Venerdì 30 Ottobre 2026 18:10
Pratone di Via Teulada, la sentenza del TAR
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Comitato Trionfalmente 17 e Associazione
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Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Comitato Trionfalmente 17 e Associazione di Promozione Sociale Insieme 17 contro il decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 maggio 2025 con il quale si dava il via all’ampliamento della Città giudiziaria di piazzale Clodio, previsto nel Protocollo d’Intesa del luglio 2024 tra i Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, la Regione Lazio e Roma Capitale. Un ampliamento che prevedeva nuove edificazioni sul “pratone di Monte Mario” , tra Piazzale Clodio e via Teulada.
L’area, pubblica, di proprietà dell’Agenzia del Demanio, è un’area naturale protetta (Riserva Naturale di Monte Mario) e ricade nel sistema Ambientale ed agricolo Parchi istituiti e Tenuta Castel Porziano di cui agli articoli 68 e 69 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRG che non prevedono nuove edificazioni.
Da tempo i comitati di quartiere si battono per la sua conservazione, fino alla presentazione di un ricorso al TAR del Lazio, che il 28 ottobre ha depositato la sentenza, annullando il decreto del Presidente Rocca.
In sintesi i giudici amministrativi hanno accolto le obiezioni dei ricorrenti riguardo la “mancata ponderazione degli interessi coinvolti e la mancata valutazione di possibili localizzazioni alternative” in relazione al parere rilasciato da Roma Natura, l’ente che gestisce la Riserva di Monte Mario.
Ricordano i magistrati amministrativi che “La disposizione attribuisce al Presidente della Regione – in presenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza (o per ragioni di sicurezza pubblica) e previo parere dell’ente di gestione – un potere eccezionale di deroga alle previsioni del Piano dell’area naturale protetta, distinto dall’ordinario procedimento di modificazione dello strumento pianificatorio”. E il collegio ritiene “fondato il profilo di censura concernente il difetto di motivazione del parere favorevole reso dall’Ente regionale RomaNatura“, parere che “assume un ruolo centrale nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla deroga allo strumento di pianificazione dell’area naturale protetta” in quanto “risponde all’esigenza di assicurare che la decisione di derogare alla disciplina di tutela della Riserva sia preceduta da una specifica valutazione degli interessi ambientali coinvolti, rimessa all’amministrazione che, per le proprie attribuzioni istituzionali e per la conoscenza delle caratteristiche del territorio, è chiamata a garantirne la salvaguardia“.
E nel caso del Pratone, per i giudici, nel parere favorevole espresso il 27 marzo 2025 Roma Natura si era limitata “a richiamare gli atti relativi alla programmazione dell’intervento e la disciplina che consente il ricorso alla deroga”senza “una specifica valutazione delle caratteristiche ambientali dell’area interessata e delle conseguenze che la prevista trasformazione potrebbe determinare sugli interessi tutelati al piano della Riserva“. Sottolinea il collegio che “le prescrizioni contenute nel parere (concernenti la realizzazione della Porta del Parco, interventi di riforestazione, la minimizzazione del consumo di suolo permeabile, la creazione di infrastrutture verdi e il mantenimento della superficie complessiva degli spazi verdi) …pur essendo astrattamente idonee a concorrere alla mitigazione degli effetti dell’intervento, esse non risultano accompagnate da una valutazione che ne dimostri l’adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell’area interessata e alle conseguenze ambientali della deroga autorizzata“.
Quindi i giudici, ritenendo che “tale vizio si riflette sulla legittimità del successivo decreto presidenziale, adottato sulla base del predetto parere endoprocedimentale, determinandone l’illegittimità derivata“, hanno annullato “il decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 maggio 2025“. Tuttavia con una precisazione: “non spetta al Collegio sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente gestore, né stabilire se l’intervento sia effettivamente compatibile con le esigenze di tutela della Riserva o se le prescrizioni formulate siano tecnicamente sufficienti. Il vizio riscontrato attiene, piuttosto, alla mancata esplicitazione di un percorso istruttorio e valutativo idoneo a sorreggere il giudizio favorevole espresso dall’amministrazione competente“. E per questo “La rinnovazione del procedimento richiederà infatti una nuova valutazione degli interessi ambientali dedotti nei suddetti motivi, sulla base di un’istruttoria adeguata alle caratteristiche dell’area interessata e alla natura dell’intervento prospettato“.
