comprendere le principali Linee guida di sviluppo della stessa, ivi incluse le opzioni strategiche di investimento e assunzioni;

il Business Plan di cui sopra evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria della fase di avvio dell’Azienda Speciale e individua gli investimenti iniziali necessari all’avvio operativo delle attività, rinviando ai successivi atti programmatori dell’Azienda la definizione puntuale dei profili economici, patrimoniali e finanziari;

pag. 11

il Business Plan di cui sopra (allegato in atti), sulla base del quale lo stesso Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda si è espresso con la relazione ex art. 14 di cui sopra, costituisce documento di programmazione economico-finanziaria della fase di avvio dell’Azienda Speciale e rappresenta supporto istruttorio alla presente deliberazione, rinviando ai successivi atti di programmazione dell’Azienda la definizione delle attività operative, compresi i rapporti giuridici tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale nonché le conseguenti modalità di conferimento dei beni mobili o immobili.

Dato, altresì, atto che

gli impianti sportivi capitolini, precedentemente menzionati, risultano particolarmente significativi sotto il profilo territoriale, sociale e sportivo e costituiscono un primo nucleo funzionale idoneo a consentire l’avvio graduale del nuovo modello organizzativo;

la scelta di procedere attraverso una fase iniziale circoscritta risponde all’esigenza di garantire una progressiva implementazione del nuovo assetto gestionale, consentendo all’Amministrazione di monitorarne gli effetti e di valutare eventuali successive estensioni del perimetro operativo;

l’avvio progressivo del nuovo modello permetterà altresì di assicurare la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza e di gestire in maniera ordinata il passaggio verso il nuovo assetto organizzativo.

Ritenuto pertanto che

sussistano le condizioni di interesse pubblico, convenienza amministrativa e coerenza istituzionale per procedere alla costituzione dell’Azienda Speciale quale Ente strumentale di Roma Capitale ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la costituzione dell’Azienda Speciale rappresenta la soluzione organizzativa maggiormente idonea a garantire il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio indisponibile sportivo capitolino, diffusione della pratica sportiva, inclusione sociale e sviluppo territoriale individuati dall’Amministrazione;

sia opportuno procedere all’approvazione dello Statuto della costituenda Azienda Speciale, all’individuazione del perimetro iniziale degli impianti interessati dalla fase di avvio della costituenda Azienda Speciale;

sia altresì opportuno demandare ai competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina la predisposizione degli atti conseguenti alla costituzione dell’Azienda Speciale e dei successivi provvedimenti necessari alla piena attuazione del nuovo modello organizzativo.

Preso atto che

• la Relazione istruttoria del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda prot. n. QA/68293 del 22 luglio 2026 redatta ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo n. 201/2022 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne rappresenta il presupposto istruttorio e motivazionale;

pag. 12

• con Decisione n. 68 del 16 luglio 2026 la Giunta Capitolina ha adottato la Proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina avente ad oggetto: “Assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, stato di attuazione dei programmi 2026 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.lgs. 267/2000”, nella quale è stato tra l’altro previsto l’appostamento della somma pari ad € 210.000,00 quale capitale di dotazione della costituenda Azienda Speciale in oggetto;

• con Deliberazione n. 127 del 30/31 luglio 2026 l’Assemblea Capitolina ha approvato l’Assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026- 2028, stato di attuazione dei programmi 2026 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e193 del D.lgs. 267/2000”, confermando il suddetto importo.

