Servizi > Feed-O-Matic > 754894 🔗

Lunedì 26 Ottobre 2026 17:10

Le ragioni del ricorso contro la nuova legge elettorale

Pubblichiamo il documento dell’avvocato Pietro Adami che spiega le ragioni dei ricorsi di legittimità costituzionale

#uncategorized #in evidenza #anna falcone #collettiva #enrico grosso #incostituzionalità #le ragioni del ricorso contro la nuova legge elettorale #legge elettorale #maria agostina cabiddu #pietro adami #rete per un voto libero e uguale #ricorsi #roberto zaccaria
leggi la notizia su Carteinregola





Pubblichiamo il documento dell’avvocato Pietro Adami che spiega le ragioni dei ricorsi di legittimità costituzionale della legge elettorale del centrodestra presentati in 25 tribunali che chiedono di accertare la lesione dei diritti di elettorato attivo e passivo e di sottoporre alla Corte costituzionale le questioni di legittimità delle disposizioni della legge elettorale approvata dal centrodestra vigente dal 9 ottobre 2026. La presentazione dei ricorsi è stata coordinata da Pietro Adami che ha coordinato 110 avvocati che si sono messi a disposizione della Rete scrivendo materialmente i ricorsi su un “canovaccio” in otto punti stilato da Enrico Grosso. Adami ha sottolineato che “i ricorsi saranno di più, perché si aggiungeranno i ricorsi linguistici che interessano le minoranze linguistiche come la Valle d’Aosta e Roma per le circoscrizioni all’estero”.

L’iniziativa è stata presentata il 26 ottobre nel corso di una conferenza stampa della Rete per un voto libero e uguale, a cui aderisce Carteinregola-ODV presso il Senato nella quale sono intervenuti Pietro Adami, Maria Agostina Cabiddu, Anna Falcone, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria (
> vai alla registrazione
su radio radicale
)

Vai alla LEGGE n. 180 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (26G00201) (GU Serie Generale n.235 del 09-10-2026) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2026

Vai a Riforma della legge elettorale cronologia e materiali

Vedi anche
Legge elettorale: presentati i ricorsi su collettiva.it

[evidenziazioni di Carteinregola]


        La nuova legge elettorale presenta numerosi profili di possibile contrasto con la Costituzione, che incidono sul diritto dei cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti, sull’eguaglianza del voto e sulla possibilità delle forze politiche di partecipare alle elezioni in condizioni di parità. L’azione giudiziaria chiede al Tribunale ordinario di accertare la lesione dei diritti di elettorato attivo e passivo e di sottoporre alla Corte costituzionale le questioni di legittimità delle disposizioni contestate. È un percorso già sperimentato con le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014, relativa al cosiddetto Porcellum, e n. 35 del 2017, relativa all’Italicum. Il controllo di costituzionalità della legge elettorale può intervenire anche prima che essa venga applicata, evitando che i cittadini siano chiamati a votare con regole incompatibili con i principi costituzionali. Il ricorso si articola in otto distinti motivi di illegittimità costituzionale.


      Il primo motivo riguarda il cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla lista o coalizione che raggiunga almeno il 42% dei voti nelle condizioni previste dalla legge.Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, assegnati attraverso un meccanismo che riduce preventivamente il numero dei seggi da distribuire proporzionalmente tra le forze politiche. Sono previsti tetti massimi di 220 deputati e 113 senatori.

     La contestazione non riguarda il principio astratto secondo cui una legge elettorale possa favorire la formazione di maggioranze parlamentari stabili. Il problema è stabilire fino a quale punto tale obiettivo possa giustificare un’alterazione del rapporto tra i voti espressi dagli elettori e i seggi assegnati. La nuova legge prevede un premio fisso, il cui effetto concreto varia in funzione della distribuzione dei voti tra le liste e della quantità di voti che non partecipano al riparto. Una coalizione che superi di poco la soglia può ottenere un vantaggio parlamentare significativo rispetto a una coalizione che rimanga immediatamente al di sotto.

    Si determina così una discontinuità nella rappresentanza: differenze anche modeste nel consenso elettorale possono produrre conseguenze molto rilevanti nella composizione delle Camere. Il ricorso denuncia il rischio che la finalità di governabilità – che non è presente nella Costituzione- venga perseguita attraverso un sacrificio eccessivo dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività delle assemblee parlamentari, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.


      Il secondo motivo riguarda le modalità attraverso le quali vengono assegnati i seggi del premio. I candidati destinati a beneficiare del premio di governabilità sono inseriti in apposite liste circoscrizionali bloccate, sulle quali gli elettori non possono esprimere preferenze. Il risultato è particolarmente significativo perché la legge, da un lato, riconosce agli elettori la possibilità di esprimere preferenze per i candidati dei collegi plurinominali e, dall’altro, riserva una parte rilevante dei seggi parlamentari a candidati selezionati preventivamente dalle forze politiche.