Quindi i giudici, ritenendo che “tale vizio si riflette sulla legittimità del successivo decreto presidenziale, adottato sulla base del predetto parere endoprocedimentale, determinandone l’illegittimità derivata“, hanno annullato “il decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 maggio 2025“. Tuttavia con una precisazione: “non spetta al Collegio sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente gestore, né stabilire se l’intervento sia effettivamente compatibile con le esigenze di tutela della Riserva o se le prescrizioni formulate siano tecnicamente sufficienti. Il vizio riscontrato attiene, piuttosto, alla mancata esplicitazione di un percorso istruttorio e valutativo idoneo a sorreggere il giudizio favorevole espresso dall’amministrazione competente“. E per questo “La rinnovazione del procedimento richiederà infatti una nuova valutazione degli interessi ambientali dedotti nei suddetti motivi, sulla base di un’istruttoria adeguata alle caratteristiche dell’area interessata e alla natura dell’intervento prospettato“.
Il procedimento potrebbe quindi ripartire, con un parere più argomentato emesso da Roma Natura, ma, oltre a quelle dei cittadini e dei comitati, molte voci si sono levate – in particolare Azione e AVS – per chiedere a ministero di Giustizia, Regione Lazio e a Roma Capitale di non avanzare ricorso al Consiglio di Stato e cercare soluzioni alternative alle edificazioni sull’ultimo “prato di Prati” attraverso il recupero del patrimonio pubblico esistente.
Anche Carteinregola ritiene essenziale l’individuazione di soluzioni alternative a nuove edificazioni e sottolinea, ancora una volta, la necessità di interrompere il dannoso processo di erosione del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico che deve essere salvaguardato per noi e per le generazioni future. Ricordiamo che quasi 2 anni fa (15 gennaio 2025) la Giunta Gualtieri approvava una memoria di Giunta per l’ Istituzione di un Tavolo Istituzionale finalizzato all’assegnazione a Roma Capitale delle aree libere del Prato di Via Teulada per la realizzazione di un parco pubblico aperto ai cittadini. (Protocollo N. 1308 del 14/01/2025). In tale documento si metteva in luce come :”… già oggi l’area di piazzale Clodio, per l’elevata presenza di cemento e altri materiali capaci di accumulare e non riflettere la radiazione solare, rappresenta una delle isole di calore più rilevanti della città di Roma...”.
Ci aspettiamo quindi che tutte le Istituzioni, da Roma Natura a Roma Capitale, dalla Regione Lazio al Ministero della Giustizia, dopo il pronunciamento del TAR, collaborino per intraprendere un percorso nuovo ispirato a principi rispettosi del nostro già gravemente compromesso patrimonio paesaggistico e verde esistente.
Carteinregola-ODV
Pubblichiamo in calce la sentenza del TAR

vedi anche.
Progetto ampliamento città giudiziaria- I Municipio Cronologia e materiali
vedi anche
Pratone di via Teulada, interviene il TAR: bloccato il progetto della cittadella giudiziaria nella riserva naturale
30 OTTOBRE 2026
per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com
Pubblicato il 28/10/2026 N. 17019/2026 REG.PROV.COLL.N. 07701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7701 del 2025, proposto da Comitato Cittadino “Trionfalmente 17” e Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Terzo Settore “Insieme 17 Aps”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale RomaNatura, Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale RomaNatura, Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
LAV – Lega Anti Vivisezione, sede di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 maggio 2025, n. T00061, recante “Autorizzazione alla deroga al Piano della Riserva di Monte Mario, ai sensi dell’art. 26, co. 5 ter della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni per la realizzazione dell’intervento di ampliamento della Città Giudiziaria di piazzale Clodio, nel territorio di Roma Capitale”, pubblicato in data 8 maggio 2025 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37;
– del “Parere in merito alla richiesta di deroga al Piano della Riserva naturale di Monte Mario, ai sensi dell’art. 26, co. 5 ter, della l.r. 29/1997 e s.m.i., per la realizzazione dell’intervento di ampliamento della Città Giudiziaria di piazzale Clodio” reso in data 27 marzo 2025 dall’Ente Regionale RomaNatura, registro ufficiale Regione Lazio 0001362.U.27-03-2025;
– ove lesivo e per quanto interesse di parte ricorrente, della Deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio n. 482 del 4 luglio 2024, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Roma Capitale per la «Realizzazione di un intervento di ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio nel territorio di Roma»”, pubblicata in data 9 luglio 2024 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 55;
– ove lesivo e per quanto interesse di parte ricorrente, del connesso “Protocollo D’Intesa” siglato in data 10 luglio 2024 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio e Roma Capitale con il quale sono state finalizzate e definite le azioni, le procedure da porre in essere con le relative tempistiche, nonché degli strumenti necessari per superare eventuali criticità motivo di rallentamenti od ostacoli, per la compiuta definizione dell’intervento di ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio;