Atteso che

(…) espressione parere uffici
[xii]

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di individuare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d), del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, nell’Azienda Speciale di cui all’articolo 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il modello gestionale maggiormente idoneo per l’organizzazione ela gestione del servizio pubblico locale di gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale, come da relazione ex art. 14 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo eModa, allegata parte integrante al presente provvedimento (A);14

2. di approvare ai sensi dell’art.114 del D.lgs. 267/2000 la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Roma Sport”, Ente strumentale di Roma Capitale, il cui capitale di dotazione, pari ad € 210.000,00, è stato appostato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 127 del 30/31 luglio 2026 “Assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, stato di attuazione dei programmi 2026 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.lgs. 267/2000”;

3. di approvare lo Statuto dell’Azienda Speciale Roma Sport, allegato al presente provvedimento (B), quale parte integrante esostanziale dello stesso;

4. di approvare la seguente modifica dell’art. 4, comma 4.1, lettera d) dello Statuto di Zètema Progetto Cultura S.r.l. così riformulato: “la gestione degli impianti polifunzionali specificatamente individuati dall’Amministrazione medesima e l’organizzazione e promozione di eventi all’interno degli stessi. La gestione degli impianti sportivi specificatamente individuati dall’Assemblea Capitolina fino al 31 marzo 2027”;

5. di dare atto che, nelle more della piena operatività dell’Azienda Speciale Roma Sport, e comunque non oltre il 31 marzo 2027, Zètema Progetto Cultura S.r.l. continuerà la gestione operativa degli altri eventuali impianti sportivi affidati in gestione;

6. di dare atto che la quantificazione dei corrispettivi connessi all’attività ele modalità di conferimento dei beni mobili ed immobili all’Azienda Speciale Roma Sport, daparte di Roma Capitale, saranno determinati con l’approvazione del Piano Programma, del Contratto di Servizio edel relativo bilancio di previsione annuale e pluriennale;

7. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della suddetta Azienda Speciale in forma pubblica, e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo eModa al compimento di tutti gli adempimenti di legge conseguenti e necessari, in particolare quelli relativi al deposito della documentazione della Azienda Speciale Roma Sport presso la Camera di commercio finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica;

8. di dare mandato al Sindaco ovvero al rappresentante di Roma Capitale nell’Assemblea dei Soci di Zètema Progetto Cultura S.r.l. di approvare le conseguenti modifiche statutarie e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla loro attuazione.

ALLEGATO “A”

Prot. QA/2026/0068293 del 22/07/2026

SOMMARIO

  • PREMESSA E INQUADRAMENTO GIURIDICO …………………………………………………………………. 2
  • CONTESTO DI RIFERIMENTO ………………………………………………………………………………………… 3
  • ISTRUTTORIA TECNICA ………………………………………………………………………………………………… 5
  • Caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativialla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali …………………………………………….. 5
  • Risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili …………………………………………………………………………………………. 7
  • Verifiche periodiche a cura dell’amministrazione sulla situazione gestionale ………………… 9
  • Analisi dei risultati della gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati ………………………………………………………………….. 9
  • Analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’Azienda Speciale………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
  • MODELLO DI GESTIONE DELL’AZIENDA SPECIALE ……………………………………………………… 13
  • Analisi dei risultati della gestione tramite Azienda Speciale sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti…………………………………………………………………………………………. 15
  • CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DELL’ISTRUTTORIA ………………………………………………….. 22
ALLEGATO B

PAG. 95

INDICE

TITOLO I – Natura – Oggetto – Organi

  • Art. 1- DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE
  • Art. 2- OGGETTO
  • Art. 3- ORGANI
TITOLO II – Consiglio di Amministrazione

  • Art. 4- COMPOSIZIONEA
  • rt. 5- DURATA IN CARICA E COMPENSI
  • Art. 6- ATTRIBUZIONI
  • Art. 7- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TITOLO III – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

  • Art. 8- ATTRIBUZIONI
TITOLO IV – La Direzione Aziendale

  • Art. 9- IL DIRETTORE GENERALE
  • Art. 10- ATTRIBUZIONI
  • Art. 11- INCOMPATIBILITÁ E TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO V – Il Collegio dei Revisori dei Conti

  • Art. 12- COMPOSIZIONE
  • Art. 13- COMPITI
  • Art. 14- FUNZIONAMENTO
TITOLO VI – Il Personale