     Quando il premio viene attribuito, i seggi riservati ai candidati bloccati riducono quelli disponibili per gli eletti attraverso il sistema ordinario delle preferenze. Sono circa trenta (alla Camera) i candidati eletti nei collegi che vengono scalzati da quelli inseriti nella lista bloccata nazionale, se scatta il premio di maggioranza. Il ricorso contesta questa compressione della capacità dell’elettore di incidere sulla scelta dei propri rappresentanti.
La questione assume particolare rilievo alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha già censurato sistemi nei quali la selezione degli eletti risulta sostanzialmente sottratta alla volontà degli elettori e affidata alle decisioni degli apparati di partito.

Il terzo motivo riguarda il sistema di distribuzione dei seggi, che muove da un calcolo nazionale e procede successivamente alla loro attribuzione nei collegi plurinominali. Il ricorso contesta gli effetti che tale meccanismo può produrre sulla corrispondenza tra i voti espressi in un determinato territorio e i rappresentanti che risultano eletti in quel territorio.

      Il numero dei seggi attribuiti a una lista in un collegio può infatti dipendere anche dai risultati ottenuti in altre parti del Paese e dalle operazioni necessarie a rendere coerente il riparto territoriale con quello nazionale. Ne può derivare che il risultato locale venga modificato da operazioni di compensazione estranee alla volontà immediatamente espressa dagli elettori del collegio. Il problema costituzionale riguarda la trasparenza e la comprensibilità degli effetti del voto, nonché il rapporto tra rappresentanza politica e articolazione territoriale dell’elezione.

     Secondo il ricorso, il sistema deve essere valutato alla luce dei principi di voto diretto ed eguale, verificando se il complesso delle operazioni di attribuzione dei seggi conservi un collegamento sufficientemente riconoscibile tra la scelta dell’elettore e l’elezione dei rappresentanti.


    Il quarto motivo affronta due questioni distinte, entrambe particolarmente rilevanti sul piano costituzionale. La prima riguarda l’articolo 57 della Costituzione, secondo cui il Senato è eletto «a base regionale». La legge introduce invece un premio di governabilità determinato su base nazionale anche per il Senato. Il ricorso sostiene che tale soluzione debba essere verificata alla luce della particolare struttura costituzionale dell’elezione senatoriale, che conserva un riferimento espresso alle Regioni.

   La seconda questione riguarda il collegamento tra i risultati delle elezioni delle due Camere. La legge subordina l’attribuzione del premio al verificarsi delle condizioni richieste in entrambe le assemblee, collegando così gli effetti del voto espresso per la Camera dei deputati a quelli del voto espresso per il Senato. Eppure, le due Camere sono organi costituzionali distinti, ciascuno titolare di una propria legittimazione elettorale. I cittadini sono liberi di esprimere scelte politiche differenti nelle due votazioni.

   Il ricorso contesta che la legge ordinaria possa subordinare gli effetti rappresentativi di un’elezione ai risultati di un’altra, introducendo una dipendenza reciproca tra le Camere che non trova un’espressa previsione nella Costituzione.


   Il quinto motivo riguarda la combinazione tra capilista bloccati e candidature multiple.
   Il sistema prevede che il capolista sia eletto prioritariamente rispetto ai candidati che competono attraverso le preferenze. Consente inoltre a uno stesso candidato di presentarsi in più collegi, secondo i limiti stabiliti dalla legge, e di concorrere anche attraverso le liste collegate al premio.

    La combinazione di questi meccanismi rende più difficile per l’elettore conoscere l’effetto concreto del proprio voto. Un candidato presentato in un collegio può infatti risultare eletto in un altro, mentre la sua elezione e l’applicazione dei criteri di assegnazione possono incidere sull’individuazione degli altri candidati eletti.

    La questione non riguarda soltanto la libertà dei partiti di selezionare i candidati. Riguarda soprattutto la possibilità dei cittadini di concorrere effettivamente alla scelta delle persone che li rappresenteranno.

     Il ricorso denuncia una concentrazione eccessiva del potere di selezione degli eletti nelle mani delle forze politiche, a scapito dell’effettività del voto di preferenza.


    Il sesto motivo riguarda le modifiche alle garanzie dirette a promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza parlamentare. La nuova legge elimina il limite del 60% per ciascun sesso nelle posizioni di capolista, ossia proprio nelle posizioni che godono della maggiore probabilità di elezione.

    La modifica assume particolare rilievo perché il sistema conserva capilista bloccati e introduce ulteriori liste bloccate per l’assegnazione del premio. Il ricorso sostiene che la tutela dell’equilibrio di genere debba essere valutata con riferimento alle possibilità effettive di elezione, e non soltanto alla presenza numerica di candidati dei due sessi nelle liste.

   La legge introduce inoltre un sistema di tre preferenze sottoposto a vincoli di genere. Il ricorso ne contesta la proporzionalità, sostenendo che l’obiettivo di promuovere la parità debba essere perseguito senza imporre limitazioni alla libertà di scelta dell’elettore più estese di quanto necessario. La questione richiama gli articoli 3 e 51 della Costituzione.