– ove lesivo e per quanto di interesse di parte ricorrente, della Nota inviata dal Tavolo Tecnico al Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, di cui al n. protocollo 0338108 del 18 marzo 2025, avente ad oggetto “Esiti istruttori della prima fase dei lavori del Tavolo Tecnico per l’ampliamento della Città Giudiziaria di Roma Capitale”;
– ove lesivo e per quanto di interesse di parte ricorrente, del “Protocollo D’Intesa” del 16 maggio 2019, siglato tra il Ministero della Giustizia, la Regione Lazio e Roma Capitale;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;
nonché per la condanna
– della parte resistente alla tutela in forma specifica mediante l’adozione di provvedimenti finalizzati a valutare congruamente gli interessi ambientali (faunistici e floristici) cui la parte ricorrente è portatrice;
– in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, di Ente Regionale RomaNatura, di Roma Capitale, del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, notificato il 2 luglio 2025 e depositato in pari data, il Comitato cittadino “Trionfalmente 17” e l’associazione “Insieme 17 APS” hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio 6 maggio 2025, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 26, comma 5-ter, della l.r. n. 29 del 1997, la deroga al Piano della Riserva naturale di Monte Mario per la realizzazione dell’intervento di ampliamento della Città giudiziaria di piazzale Clodio, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi indicati in epigrafe.
Con il primo motivo di ricorso, le parti ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 26, comma 5-ter, 8 e 18 della l.r. n. 29 del 1997, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere sotto diversi profili. Hanno contestato, in particolare, la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti per l’autorizzazione della deroga attraverso decreto presidenziale, l’adeguatezza del parere favorevole reso dall’Ente Regionale RomaNatura e la mancata partecipazione della Giunta regionale al procedimento.
Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 17 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché l’eccesso di potere, sostenendo che la scelta di destinare all’ampliamento della Città giudiziaria una porzione della Riserva non sarebbe stata preceduta da un’adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi coinvolti, né dalla valutazione di possibili localizzazioni alternative.
Con il terzo motivo hanno dedotto ulteriori profili di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE, della Convenzione di Berna (ratificata dalla legge n. 503 del 1981) e dell’art. 9 Cost., sostenendo che la presenza nella Riserva di specie faunistiche e floristiche oggetto di tutela avrebbe imposto lo svolgimento di specifiche indagini tecniche volte a verificare gli effetti dell’intervento sulle predette specie e sui relativi habitat.
A sostegno delle proprie deduzioni, i ricorrenti hanno depositato relazioni tecniche concernenti i profili architettonici, geologici e agronomici dell’intervento.
2. Si sono costituite in giudizio Roma Capitale e la Regione Lazio, nonché il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente regionale RomaNatura, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dei ricorrenti. La Regione Lazio ha inoltre eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 2024 e del relativo Protocollo d’intesa, nonché la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per mancata impugnazione del bando del concorso di progettazione pubblicato il 27 novembre 2025.
Nel merito, le amministrazioni hanno contestato la fondatezza delle censure, sostenendo la sussistenza dei presupposti di applicazione della procedura contemplata dall’artt. 26, comma 5-ter, 8 e 18 della l.r. n. 29 del 1997, l’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria svolta, anche con riferimento al parere reso da RomaNatura, alla localizzazione dell’opera e alla tutela dei valori ambientali coinvolti.
3. Con atto notificato e depositato il 19 settembre 2026, è intervenuta ad adiuvandum la LAV – Lega Anti Vivisezione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. In seguito al deposito di memorie e repliche ex art. 73, comma 1, c.p.a., all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti.
6. Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dalla LAV – Lega Anti Vivisezione.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, l’intervento adesivo dipendente presuppone che il terzo sia titolare di un interesse diverso, ancorché collegato, rispetto a quello che legittimerebbe la proposizione del ricorso in via principale, sicché esso è precluso al soggetto che avrebbe potuto autonomamente impugnare il provvedimento controverso, non potendo l’intervento costituire uno strumento per eludere i termini decadenziali di proposizione del ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15; Sez. V, 23 agosto 2023, n. 7925; Sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258).
