Lunedì 1 Dicembre 2025 18:12
L’Assemblea Capitolina deve approvare urgentemente la Delibera che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana
La lunga battaglia contro la Proposta di legge 71 della Regione Lazio che abbiamo condotto
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La lunga battaglia contro la Proposta di legge 71 della Regione Lazio che abbiamo condotto per quasi un anno, da settembre 2024 a luglio 2025,
si è conclusa con l’approvazione della legge regionale 125/2025, in vigore dal 30 luglio scorso, che ha confermato la maggior parte delle nostre obiezioni. Ora è importante che Roma Capitale approvi la delibera che può impedire l’attuazione delle previsioni più impattanti della legge, sfruttando la possibilità di limitarne gli ambiti, e che lo faccia prima della fine di dicembre. Passi in tale direzione li hanno già fatti l’Assemblea, con una mozione, e la Giunta Gualtieri, con una decisione di Giunta, che vanno nella direzione che Carteinregola auspica da anni. Manca solo il voto dell’Assemblea Capitolina e i tempi sono molto stretti, dato che in mezzo c’è anche l’approvazione del bilancio. Chiediamo quindi ai consiglieri e alle consigliere di attivarsi affinchè questa opportunità non venga sprecata.Nel luglio scorso è stata approvata dal Consiglio regionale del Lazio la legge 12/2025 SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO (1), una vera e propria manovra, più che urbanistica, edilizia, che ha messo mano a decine di norme regionali (2) e che produrrà danni irreversibili al territorio e alla qualità della vita delle persone. Così scrivevamo all’indomani dell’approvazione(3): “sono passate modifiche normative veramente devastanti, di cui si vedranno le superfetazioni edilizie e i danni al paesaggio tra qualche anno, così come stanno atterrando adesso nei quartieri della Capitale le demolizioni e ricostruzioni con aumenti di cubatura del famigerato “Piano casa” di Renata Polverini. In particolare riteniamo contrarie all’interesse publico e destinate solo a fornire vantaggi a varie categorie di privati le modifiche dell’Art. 2 – poi diventato art. 1 – che modifica la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio (4), che riguarda aspetti vitali per i cittadini: le demolizioni e ricostruzioni, i cambi di destinazione, le aree non urbanizzate su cui si potrà costruire, le competenze pianificatorie sottratte ai comuni e molto altro .
Alcune delle modifiche normative più pericolose contengono la previsione che i comuni possano non avvalersene, con una deliberazione del Consiglio comunale da approvare in tempi strettissimi. Nel nuovo comma 2 bis introdotto nella Legge 7/2017 all’ Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) (5) è scritto che i comuni “entro il termine perentorio” – di 150 giorni per i Comuni come Roma, ancora meno per comuni con popolazione inferiore- possono “individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6” (6); nel comma 2 dell’Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) (7) si dice che : “i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale… possono prevedere l’ammissibilità …di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 15.000 (prima 10.000) metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso … oppure possono escludrere del tutto l’applicazione del presente articolo“. Ma attenzione: “Decorso il termine previsto… senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi… si applicano in via diretta“(7). Anche il nuovo comma 1 sexies (8) dell’Art. 6 (Interventi diretti), che riguarda Roma ma non solo (9) consente ai comuni interessati di approvare “una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi – quelli previsti all’art. 6 comma 1 e al nuovo comma 1 sexies – possono essere esclusi o limitati“(10). Per capire l’importanza e l’urgenza dell’approvazione delle delibere comunali, basterebbe quanto previsto dal comma 1 modificato: “sono sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria – prima era il 20% – ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo non può superare il 20 per cento – prima il 10%– della superficie coperta” (10), ma sono molto impattanti altre modifiche, in particolare quelle introdotte nel citato nuovo art.4 (7).
Per questo motivo lo scorso 28 ottobre 2025 L’Assemblea Capitolina ha approvato una “mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025” presentata da esponenti di tutti i gruppi di maggioranza (11), che impegna il Sindaco e la Giunta a portare all’esame dell’Assemblea Capitolina entro la fine del mese di novembre la Proposta di deliberazione sulle modalità di attuazione della Legge Regionale n. 7/2017 con particolare riferimento agli articoli 4 e 6 in modo da poterla approvare entro il mese di dicembre.