  • Art. 15- TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
  • Art. 16- INCOMPATIBILITÁ E INCARICHI PROFESSIONALI
TITOLO VII – Rapporti con l’Amministrazione Capitolina

  • Art. 17- ATTI FONDAMENTALI
  • Art. 18- INDIRIZZI E VIGILANZA
TITOLO VIII – Patrimonio, finanza, contabilità

  • Art. 19- PATRIMONIO
  • Art. 20- FONTI DI FINANZIAMENTO
  • Art. 21- PIANO PROGRAMMA
  • Art. 22- BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
  • Art. 23- BILANCIO D’ESERCIZIO
TITOLO I – Natura – Oggetto – Organi

Art. 1 (Denominazione, natura, sede)

1. E’ istituita l’Azienda Speciale di Roma Capitale, dotata di personalità giuridica, denominata AziendaSpeciale Roma Sport.

2. L’Azienda Speciale Roma Sport è disciplinata dalla Legge 8 giugno 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.), dallo Statutodi Roma Capitale, dal presente Statuto e dalle altre disposizioni di Legge e di regolamento previste per le Aziende speciali degli Enti locali.

3. L’Azienda Speciale Roma Sport ha sede legale in Roma.

Art. 2 (Oggetto)

1. L’Azienda Speciale Roma Sport, ha per oggetto:

a) la gestione e la conduzione di impianti e servizi sportivi, ivi compresa l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, la progettazione, l’organizzazione, lo sviluppo e la promozione di eventi sportivi e culturali anche all’interno degli stessi, nonché tutti i connessi servizi strumentali, secondo le linee di indirizzo formulate dai Dipartimenti capitolini competenti;

2. L’Azienda può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli indicati al primo comma, che siano ad essa affidate da Roma Capitale.

3. L’Azienda provvede alle attività costituenti l’oggetto sociale direttamente, o a mezzo di accordi contrattuali, con imprese pubbliche e/o private, nel rispetto della normativa vigente.

4. L’Azienda instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Città Metropolitana di Roma Capitale, gli altri enti pubblici e le Università, nonché con fondazioni e istituzioni e società, pubbliche e private, sportive e culturali, associazioni, stipulando con esse convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall’Assemblea Capitolina.

5. L’Azienda, nel rispetto della normativa vigente, può compiere operazioni commerciali, finanziarie e mobiliari, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, e svolgere in genere qualsiasi attività ritenuta utile ai fini sociali. Le suddette operazioni dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore Generale;

d) collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO II – Consiglio di Amministrazione

Art. 4 (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, nominati secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti di Roma Capitale.

2. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto o di sua temporanea assenza o impedimento.

4. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dallo stesso Consiglio fra i dipendenti

dell’Azienda.

Art. 5 (Durata in carica e compensi)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo deliberante dell’Azienda cui compete la gestione aziendale. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, in corrispondenza con il mandato dell’Assemblea Capitolina e comunque sino all’insediamento dei loro successori che deve aver luogo secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

2. Il compenso dei membri dell’Organo amministrativo, qualora ne ricorrano i presupposti, è determinato nei limiti imposti dalle norme vigenti in materia, con deliberazione della Giunta Capitolina.

3. Qualora ricorrano i presupposti di legge per il riconoscimento dei suddetti compensi trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti soggettivi previsti dal regolamento di Assemblea Capitolina contenente gli indirizzi per la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. m), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali emanati dall’Assemblea Capitolina, tutte le determinazioni per l’attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda è deputata a soddisfare.

6. Il Sindaco, sulla base di quanto stabilito dall’Assemblea Capitolina, revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi previste e disciplinate dalla legge, dai regolamenti e dagli indirizzi di Roma Capitale.

7. Con il medesimo provvedimento con il quale viene disposta la revoca, ove questa riguardi l’intero Consiglio di Amministrazione e sempre che non vengano contestualmente sostituiti i Consiglieri revocati, il Sindaco affida, per un termine non superiore a 60 giorni, l’amministrazione dell’Azienda ad un Commissario Straordinario, il quale ha i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito degli indirizzi e finalità stabiliti dall’Assemblea Capitolina determina i programmi e vigila sulla gestione.