Nel caso di specie, la LAV, riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, è titolare, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della medesima legge, di un’autonoma legittimazione a impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi ambientali affidati alla sua tutela.
L’intervento proposto nel presente giudizio è diretto a contestare la legittimità del decreto che autorizza la deroga al Piano della Riserva naturale di Monte Mario, deducendo vizi concernenti, tra l’altro, la tutela degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche presenti nell’area protetta. Esso è pertanto volto alla tutela di un interesse ambientale direttamente riferibile alle finalità istituzionali dell’associazione, che avrebbe potuto essere autonomamente azionato mediante la tempestiva impugnazione degli atti controversi. Ne consegue l’inammissibilità dell’intervento.
7. Devono quindi essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
8. L’eccezione di tardività è infondata.
La deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 4 luglio 2024 e il conseguente Protocollo d’intesa del 10 luglio 2024 hanno natura programmatica e organizzativa, essendo diretti a definire le attività delle amministrazioni coinvolte e il relativo coordinamento, senza incidere concretamente sull’assetto dell’area.
Soltanto con il decreto presidenziale del 6 maggio 2025 è stato esercitato il potere previsto dall’art. 26, comma 5-ter, della l.r. n. 29 del 1997, mediante l’autorizzazione della deroga al Piano. La lesione dedotta dai ricorrenti si è pertanto concretizzata con tale provvedimento, tempestivamente impugnato, senza che assuma rilievo la circostanza che siano stati gravati anche gli atti del 2024, peraltro espressamente indicati nel ricorso «ove lesivi e per quanto di interesse».
9. È parimenti infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, gli enti associativi esponenziali sono legittimati ad agire a tutela degli interessi legittimi diffusi anche in assenza di un’espressa previsione normativa, purché risultino in possesso dei requisiti sostanziali individuati dalla medesima giurisprudenza, consistenti nel perseguimento statutario e non occasionale di obiettivi di tutela dell’interesse dedotto in giudizio, nel possesso di un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e, con specifico riferimento alla tutela ambientale, nell’esistenza di un collegamento territoriale tra l’ambito di attività dell’associazione e l’area in cui è situato il bene che si assume leso (Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che entrambi i ricorrenti hanno sede e operano nel territorio interessato, perseguono finalità statutarie riconducibili alla tutela dell’ambiente e del territorio nel quale ricade la Riserva naturale di Monte Mario e svolgono da tempo (il Comitato Trionfalmente 17 è stato costituito nel 2012, l’associazione Insieme 17 APS nel 2022) attività concretamente riferibili alla salvaguardia dell’area interessata dall’intervento.
In particolare, il radicamento territoriale e l’effettiva rappresentatività degli enti ricorrenti trovano riscontro nei rapporti intrattenuti con le istituzioni pubbliche, come attestano il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2016 dal Comitato Trionfalmente 17 con RomaNatura e il Municipio Roma I, nonché la partecipazione dell’associazione Insieme 17 APS, nel 2022, a un’audizione presso la competente Commissione del Consiglio regionale del Lazio, avente ad oggetto proprio l’ampliamento della Città giudiziaria di piazzale Clodio.
Tali elementi, complessivamente considerati, attestano il carattere non occasionale dell’attività svolta, l’effettiva rappresentatività degli enti e la sussistenza di uno specifico collegamento statutario e territoriale con gli interessi ambientali dedotti in giudizio.
Devono, conseguentemente, ritenersi soddisfatti i requisiti richiesti per il riconoscimento della legittimazione ad agire a tutela degli interessi superindividuali dedotti nel presente giudizio.
10. È infondata anche l’eccezione di carenza di interesse ad agire.
Il decreto del Presidente della Regione Lazio 6 maggio 2025 non costituisce un atto meramente preparatorio rispetto alla futura progettazione dell’opera, ma autorizza una deroga al Piano della Riserva, al fine di consentire la localizzazione di un nuovo edificio destinato a funzioni giudiziarie in un’area per la quale lo strumento pianificatorio prevedeva destinazioni esclusivamente connesse alla fruizione della Riserva e alla sistemazione della cosiddetta Porta del Parco.
La lesione dell’interesse azionato deriva pertanto già dall’esercizio del potere di deroga.