Il 20 novembre La Giunta capitolina ha approvato la 230a Proposta (D.G.C. n. 163 ) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” (12)con un elenco di limiti da porre all’attuazione della legge regionale che riportiamo in calce (rimandando alla lettura integrale del documento). Una Proposta condivisibile, che intende riportare il governo del territorio nel giusto ambito della pianificazione pubblica e del contemperamento degli interventi privati con l’interesse pubblico e la sostenibilità per l’ambiente, il paesaggio e la vita dei cittadini.
Per questo Carteinregola ha scritto alla Presidente Celli e ai consiglieri capitolini affinchè la delibera sia approvata nei tempi dati – incombono le sedute dell’Assemblea Capitolina dedicate al bilancio e la Proposta non è ancora stata ancora inserita all’ODG dei lavori (13) – continuando il lavoro di approfondimento per evidenziare tutte le controindicazioni della LR 12/2025, sperando che l’intervento di tre Ministeri riportato a settembre da fonti di stampa possa davvero spingere il Presidente Rocca e la sua maggioranza a ridimensionare gli impatti devstanti del provvedimento.
Per ora prendiamo atto con soddisfazione che la Giunta Gualtieri e la ©aggioranza capitolina intendono dare seguito a quello che da anni Carteinregola chiede a tutti i livelli istituzionali, cioè l’esclusione dell’ applicazione degli aumenti di cubatura previste dall’articolo 6 della legge 7/2017 nei tessuti più pregiati della città, per evitare la demolizione di palazzi e villini storici nelle aree più appetibili dal punto di vista immobiliare, e per indirizzare la rigenerazione nelle zone della città che ne hanno veramente bisogno.
Gruppo Urbanistica Carteinregola
(Ci aspettiamo che, in coerenza con le posizioni espresse in passato, anche le opposizioni votino il provvedimento, ponendo un freno alle speculazioni edilizie recentemente incentivate dalla distorta applicazione degli interventi di rigenerazione urbana.)
Anno 2025 Ordine del giorno n. 52 – 230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025”. (NOTA: in calce solo il dispositivo finale –
scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte
)(DISPOSITIVO FINALE)
(…)
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
Le seguenti disposizioni attuative per gli interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2bis della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla Legge Regionale n.12/2025:
1. escludere l’applicazione dell’art. 4 della L.R. 7/2017
[i]
;2. limitare, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 5
[ii]
della LRL come di seguito specificato:- a) nella Zona omogenea “A”, così come definita all’art. 107 delle NTA[iii], non sono consentiti ampliamenti della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici;
- b) nei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente; l’assentibilità dell’intervento è subordinata alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art.16 delle NTA vigenti[iv];
3. consentire, nelle porzioni di territorio urbanizzato, l’applicazione dell’art. 6 della Legge 7/2017
[v]
tesa a qualificare la città esistente con le esclusioni ed i limiti di seguito indicati:- a) la ristrutturazione edilizia in assenza di demolizione e ricostruzione è consentita senza premialità volumetriche;
- b) la demolizione e ricostruzione del singolo edificio, con l’esclusione di quelli ricadenti in Zona omogenea A così come definita all’art. 107 delle NTA (iii), è consentita con premialità massima pari al 20% della SUL o della volumetria esistente, e comunque tale da non determinare un aumento del VFT (Volume Fuori Terra NDR), come definito all’art. 4, comma 4, delle NTA del PRG[vi], superiore al 20% di quello demo-ricostruito, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali sono consentite premialità volumetriche fino a un massimo del 10% della superficie coperta;
- c) gli interventi di cui alle lettere a) e b), ove riguardanti beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG vigente sono subordinati alla verifica dell’effettivo permanere dell’esigenza di conservazione e di valorizzazione del carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico del bene inserito nell’elaborato “Carta per la Qualità”, che dovrà essere effettuata dall’Ufficio procedente, sentita la U.O. Piano Regolatore e la Sovrintendenza Capitolina ai sensi dell’art.16 delle NTA vigenti (4);
- d) è esclusa l’applicazione dell’art. 6, comma 1 quinquies, della LRL[vii];
- e) è limitata l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della LRL come di seguito specificato
- nei Servizi pubblici gli interventi di cui alle lettere a ) e b) sono assentibili solo per
- destinazioni assimilabili a quelle previste dagli articoli 84 e 85 delle NTA vigenti[viii]; nei Tessuti a prevalente destinazione per attività della Città da Ristrutturare gli interventi di cui alle lettere a ) e b) sono assentibili solo per le destinazioni funzionali indicate per la relativa componente dell’art.52 della NTA[ix]con il limite del 10% per la destinazione residenziale
4. dare mandato agli uffici di procedere alla verifica della richiesta di monetizzazione degli standard non reperiti in analogia con le procedure previste per gli interventi realizzabili secondo le prescrizioni delle NTA del PRG vigente, ai sensi della Delibera 73/2010 e s.m.i.