     Il settimo motivo riguarda una delle innovazioni politicamente e costituzionalmente più significative della legge.

    Per partecipare alle elezioni, le forze politiche devono indicare preventivamente la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste coalizzate devono indicare il medesimo nominativo. L’inosservanza dell’obbligo comporta l’esclusione dalla competizione elettorale.

    Il ricorso contesta anzitutto la proporzionalità di questa condizione. Una formazione politica può legittimamente partecipare alle elezioni per rappresentare determinati interessi, sostenere specifiche proposte legislative o svolgere una funzione di opposizione, senza necessariamente aspirare a esprimere il Presidente del Consiglio.

    Imporre comunque l’indicazione di un candidato alla guida del Governo, a pena di esclusione, significa subordinare l’esercizio del diritto di partecipazione politica a una scelta che non appartiene necessariamente alle finalità della formazione stessa. Ma il motivo presenta anche un profilo più profondo, relativo alla forma di governo parlamentare.

    Secondo l’articolo 92 della Costituzione, la nomina del Presidente del Consiglio spetta al Presidente della Repubblica. Secondo l’articolo 94, il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere. Nella forma di governo disegnata dalla Costituzione, la formazione del Governo dipende quindi dal rapporto tra Presidente della Repubblica, Parlamento e maggioranze parlamentari effettivamente esistenti.

   La nuova legge anticipa invece l’indicazione della persona destinata a guidare il Governo al momento della presentazione delle liste elettorali, quando ancora non si conoscono né la composizione delle Camere né i gruppi parlamentari che vi saranno costituiti. L’indicazione, pur non essendo formalmente vincolante per il Presidente della Repubblica, può generare negli elettori l’aspettativa che il voto determini anche la scelta del Presidente del Consiglio.

    Si introduce così, attraverso una legge elettorale ordinaria, un elemento di personalizzazione dell’investitura del Governo che rischia di alterare il significato delle successive consultazioni presidenziali e del rapporto fiduciario con il Parlamento.

    Il ricorso denuncia pertanto il pericolo di una modificazione indiretta degli equilibri costituzionali, senza ricorrere alle procedure previste per la revisione della Costituzione.


   L’ottavo motivo riguarda le condizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali. La legge innalza da 1.500–2.000 a 6.000–7.000 il numero delle sottoscrizioni richieste per collegio plurinominale alle formazioni politiche prive dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o degli esoneri.

    Si tratta di un aumento particolarmente rilevante, che può comportare la necessità di raccogliere centinaia di migliaia di firme per presentare candidature sull’intero territorio nazionale. Il problema non riguarda la legittimità astratta di richiedere sottoscrizioni a sostegno delle liste. Tale requisito può rispondere alla ragionevole esigenza di evitare candidature prive di un minimo radicamento elettorale.

Il ricorso contesta invece la proporzionalità dell’onere imposto e la differenza di trattamento tra le forze politiche già presenti nelle istituzioni e quelle che intendono accedere per la prima volta alla competizione parlamentare. Le prime possono beneficiare di esoneri o di condizioni più favorevoli, mentre le seconde devono affrontare un impegno organizzativo ed economico molto maggiore. Ne deriva il rischio che le regole per l’accesso alle elezioni finiscano per proteggere le forze politiche già rappresentate, rendendo eccessivamente difficile l’ingresso di nuove formazioni.

La questione investe direttamente il pluralismo politico, l’eguaglianza nell’accesso alla competizione elettorale e il diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale, garantito dall’articolo 49 della Costituzione.

Significato complessivo del ricorso. Gli otto motivi affrontano disposizioni differenti, ma sono collegati da una preoccupazione costituzionale comune.


La nuova legge tende a rafforzare il potere delle coalizioni maggiori e delle organizzazioni di partito, riducendo in più punti la possibilità degli elettori di incidere direttamente sulla scelta dei propri rappresentanti. Il premio di governabilità modifica il rapporto tra voti e seggi. Le liste bloccate e le candidature multiple riducono la capacità di selezione personale degli elettori. Il sistema di riparto rende più complessa la relazione tra voto e rappresentanza territoriale. Il collegamento tra le Camere e l’indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio incidono sugli equilibri della forma di governo parlamentare. L’aumento delle sottoscrizioni rende più difficile l’accesso alla competizione delle forze politiche nuove. Il problema costituzionale fondamentale è stabilire se la ricerca della governabilità possa giustificare, nel loro insieme, limitazioni così significative della rappresentanza, della libertà di scelta degli elettori e del pluralismo politico.Il ricorso chiede che questi interrogativi siano sottoposti alla Corte costituzionale, affinché sia verificata la compatibilità della nuova disciplina con i principi fondamentali della democrazia rappresentativa.


Per osservazioni e precisazioni sul testo redatto dall’avv. Piero Adami scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com

26 ottobre 2026


Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti, per migliorare i servizi offerti e ottimizzare l’esperienza dell’utente. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy. Chiudendo questo banner si accettano le condizioni sulla privacy e si acconsente all’utilizzo dei cookie.
CHIUDI