11. Deve essere respinta anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione del bando del concorso di progettazione pubblicato il 27 novembre 2025. Il bando attiene infatti alla successiva progettazione dell’opera e non rinnova né sostituisce la determinazione relativa alla deroga al Piano della Riserva. L’eventuale annullamento del decreto impugnato continuerebbe, pertanto, a procurare ai ricorrenti un’utilità, a prescindere dal successivo sviluppo procedimentale.
12. Venendo al merito, il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati, con riferimento al difetto di motivazione del parere espresso dall’Ente regionale RomaNatura.
12.1. Ai sensi dell’art. 26, comma 5-ter, della l.r. n. 29 del 1997, «in caso di necessità e urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell’ente di gestione, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe allo strumento di pianificazione, prescrivendo modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonei a tutelare l’integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale».
La disposizione attribuisce al Presidente della Regione – in presenza dei presupposti della necessità e dell’urgenza (o per ragioni di sicurezza pubblica) e previo parere dell’ente di gestione – un potere eccezionale di deroga alle previsioni del Piano dell’area naturale protetta, distinto dall’ordinario procedimento di modificazione dello strumento pianificatorio.
Quanto ai presupposti di necessità e urgenza, deve rilevarsi che la disposizione non richiede che la situazione posta a fondamento della deroga abbia carattere improvviso, imprevedibile o sopravvenuto.
In tal senso, può richiamarsi, sul piano sistematico, il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ordinanze contingibili e urgenti, secondo cui la circostanza che una situazione sia risalente nel tempo non esclude, di per sé, la possibilità di ricorrere a poteri straordinari, assumendo rilievo decisivo l’attualità delle esigenze che ne giustificano l’esercizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150; Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5780).
Nel caso di specie, il decreto impugnato dà conto della rilevanza della Città giudiziaria di piazzale Clodio, dell’inadeguatezza e dell’obsolescenza degli immobili che attualmente la compongono, nonché della conseguente necessità di sottoporli a interventi di rinnovamento, ristrutturazione e messa a norma, assicurando la continuità dell’attività giudiziaria.
Si tratta di circostanze sufficienti a sorreggere la valutazione di necessità e urgenza compiuta dall’Amministrazione, che non risulta inficiata dal fatto che l’ampliamento fosse programmato già da alcuni anni.
Sotto tale profilo, dunque, la valutazione compiuta dall’Amministrazione risulta adeguatamente motivata e non presenta profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
12.2. È invece fondato il profilo di censura concernente il difetto di motivazione del parere favorevole reso dall’Ente regionale RomaNatura.
Occorre premettere che il parere dell’ente gestore, espressamente richiesto dall’art. 26, comma 5-ter, della l.r. n. 29 del 1997, assume un ruolo centrale nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla deroga allo strumento di pianificazione dell’area naturale protetta.
La disposizione, infatti, consente di derogare alle previsioni del Piano della Riserva attraverso un procedimento straordinario, distinto da quello ordinariamente previsto per la modificazione dello strumento pianificatorio, subordinando tuttavia l’esercizio del relativo potere alla previa acquisizione del parere dell’ente cui è istituzionalmente affidata la gestione dell’area protetta.
La previsione di tale apporto consultivo risponde all’esigenza di assicurare che la decisione di derogare alla disciplina di tutela della Riserva sia preceduta da una specifica valutazione degli interessi ambientali coinvolti, rimessa all’amministrazione che, per le proprie attribuzioni istituzionali e per la conoscenza delle caratteristiche del territorio, è chiamata a garantirne la salvaguardia.
In questa prospettiva, il parere non può essere considerato un adempimento meramente formale, risolvibile con la semplice manifestazione di assenso o dissenso rispetto all’intervento prospettato, ma deve costituire l’espressione di un’effettiva valutazione delle conseguenze che la deroga è suscettibile di determinare sull’assetto e sulle caratteristiche ambientali dell’area protetta.
Tale conclusione trova conforto, sul piano sistematico, nella disciplina generale dell’attività consultiva dettata dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990.
In particolare, il comma 3
[i]
della disposizione, nell’escludere l’applicazione dei meccanismi ordinari di semplificazione ai pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, riconosce la particolare rilevanza degli interessi affidati alla valutazione di tali amministrazioni.Nella medesima prospettiva assume rilievo anche il comma 4-bis del citato art. 16
[ii]
, introdotto con d.l. n. 19 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2026, che richiede che i pareri siano congruamente motivati e indichino le prescrizioni e le misure mitigatrici idonee a consentire l’espressione dell’assenso.Sebbene tale ultima disposizione, sopravvenuta rispetto all’adozione degli atti impugnati, non sia direttamente applicabile alla fattispecie, essa conferma, quale elemento di interpretazione sistematica, la rilevanza sostanziale dell’attività consultiva e l’esigenza che il parere costituisca l’esito di un’effettiva valutazione degli interessi coinvolti, dando conto delle ragioni poste a fondamento della determinazione espressa e dell’adeguatezza delle eventuali prescrizioni formulate.