[x]
, nonché della relativa Circolare esplicativa (Prot.n.99440/2012)[xi]
;5. specificare che, trattandosi di procedure non in conformità di piano regolatore generale, l’istruttoria è attribuita ai Municipi solo se relativa ad interventi su edifici di volumetria fuori terra inferiore a 3.000 mc;
6. dare mandato ai Municipi di Roma Capitale di trasmettere al Dipartimento Attuazione Urbanistica l’indicazione degli interventi diretti richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 della LRL nonché copia dei progetti depositati presso i Municipi al fine di consentire il monitoraggio richiesto ai sensi dell’art.11 della LRL
[xii]
7. dare mandato al Dipartimento Attuazione Urbanistica di predisporre eventuali disposizioni di carattere applicativo ed esplicativo della presente deliberazione, per mezzo di apposite Determinazioni Dirigenziali.
Per osservazioni e prcisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
1 dicembre 2025
Vedi anche
Legge Rigenerazione Urbana del Lazio cronologia materiali
Modifiche al PRG cronologia materiali
vai a La Legge regionale del Lazio 125/2025 (ex PL 171) (in progress)
vai alle osservazioni sull’art. 2 della PL 171 del 9 agosto 2024 e alle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione Urbanistica inviate il 10 giugno 2025 al presidente Rocca e ai consilgieri regionali (
scarica il PDF )
vedi Regione Lazio: in Consiglio si vota una cascata di cemento (le osservazioni di Carteinregola all’art. 2 della PL 171) 10 giugno 2025
Vai alla pagina con le precenti modifiche apportate dalla Giunta Rocca e dalla Commissione Urbanistica
Vai a
Urbanistica del Lazio 2023-25 cronologia materiali
(1) 31 luglio 2025 La Proposta di legge 171 è pubblicata sul BUR – N 63 con la denominazione Legge LR 12/2025
ed è pubblicata sul sito regionale
Scarica LR 12/2025
(2)I 21 articoli del testo approdato al voto del Consiglio della Proposta sono intervenuti su 22 leggi regionali con 114 modifiche (tra le quali alcune che sostituivano interi articoli o introducevano sequenze di nuovi commi), nel corso della trattazione in aula sono state approvate decine di emendamenti che hanno apportato ulteriori modifiche e fatto lievitare la legge a 28 articoli, più il ventinovesimo dell’entrata in vigore. L’articolo 1 (ex 2) ha introdotto 36 modifiche in 8 articoli della lr 7/2017, tra le quali un nuovo articolo inserito, 1 articolo sostituito, 12 nuovi commi inseriti 2 commi abrogati.
(3) vedi
Nell’indifferenza generale il centrodestra del Lazio cambia – in molto peggio – le regole dell’urbanistica (ma salva i cinema chiusi)
(4) vedi Legge 12/2025 Art. 1 Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi
Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana)
con evidenziate inziative nella potestà dei Comuni(5) Art. 1 nuovo comma 2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 sexies, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 50 mila abitanti ed entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti, con deliberazione del consiglio comunale è possibile individuare specifiche porzioni di territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico, paesaggistico, geomorfologico, ambientale ed architettonico, escludere o limitare gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6. Fino alla scadenza dei termini di cui al periodo precedente sono sospese le segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA) e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; le SCIA e le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono regolate, a eccezione dei mutamenti di destinazione d’uso da turistico ricettivo ad altra destinazione che restano in ogni caso sospesi, dalle disposizioni previste dalla disciplina previgente purché alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano maturate le condizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 23, commi 1, 3 e 4, e all’articolo 20, comma 8, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. Decorso un anno dalla scadenza di cui al periodo precedente, i comuni possono aggiornare le deliberazioni approvate o, nel caso non abbiano deliberato, approvare le deliberazioni per la prima volta. Le esclusioni introdotte con le deliberazioni di cui al presente comma sono efficaci anche nei confronti delle deliberazioni precedentemente approvate ai sensi della presente legge, fatti salvi i titoli edilizi rilasciati.”;
(6) Legge 7/2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio articoli 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6
- Art. 2 (modificato) (Programmi di rigenerazione urbana)
- Art. 3 (modificato) (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)
-
Art. 3 bis (nuova introduzione) (Ambiti territoriali di delocalizzazione)
- Art. 4 (sostituito da nuovo articolo)(Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso)
- Art. 5 (modificato) (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici)
- Art. 6 (modificato) (Interventi diretti)
(7) Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso)
TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 4
COMMA 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1:
a) per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1;
b) per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti:
a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.
ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.
4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.
5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale
(8) Legge 7/2017 Art. 6 nuovva comma 1 sexies
1 sexies. Nei comuni a cui è stato conferito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (vedi nota 9), gli interventi di cui ai commi 1 e 1 quinquies (vedi nota 10) sono subordinati all’approvazione di una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi possono essere esclusi o limitati. Nelle more dell’approvazione di tale deliberazione, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.
(9) ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della
legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie
*comma 66 (modificato dalla LR 12/2025) Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi 64, lettera a) e 65 si applicano, inoltre, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti. Sono fatte salve le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 per i comuni che, alla data del 30 giugno 2024, abbiano già sottoscritto la convenzione di cui al comma 67.
comma 67. L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.
(
sul sito della Regione Laizo un post aggiornato al 18/9/2024 contiene
l’ Elenco dei comuni che hanno sottoscritto con la Regione Lazio la convenzione e che dunque ad oggi esercitano le funzioni di cui alla l.r. 19/2022: Aprilia, convenzione del 23 maggio 2024:- Roma Capitale, convenzione del 29 dicembre 2022;
- Rieti, convenzione del 19 marzo 2024;
- Latina, convenzione del 4 aprile 2024;
- Aprilia, convenzione del 23 maggio 2024
*Vedi
Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo) 28 novembre 2022
(10) Legge 7/2017 Art. 6 comma 1 e 1 sexies
comma 1 (con confronto precedente testo, barrato testo eliminato in grassetto testo introdotto dalla LR 12/2025) Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il e’ consentito un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”;
comma 1 quinquies. (nuovo inserimento) Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento
(11) 28 ottobre 2025 L’Assemblea Capitolina approva la mozione di indirizzo alla Delibera per l’attuazione della L.R. 7/2017 come modificata dalla L.R.12/2025 presentata dai consiglieri Baglio (PD), Caudo (RF), Melito (PD), Luparelli (SCE), Petrolati /Demos), Amodeo e Trabucco (Lista Gualtieri) che impegna il Sindaco e la Giunta “a portare all’esame dell’Assemblea Capitolina entro la fine del mese di novembre la Proposta di deliberazione sulle modalità di attuazione della Legge Regionale n. 7/2017 con particolare riferimento agli articoli 4 e 6 in modo da poterla approvare entro il mese di dicembre” con un elenco di proposte per porre dei limiti all’applicazione della legge regionale come modificata il 30 luglio 2025
scarica la mozione
(12) 20 novembre 2025 La Giunta capitolina approva la 230a Proposta (D.G.C. n. 163 del 20 novembre 2025) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” con un elenco di limiti da porre all’attuazione della legge regionale
scarica la delibera (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione ODG e Proposte)
(13)
La Proposta non è inserita nelle convocazioni della settimana del 2 e del 4 dicembre
[i]
Legge 7/2017 Art. 4 (2n)
(Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)“Art. 4 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso)
TESTO MODIFICATO Legge 7/2017 Art. 4
COMMA 1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure previste dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987 e successive modifiche, possono prevedere l’ammissibilità, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 10.000 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, con esclusione di quella rurale, oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo.
2. Con la deliberazione prevista al comma 1, i comuni, al fine di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici o di complessi edilizi in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, possono consentire gli interventi di cui al comma 1:
a) per zone omogenee del Piano regolatore generale o per ambiti territoriali determinati, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, anche escludendo specifici edifici o aree, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1;
b) per singoli edifici o complessi edilizi, individuando i mutamenti di destinazione d’uso ammissibili tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001, limitando i mutamenti, fissando superfici inferiori al limite massimo previsto nel comma 1.
3. (ex 4) Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge Decorso il termine previsto nel comma 1 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi previsti nel comma 1, in presenza dei presupposti e delle finalità di cui all’alinea del comma 2, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti:
a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
b) all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.
ex comma 3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.
4. (EX 2) Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita previste dall’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2019.
