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Domenica 14 Giugno 2026 20:06

Modifiche della legge elettorale, i punti – sempre controversi – del “Bignami bis”

di Isabella Pierantoni La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche sollevate

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di Isabella Pierantoni

La Commissione I Affari Costituzionali della Camera, dopo le numerose critiche sollevate dai costituzionalisti intervenuti alle audizioni e la totale contrarietà delle opposizioni per il disegno di legge soprannominato “Bignami”, ha approvato l’adozione della proposta “Bignami bis” come testo base della riforma elettorale[1], con il voto contrario di tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Più Europa). Il testo è atteso in aula alla Camera il 26 giugno e entro quella data sono raccolti gli emendamenti.

La seconda proposta di legge elettorale ha mantenuto l’impostazione di fondo della prima proposta, salvo un cambiamento del perimetro normativo[2] e alcuni aspetti segnalati dagli esperti auditi nella Commissione I Affari costituzionali della Camera in sede referente come di dubbia costituzionalità.

Le principali caratteristiche del sistema elettorale detto Bignami bis sono:

  • Il meccanismo elettorale: sistema proporzionale con premio di maggioranza, in ununico turno di votazione. Dal totale dei 400 seggi alla Camera e dei 200 al Senato, sono sottratti rispettivamente 70 seggi e 35 seggi, da attribuire come premio fisso per la coalizione-lista che vince, secondo alcuni requisiti. I seggi restanti sono attribuiti con un sistema proporzionale, ossia in proporzione alle percentuali di voti ottenuti. Sono escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige dal computo dei seggi per il premio di maggioranza.
  • La soglia minima per l’accesso ai seggi è del 3% per il partito che corre da solo, del 10% per le coalizioni di liste. Per le coalizioni alla Camera è previsto per ciascuna il recupero del miglior perdente[3]. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20% in una sola regione.
  • Condizioni di accesso al premio. Il premio è costituito da 70 seggi fissi alla Camera e 35 fissi al Senato, che sono assegnati alla coalizione o lista “che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionalein entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse”.  In assenza di queste condizioni i seggi sono ripartiti tutti con il metodo proporzionale. Questa soglia è stata modificata rispetto alla prima proposta, che indicava il 40%, poiché in questo caso, nonostante il premio, il vincitore non riusciva ad avere una maggioranza[4] e questa condizione rendeva più arbitrario   lo strumento del premio. Al Senato potrebbero non ricorrere le stesse condizioni che si verificano nella Camera. Se il 42% assicura alla Camera una maggioranza (202 seggi), al Senato il 42% corrisponde a 100 seggi (65 + 35), che non sono la metà più uno. Quindi il premio di governabilità consente, con quella percentuale, la maggioranza assoluta in un solo ramo del Parlamento e non nell’altro (secondo audit di Morrone alla Commissione I)[5].
  • Natura del premio. Il premio, nell’accezione adottata dalla proposta di legge, è un premio di maggioranza, dato per garantire al vincitore la maggioranza dei seggi in ciascuna camera. Il premio di governabilità è quello dato a coalizioni/liste che hanno già la maggioranza assoluta in seggi (50% più uno) con l’esito elettorale, ai quali si aggiunge un premio per la governabilità.
  • Tetto alla maggioranza: è previsto un tetto massimo di 220 deputati (55% di 400 oppure 57% di 380) e 113 senatori (56,5% di 200) per la coalizione vincitrice; questa condizione serve a evitare maggioranze nelle quali il vincitore si trovi nella condizione di votare da solo per esempio le leggi costituzionali, di eleggere il Presidente della Repubblica, di nominare da solo i giudici nella Corte costituzionale.
  • Liste Bloccate: i candidati al premio sono inseriti in un “listone” separato[6] che deve essere presentato a livello di circoscrizione e che è deciso dalle coalizioni/liste. La coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio.Le liste sono bloccate (cioè non permettono agli elettori di scegliere i propri rappresentanti secondo le proprie preferenze ma solo di indicare la lista di nominativi selezionati dal partito) sia le liste di circoscrizione che assegnano i seggi del premio, sia quelle dei collegi plurinominali che assegnano i seggi del proporzionale nell’ordine deciso dai partiti[7]. Un candidato al proporzionale può proporsi fino a cinque collegi plurinominali, un candidato nel “listone del premio” può candidarsi in una sola lista circoscrizionale ma può candidarsi in più collegi plurinominali: il risultato delle pluricandidature è che l’elettore non conosce il candidato eletto con il suo voto e che il candidato/eletto non ha interesse a convincere gli elettori del suo territorio, quindi non farà una campagna elettorale, poiché la sua candidatura dipende da altri fattori. Nel caso in cui con i risultati del voto si sia superata la soglia alla Camera dei 220 seggi e al Senato di 112, si sottraggono, per rientrare entro il limite, i seggi assegnati con il proporzionale.