Ciò posto, e venendo al caso di specie, il Collegio non può fare a meno di rilevare che il parere favorevole espresso da RomaNatura con nota del 27 marzo 2025 si limita a richiamare gli atti relativi alla programmazione dell’intervento e la disciplina che consente il ricorso alla deroga, formulando poi un assenso accompagnato da alcune sintetiche prescrizioni.
Non risulta, tuttavia, una specifica valutazione delle caratteristiche ambientali dell’area interessata e delle conseguenze che la prevista trasformazione potrebbe determinare sugli interessi tutelati dal Piano della Riserva.
La circostanza che l’intervento fosse ancora in una fase preliminare di definizione progettuale non esclude la necessità di tale valutazione. Se, infatti, l’art. 26, comma 5-ter, non richiede che l’autorizzazione alla deroga sia preceduta dall’approvazione di uno specifico livello progettuale, resta comunque necessario che, al momento dell’esercizio del potere derogatorio, siano stati adeguatamente esaminati gli effetti della scelta di sottrarre una determinata porzione dell’area protetta alla disciplina stabilita dal relativo Piano.
Diversamente opinando, il parere dell’ente gestore finirebbe per essere privato della propria funzione, rinviando a una fase successiva alla decisione derogatoria valutazioni che il legislatore ha invece inteso acquisire prima dell’esercizio del relativo potere.
Né le prescrizioni contenute nel parere (concernenti la realizzazione della Porta del Parco, interventi di riforestazione, la minimizzazione del consumo di suolo permeabile, la creazione di infrastrutture verdi e il mantenimento della superficie complessiva degli spazi verdi) possono, di per sé, ritenersi sufficienti a superare le rilevate carenze. Infatti, pur essendo astrattamente idonee a concorrere alla mitigazione degli effetti dell’intervento, esse non risultano accompagnate da una valutazione che ne dimostri l’adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell’area interessata e alle conseguenze ambientali della deroga autorizzata.
In proposito, deve precisarsi che non spetta al Collegio sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’ente gestore, né stabilire se l’intervento sia effettivamente compatibile con le esigenze di tutela della Riserva o se le prescrizioni formulate siano tecnicamente sufficienti. Il vizio riscontrato attiene, piuttosto, alla mancata esplicitazione di un percorso istruttorio e valutativo idoneo a sorreggere il giudizio favorevole espresso dall’amministrazione competente.
Tale vizio si riflette sulla legittimità del successivo decreto presidenziale, adottato sulla base del predetto parere endoprocedimentale, determinandone l’illegittimità derivata.
In conclusione, dunque, il primo motivo deve essere accolto nei limiti indicati, con conseguente annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio del 6 maggio 2025, n. T00061.
13. L’accoglimento della censura in questione consente di ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte dai ricorrenti. La rinnovazione del procedimento richiederà infatti una nuova valutazione degli interessi ambientali dedotti nei suddetti motivi, sulla base di un’istruttoria adeguata alle caratteristiche dell’area interessata e alla natura dell’intervento prospettato.
Restano altresì assorbite le ulteriori domande formulate dai ricorrenti, alla luce degli effetti conformativi derivanti dall’annullamento disposto e della natura subordinata della domanda risarcitoria, prospettata nell’atto introduttivo e non ulteriormente coltivata nel corso del giudizio.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei rapporti tra le altre parti e l’associazione LAV, in quanto la statuizione concernente il suo intervento riguarda esclusivamente profili di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto dalla LAV – Lega Anti Vivisezione;
– accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Presidente della Regione Lazio 6 maggio 2025, n. T00061;
– condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;
– compensa integralmente le spese di giudizio nei rapporti tra l’associazione LAV e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
OMISSIS OMISSIS
IL SEGRETARIO
NOTE
[i]
art. 16 della legge n. 241 del 1990Art. 16
(Attività consultiva)
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.2. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
[ii]
4-bis.((I pareri di cui al comma 1 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato))