5. Sono fatte salve le deliberazioni dei consigli comunali già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
ex 5 Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale
[ii]
Legge 7/2017 Art. 5 (Disposizioni per il mutamento di destinazione d’uso) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici)
1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’
articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987
, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare sono consentiti, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; tale incremento è aumentato di un ulteriore 5 per cento, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, nel caso si tratti di interventi di bioedilizia, quali tetti verdi o tetto giardino, tali da garantire un miglioramento dell’ossigenazione dell’aria, una migliore integrazione dell’edificio rispetto al contesto paesaggistico-geomorfologico ed un maggior risparmio energetico. Per gli edifici a destinazione non residenziale l’incremento massimo è di 150 metri quadrati.”2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento e, negli edifici a schiera, per ogni singola unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale. Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire, se l’edificio è inferiore alla classe C, il miglioramento di due classi di certificazione energetica e se l’edificio è in classe C o superiore, di una classe. Gli interventi di miglioramento sismico sono consentiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dal requisito del territorio urbanizzato previsto nell’articolo 1, comma 7.
comma 3 Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
a bis) anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché per motivate ragioni e comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio;
b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001.
5. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla
l.r. 6/2008
, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.
7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
8. La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale.
8. Le deliberazioni dei consigli comunali già approvate cessano di avere efficacia, unitamente alla conseguente modifica apportata alle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici generali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
10. Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.
[iii]
NTA PRG 2008 Art.107. Zone territoriali omogeneeComma 1. Con riferimento alle zone territoriali omogenee di cui al DM n. 1444/1968, le componenti del presente PRG sono così classificate:
a) sono classificate come zona territoriale omogenea A: le componenti della Città storica, salvo gli Ambiti di valorizzazione;
[iv]
Vedi Art. 16 NTA PRG 2008 e Art. 16 modificato da Delibera modifiche NTA PRG adottata 11 12 2024
https://www.carteinregola.it/idossier-2/modifiche-al-piano-regolatore-di-roma-cronologia-materiali/delibera-di-adozione-modifiche-piano-regolatore/adozione-modifiche-nta-prg-art-16-carta-per-la-qualita/
[v]
Legge 7/2017 Art. 6 (Interventi diretti) (evidenziate le modifiche introdotte dalla legge 12/2025 del 30 luglio 2025, barrato testo eliminato, grassetto testo introdotto)COMMA 1 Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il e’ consentito un incremento fino al 20 per cento della volumetria o della superficie coperta lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 15 per cento della superficie coperta; sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta il 20 per cento della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.”;
“1 bis. La ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 deve consistere in interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
1 ter. La ricostruzione, successiva alla demolizione, di cui al comma 1 può avere luogo, anche ridistribuendo la superficie o la volumetria assentite in più edifici, su lotti diversi, purché ricadenti nella medesima zona e sottozona di piano regolatore e con uguali indici edificatori, oltre che significativamente vicini secondo la valutazione del comune che tenga conto della omogeneità dei lotti dal punto di vista urbanistico e dell’impatto sulle dotazioni territoriali. In tutte le ipotesi di ricostruzione su lotti diversi l’intervento deve essere autorizzato mediante il permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 7.
1 quater. La ricostruzione di cui al comma 1, con le relative premialità, può avvenire, per motivate ragioni, anche al di fuori delle porzioni di territorio urbanizzato, purché comunque all’interno del medesimo lotto in cui ricade l’edificio.
1 quinquies. Per il perseguimento di una o più delle finalità previste nell’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, sono inoltre consentiti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20 per cento del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento.
1 sexies. Nei comuni a cui è stato conferito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio ai sensi dell’articolo 9, comma 67, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, gli interventi di cui ai commi 1 e 1 quinquies sono subordinati all’approvazione di una apposita deliberazione di consiglio comunale con la quale possono essere individuate zone dello strumento urbanistico generale ovvero ambiti territoriali nei quali, in ragione di particolari caratteristiche di tipo urbanistico, paesaggistico o ambientale, tali interventi possono essere esclusi o limitati. Nelle more dell’approvazione di tale deliberazione, per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta.”;
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 è consentito:
a) il mantenimento della destinazione d’uso in essere
b) i cambi mutamenti di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti,indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.
c) i mutamenti di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, previsti nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001
d) il mantenimento, per gli edifici a destinazione mista, di una o più delle destinazioni esistenti anche con quote diverse;
e) nel rispetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il mutamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione edilizia che interessi almeno il 60 per cento dell’edificio, senza incremento della volumetria o della superficie lorda esistente.”;
COMMA 3 In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).
(2c)
4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi.
(1.1)
5. Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’