  • Indicazione del Premier: Nella legge elettorale vigente i partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Nella proposta di legge elettorale, nella prima e nella seconda versione, si introduce, in sede di deposito del programma elettorale[8] (art. 14-bis, c. 3) l’indicazione del nome per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri; nel testo dell’articolato si cita l’esistenza di un obbligo per le liste collegate, più precisamente “nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome che deve essere lo stesso per tutte le liste collegate”. Naturalmente la suddetta dichiarazione non inficia le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione. A legge vigente, in sede di deposito del programma elettorale da parte dei partiti (art. 14-bis, comma 3 vigente)[9] si chiede di dichiarare nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.  
  • Suddivisione degli elettori sul territorio. La suddivisione degli elettori sul territorio dipende dal sistema elettorale adottato. Con questa proposta elettorale il territorio è organizzato in circoscrizioni (28 per la Camera e 20 per il Senato) nelle quali sono presentate le liste per i candidati al premio, e in collegi plurinominali per l’elezione di più candidati al proporzionale (49 per la Camera e 26 per il Senato). Collegi uninominali, nei quali si vota uno solo tra più candidati afferenti a diverse coalizioni/liste nel collegio, sono previsti per le sole regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto-Adige, che sono esplicitamente considerate fuori della proposta di riforma elettorale. I collegi uninominali nei sistemi maggioritari classici (per esempio il Mattarellum del 1993) garantiscono l’effetto maggioritario nei risultati.Nei sistemi con premio l’effetto maggioritario è dato dallo stesso premio, quindi il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni e all’interno di queste in collegi plurinominali (che eleggono più vincitori con metodo proporzionale) [10]. (si veda l’allegato 1 per la Camera [11]).
  • Distribuzione dei seggi. I seggi totali della Camera sono 400. Un premio del 17,5% significa 70 seggi al vincitore (lista o coalizione) che ottiene almeno il 42% dei voti alle urne. Il premio è detratto dai seggi totali da assegnare con il proporzionale (ossia con liste di collegio plurinominale) e sono assegnati alle liste presentate a livello circoscrizionale. Dai 400 seggi vanno sottratti i 16 seggi “extra tetto” (ossia delle circoscrizioni che non partecipano alla formazione del premio: Valle D’Aosta 1 uninominale, Trentino Alto Adige 4 uninominali e 3 proporzionali, Estero 8 proporzionali) e i 70 che costituiscono il premio. Si ottiene 314 seggi, che sono seggi da attribuire con criterio proporzionale nei collegi plurinominali, in caso di assegnazione del premio. I seggi al lordo del premio sono 384, (ossia 400 al netto dei 16 seggi extra tetto), e sono anche i seggi che, in caso di mancata assegnazione del premio, sono assegnati tutti con criterio proporzionale (e attribuiti interamente ai collegi plurinominali con liste bloccate).
  • Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. Questo è un passaggio delicato della proposta di legge, che modifica l’art. 3 del testo vigente, comma 1, nel quale è previsto che l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (quella che si trova nell’allegato A) [12] sia fatta sulla base  “… dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi”. Poiché il censimento Istat è divenuto ad aggiornamento continuo, questo articolo è stato modificato, nel Bignami1 lasciando il riferimento all’Istituto nazionale di statistica [13]. Nel Bignami bis è sparito questo riferimento e il testo è diventato: “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate: …”[14]. Il riferimento all’Istat è una garanzia per gli elettori e per il paese perché è un ente indipendente che produce le statistiche ufficiali su popolazione, economia e ambiente.
(*) Già dirigente di ricerca in Ispe e Istat

Vedi anche

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Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali

14 giugno 2026

Per osservazioni e precisazioni scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com

[1] Il Bignami-bis è stato proposto dai relatori Nazario Pagano (FI), Angelo Rossi (FdI), Igor Iezzi (Lega) e Alessandro Colucci (Nm) come testo base.

