Autocertificazione
Con l'entrata in vigore della Legge Bassanini (D.P.R. 445/2000) è possibile, in molti casi, sostituire i
certificati con una semplice autocertificazione.
Si applica a: uffici pubblici, scuole, università , motorizzazione civile, concessionari di servizi pubblici.
I privati hanno facoltà di accettarla (non è cioè per loro un obbligo accettarla).
I privati hanno facoltà di accettarla (non è cioè per loro un obbligo accettarla).
I sequenti certificati o dichiarazioni possono essere sostituite con una semplice dichiarazione firmata:
- Luogo e data di nascita
- Cittadinanza
- Residenza
- Stato Civile
- Stato di famiglia
- Esistenza in Vita
- Vivenza a carico
- Godimento dei diritti politici
- Nascita propria e dei figli
- Morte del coniuge, dei genitori e dei figli
- Posizione militare
- Iscrizione ad albi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
- Titolo di studio o Qualifica professionale
- Esami sostenuti
- Titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Stato di disoccupazione
- Possesso e numero del codice fiscale e della partita iva
- Reddito
- Pagamento avvenuto di tasse, tributi e contributi
- Qualità di pensionato e categoia di pensione
- Qualità di studente o di casalinga
- Qualità di legale rappresentante, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualunque tipo
- Qualità di vivenza a carico
- La condizione di non aver riportato condanne penali
Inoltre:
- Per le dichiarazioni non presenti in elenco la firma deve essere autenticata, salvo i casi in cui la dichiarazione
sia allegata alla domanda che si sta presentando.
- Non è più necessaria l'autentica della firma per le domande agli uffici pubblici, ma è sufficiente la firma apposta
in presenza dell'impiegato e la presentazione di un documento di identità.
- Le fotocopie dei documenti da presentare per concorsi pubblici non devono essere più autenticate se presentate con le domande.