In particolare, il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) definizione e attuazione del piano-programma e dei suoi aggiornamenti, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Roma Capitale e l’Azienda Speciale, con particolare riferimento alla definizione delle attività prevalenti e accessorie, nonché delle altre attività accessorie collaterali;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio;

e) le relazioni quadrimestrali sull’andamento dell’Azienda, contenenti in sintesi i dati significativi della gestione aziendale, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano-programma, nonché del budget economico dell’esercizio di riferimento;

f) regolamenti per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento dell’Azienda;

g) nomina, conferma, risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale e dei dirigenti;

h) direttive generali da osservarsi da parte del Direttore Generale, per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’Azienda è destinata a soddisfare, secondo gli indirizzi programmatici formulati dall’Assemblea Capitolina;

i) assunzione, sospensione, licenziamento del personale in conformità al C.C.N.L. vigente e tabella numerica del personale;

j) indizione di gare, determinazione delle procedure da osservarsi per l’aggiudicazione dei contratti, approvazione del contratto di servizio e dei contratti, che non siano riservati alla esclusiva competenza del Direttore Generale, in coerenza con il codice dei contratti pubblici e nel rispetto della normativa vigente;

k) contrazione di mutui con garanzie prestate limitatamente su beni di proprietà dell’Azienda;

l) proposte di modificazioni dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina;

m) costituzione in giudizio dell’Azienda.

2. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito libro. Copia di ciascun verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco e ai competenti uffici di Roma Capitale.

Art. 7 (Regolamento per il funzionamento del Consiglio)

Le modalità per il funzionamento del Consiglio sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso.

TITOLO III – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 (Attribuzioni)

1. Il Presidente esercita la vigilanza generale sulla gestione, rappresenta il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Aziendale nei rapporti con gli Enti Istituzionali, ed in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell’Azienda di fronte a terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell’Azienda e riferisce, ove richiesto, alla Giunta Capitolina

sull’andamento della gestione aziendale;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell’attività dell’Azienda con le realtà sportive e culturali della comunità locale;

e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;

f) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 giorni dalla sua adozione.

TITOLO IV – La Direzione Aziendale

Art. 9 (Il Direttore Generale)

1. La Direzione dell’Azienda è affidata al Direttore Generale, nominato a seguito di concorso pubblico o  mediante altra procedura comparativa nella selezione dei candidati.

2. Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, prorogabile fino a cinque anni.

3. In caso di vacanza temporanea del posto di Direttore Generale o di sua assenza o impedimento, il Consiglio di Amministrazione affida le sue funzioni ad altro dirigente dell’Azienda.

ART. 10 (Attribuzioni)

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione ed in particolare:

a) sovrintende all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell’Azienda;

b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne attua le direttive generali;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

e) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma e dei suoi aggiornamenti, del budget economico almeno triennale, del bilancio di esercizio, del piano degli indicatori di bilancio, e le relazioni quadrimestrali sull’andamento dell’Azienda;

f) esercita di norma le funzioni relative agli affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni attraverso la nomina di apposite Commissioni giudicatrici o Seggi di gara, in conformità al codice dei contratti pubblici vigente;

g) stipula il contratto di servizio e gli altri contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

i) dirige il personale dell’Azienda;

j) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente, nonché quelle non

espressamente previste dal presente Statuto in capo al Consiglio di Amministrazione e al Presidente;

k) conferisce nell’ambito dei poteri attribuitigli incarichi per specifiche iniziative ai dirigenti dell’Azienda;l) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato; nel caso in cui il Consiglio non intenda adeguarsi al parere del Direttore, deve motivare le ragioni del dissen

Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti, per migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza dell’utente. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy. Chiudendo questo banner si accettano le condizioni sulla privacy e si acconsente all’utilizzo dei cookie.
CHIUDI