[2] L’AC 2822 (cosiddetto Bignami 1) è stato presentato presso la Commissione I Affari costituzionali insieme alle proposte per il voto ai fuori sede e per la raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste. Nella proposta di legge Bignami bis sono esclusi questi temi mentre entrano i principi per una riforma del voto degli italiani all’estero (tema incluso nella discussione generale ma escluso dalla precedente proposta).

[3] Il miglior perdente è quella lista che non ha raggiunto la soglia minima per l’assegnazione dei seggi, ma è quella che è più vicina a quella soglia: per es. X ha ottenuto il 2% dei voti e Y ha ottenuto il 2,5%: in questo caso Y è il miglior perdente rispetto alla soglia del 3%.

[4] Il vincitore infatti con il 40% di voti ottiene 126 seggi (=0,40*314 seggi) con il proporzionale che sommati con il premio portano i seggi a 196 sul totale di 400 alla Camera. Con il 42% di voti il vincitore ottiene una maggioranza di 202 seggi (di cui 132 con il proporzionale). Il costituzionalista Morrone ha dichiarato, nella seconda audizione nella Commissione I, che al Senato nemmeno con la soglia del 42% il vincitore raggiunge una maggioranza come sopra.

[5] Morrone Andrea, audizione del 3 giugno 2026, Commissione I Affari Costituzionali della Camera.

[6] La lista dei candidati al premio è presentata a livello circoscrizionale, è decisa dai partiti della coalizione/lista e la coalizione vincente ottiene l’intero blocco dei candidati nel premio. Se gli esiti dell’elezione portano a superare la soglia della maggioranza possibile (220 seggi nel Bignami2) la sottrazione dei seggi in eccesso è fatta sulla lista dei candidati eletti nel proporzionale nei collegi plurinominali.

[7] Le circoscrizioni sono ampie zone in cui è suddiviso il territorio per organizzare le operazioni di voto, di conteggio e di assegnazione dei seggi. I collegi plurinominali sono unità territoriali di riferimento più piccole, all’interno di ciascuna circoscrizione, nelle quali si eleggono più candidati con il metodo proporzionale. A seconda dei sistemi elettorali adottati, con i sistemi maggioritari classici per esempio, si hanno anche i collegi uninominali (più piccoli dei collegi plurinominali) nei quali si attribuisce un solo seggio, eleggendo uno solo tra più candidati di diverse liste e coalizioni. Con i sistemi a premio, di norma non si hanno collegi uninominali. Nella proposta, collegi uninominali si hanno solo in Valle D’Aosta e Trentino AA che non partecipano al premio.   

[8] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 e successive modifiche: “3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.”(Bignami1 confermato da Bignami bis)

[9] Art 14-bis, comma 3, L. 361/1957 vigente: c. 3.  Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

[10] Nei collegi plurinominali si eleggono più vincitori, sulla base della quota percentuale dei voti ricevuti, nei collegi uninominali si elegge un solo vincitore quindi si attribuisce un seggio. In questi ultimi collegi l’elettore sa chi sono i candidati e la sua libertà di voto è maggiore. Nel caso dei collegi plurinominali l’elettore ha minore libertà di voto, può solo apporre una croce perché la lista dei candidati è in ordine deciso dai partiti e i candidati possono essere presentati fino a cinque collegi, quindi l’elettore non sa chi ha eletto.

[11] Allegato 1.  Circoscrizioni e collegi plurinominali Fonte: Dossier XIX Legislatura, n. 666 vol. 1, “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vol. 1, Edizione aggiornata, Servizio Studi


[12] L’Allegato A (Tabella A) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce la divisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali per l’elezione della Camera dei deputati, indicando contestualmente il comune sede di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale. La Tabella A è stata successivamente modificata per adeguare la suddivisione elettorale alle riforme del sistema di voto. La versione aggiornata è definita dall’Allegato 1 della Legge 3 novembre 2017, n. 165.

[13]“Art. 3. Comma 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, sono effettuate: ..”

[14] Segue nel Bignami bis, nell’Art. 3, comma 1: “a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico; b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.” Nel comma 2, dell’art. 3  del Bignami bis è scritto: “2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate: a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b); b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).”

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